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01/03/2023

Il partenariato pubblico privato nello schema del nuovo codice appalti

Lo schema del nuovo Codice appalti dà una nuova definizione del partenariato pubblico-privato, effettua una distinzione tra PPP contrattuale e PPP istituzionale e prevede che i contratti di PPP possano essere stipulati solo da enti concedenti qualificati.

Definizioni
Il partenariato pubblico privato (PPP) è definito dall’art. 174 dello schema del nuovo Codice appalti, il cui comma 1, mette in evidenza le 4 caratteristiche che debbono sussistere congiuntamente affinché un’operazione economica possa qualificarsi come partenariato pubblico privato:
- tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati viene instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico;
- la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;
- alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l’attuazione;
- il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi viene allocato in capo al soggetto privato.
Tale definizione sostituisce la definizione di PPP che nel Codice vigente, è contenuta nella lett. eee) dell’art. 3, comma 1, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50.

L’art. 174, comma 2, stabilisce che per ente concedente si intendono le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all’art. 1 della Direttiva 2014/23/UE. Una definizione di “ente concedente” è prevista anche dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 1 dell’allegato I.1 allo schema, secondo la quale per ente concedente si intende qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di concessione di lavori o di servizi e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice.

PPP contrattuale e PPP istituzionale
L’art. 174, comma 3, dello schema individua la figura del PPP di tipo contrattuale, precisando (in modo simile all’art. 180, comma 8, del D. Leg.vo 50/2016) che la stessa comprende:
- le figure della concessione, della locazione finanziaria e del contratto di disponibilità;
- nonché gli altri contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con operatori economici privati che abbiano i contenuti di cui al comma 1 e siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela.
Per la disciplina del PPP contrattuale, il comma rinvia:
- alle disposizioni di cui ai Titoli II, III e IV della Parte II, dello schema;
- ai successivi artt. 177, 178 e 179, per le modalità di allocazione del rischio operativo, la durata del contratto di PPP, le modalità di determinazione della soglia e i metodi di calcolo del valore stimato.

Il comma 4 introduce la definizione di PPP di tipo istituzionale, precisando che tale tipologia di PPP:
- si realizza attraverso la creazione di un ente partecipato congiuntamente dalla parte privata e da quella pubblica;
- è disciplinata dal D. Leg.vo 19/08/2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e dalle altre norme speciali di settore.

Obbligo di qualificazione per la stipula di contratti di PPP
Il comma 5 dispone che i contratti di PPP possono essere stipulati solo da enti concedenti qualificati ai sensi dell’art. 63 dello schema. La relazione illustrativa motiva tale condizione alla luce della complessità dell'istituto giuridico, che richiede competenze specifiche per essere realizzato e gestito.

Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio
L’art. 175 dello schema stabilisce che le pubbliche amministrazioni adottano il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di PPP. Sono inoltre disciplinate: la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità delle iniziative di PPP, una serie di meccanismi per l’approfondimento della valutazione preliminare e/o per la predisposizione dello schema di contratto di PPP, la nomina di un responsabile unico del progetto di PPP, le attività di controllo e monitoraggio.

In particolare, l’art. 175, comma 1, dello schema stabilisce che le pubbliche amministrazioni adottano il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di PPP.
Il comma 2 prevede che il ricorso al PPP è preceduto da una valutazione preliminare di convenienza e fattibilità, di cui sono disciplinate le modalità di realizzazione.
I commi 3 e 4 prevedono una serie di meccanismi per l’approfondimento della valutazione preliminare e/o per la predisposizione dello schema di contratto di PPP.
Il comma 5 prevede che l’ente concedente, sentito l’operatore economico, nomini un responsabile unico del progetto di PPP tra soggetti dotati di idonee competenze tecniche. Il responsabile coordina e controlla, sotto il profilo tecnico e contabile, l’esecuzione del contratto, verificando costantemente il rispetto dei livelli di qualità e quantità delle prestazioni. In proposito, nei pareri delle Commissioni del Senato e della Camera dei deputati è stato chiesto al governo di coordinare tale previsione con quella di cui all’art. 15 dello schema in tema di Responsabile unico del progetto, al fine di evitare incertezze in fase applicativa, garantendo una uniforme applicazione del procedimento di nomina del RUP secondo la procedura prevista dall’art. 15.
Il comma 6 dispone che l’ente concedente eserciti il controllo sull’attività dell’operatore economico (che fornisce tutte le informazioni necessarie allo scopo), verificando in particolare la permanenza in capo all’operatore economico del rischio operativo trasferito.
Si prevede poi il monitoraggio dei PPP e la pubblicazione delle migliori prassi di PPP.

Dalla redazione