Appalti pubblici: requisito di idoneità professionale e subappalto necessario | Bollettino di Legislazione Tecnica
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27/02/2023

Appalti pubblici: requisito di idoneità professionale e subappalto necessario

In tema di appalti pubblici, l’ANAC ha ribadito che anche negli appalti di servizi, il possesso del requisito di idoneità professionale richiesto per la prestazione secondaria può essere soddisfatto tramite il cosiddetto subappalto necessario.

Fattispecie
Nell’ambito di un appalto per i servizi di elaborazione delle retribuzioni, consulenza e assistenza in materia di diritto del lavoro e in ambito fiscale e tributario, nonché di gestione informatizzata di rilevazione delle presenze, è stato chiesto all’ANAC un parere circa l’ammissibilità alla gara di un operatore economico, nonostante fosse privo del requisito di idoneità professionale dell’iscrizione alla Camera di Commercio richiesto per la prestazione secondaria (gestione informatizzata di rilevazione delle presenze), tenuto conto che tale requisito era posseduto dall’operatore economico incaricato dell’esecuzione della prestazione secondaria.

Considerazioni ANAC
L’ANAC, con la Delibera del 12/02/2023, n. 59, ha svolto le seguenti considerazioni:
- l’art. 89 del D. Leg.vo 50/2016, nel consentire il ricorso all’avvalimento per soddisfare la richiesta dei requisiti di cui alle lett. b) e c) dell’art. 83, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016 (capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale), non richiama anche la lett. a) (requisiti di idoneità professionale) dell’art. 83, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016;
- nel Bando tipo ANAC n. 1, di cui alla Delib. ANAC 20/07/2022, n. 332, si precisa (sezione 7) che non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale;
- i requisiti di idoneità professionale, inerendo alla disciplina pubblicistica delle attività economiche ed essendo connotati da un elevato tasso di soggettività, configurano uno status e, pertanto, non possono essere oggetto di avvalimento;
- la norma che consente all’operatore di partecipare pur non essendo in possesso della qualificazione per le lavorazioni cosiddette scorporabili è rinvenibile nell’art. 12, comma 2, del D.L. 74/2014, il quale, esclusa la possibilità che dette lavorazioni siano eseguite direttamente dall’affidatario qualificato nella categoria prevalente, ammette che le opere a qualificazione obbligatoria siano subappaltate ad imprese in possesso delle relative qualificazioni;
- tale norma, tutt’ora vigente, consente dunque il subappalto cosiddetto “necessario” - in quanto indispensabile ai fini dell’integrazione del possesso dei requisiti di partecipazione da parte del concorrente - che, sebbene non sia previsto dal D. Leg.vo 50/2016, è ritenuto dalla giurisprudenza praticabile anche nella vigenza dell’attuale Codice (si veda Sent. C. Stato 15/02/2021, n. 1308 e Sent. C. Stato Ad. Plen. 02/11/2015, n. 9) e applicabile estensivamente anche agli appalti di servizi (si veda Sent. C. Stato 23/09/2022, n. 8223);
- l’appalto necessario si applica anche se non è stato espressamente previsto dalla lex specialis (Sent. TAR. Calabria Reggio Calabria 15/11/2021, n. 878).

Conclusioni ANAC
Posto quanto sopra, l’ANAC ha concluso che il possesso del requisito di idoneità professionale, relativo alla prestazione secondaria, da parte del subappaltatore è idoneo ad integrare in capo all’offerente il possesso dei requisiti di idoneità professionali necessari per la partecipazione alla gara.
In via generale l’ANAC ha riaffermato che negli appalti di servizi, il possesso del requisito di idoneità professionale richiesto per la prestazione secondaria può essere soddisfatto tramite il cosiddetto subappalto necessario.

Dalla redazione