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D. Min. Sviluppo Econ. 24/04/2013

Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese.
Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione delle conseguenti modifiche e integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale, di cui all'art. 13 del D.M. 31/05/1999, n. 248.
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[Premessa]



IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE


Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 R e, in particolare, l’art. 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 R e, in particolare, l’art. 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, che al comma 3 prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la definizione di piccola e media impresa

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Art. 1. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 R e successive modificazioni e integrazioni;

b) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

c) «Comitato di gestione»: il Comitato di gestione del Fondo di cui all’art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive modificazioni e integrazioni;

d) «Disposizioni operative del Fondo»: le «condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo», adottate dal C

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Art. 2. - Ambito e finalità di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto all’art. 39, comma 4, del decreto-legg

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Art. 3. - Garanzia su portafogli di finanziamenti

1. Ai sensi di quanto previsto all’art. 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, il Fond

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Art. 4. - Risorse finanziarie

1. Il Fondo può concedere le garanzie di cui al presente decreto fino al raggiungimento di un ammon

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Art. 5. - Caratteristiche dei portafogli e dei finanziamenti

1. Ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo, i portafogli di finanziamenti devono essere costituiti da un insieme di finanziamenti aventi ciascuno le seguenti caratteristiche:

a) essere concessi ed erogati al soggetto beneficiario finale in data successiva alla data della delibera del Comitato di gestione di accoglimento della richiesta di garanzia del Fondo, di cui all’art. 11, comma 4;

b) avere durata compresa tra 18 e 60 mesi, fatto salvo un eventuale periodo di preammortamento di durata non superiore al periodo intercorrente dalla dat

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Art. 6. - Soggetti richiedenti

1. Possono richiedere la garanzia del Fondo di cui all’art. 2:

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Art. 7. - Modalità di intervento del Fondo

1. Il Fondo può intervenire con le seguenti modalità:

a) «garanzia diretta», ossia rilasciando la garanzia di cui al presente decreto in favore del soggetto finanziatore, responsabile dell’erogazione dei finanziamenti ai soggetti beneficiari finali e della strutturazione e gestione del portafoglio di finanziamenti;

b) «controgaranzi

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Art. 8. - Garanzia diretta

1. Nel caso di garanzia diretta, l’intervento del Fondo non può superare l’80% (ot

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Art. 9. - Controgaranzia

1. Nel caso di controgaranzia, il Fondo interviene concedendo la propria garanzia al confidi che, in relazione a un portafoglio di finanziamenti, rilascia la garanzia di primo livello in favore del soggetto finanziatore con le seguenti modalità:

a) mediante versamento di un cash collateral, per un importo non inferiore all’1,25% (unovirgolaventicinque perce

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Art. 10. - Determinazione dell’intensità di aiuto

1. L’intervento del Fondo di cui al presente decreto è attuato nell’ambito del «regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in forma di garanzia e altri str

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Art. 11. - Presentazione e valutazione delle richieste di garanzia

1. Le richieste di garanzia di cui al presente decreto sono presentate dai soggetti di cui all’art. 6 con le modalità e forme indicate nelle Disposizioni operative del Fondo di cui all’art. 18, comma 3. In sede di domanda, i soggetti richiedenti devono fornire tutte le informazioni tecniche c

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Art. 12. - Valutazione dei soggetti beneficiari finali e dei finanziamenti da ricomprendere nel portafoglio

1. I soggetti richiedenti di cui all’art. 6 effettuano la valutazione in ordine alla ammissibilità del soggetto beneficiario finale e del finanziamento alla garanzia del Fondo di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 2. In particolare, i soggetti richiedenti attestano:

a) il possesso,

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Art. 13. - Chiusura del portafoglio di finanziamenti

1. La chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta di garanzia e non potrà comunque superare i 18 (diciotto) mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo. È fatta salva la possibilità per il Comitato di gestione di concedere una proroga, non superiore a 6 (sei) mesi, in caso di motivata richiesta del soggetto richiedente, connessa a cause eccezionali o eventi di forza maggiore, non dipendenti dal soggetto richiedente.

2. Il soggetto richiedente, entro i 15 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine massimo per la chiusura del portafoglio di finanziamenti indicato in sede di richiesta, fatta salva la eventuale proroga ottenuta, comunica al Gestore del Fondo:

a) la data di effettiva chiusura della fase di costruzione del portafoglio di finanziamenti;

b) l’ammontare complessivo del portafoglio di finanziamenti;

c) il punto di stacco e lo spessore

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Art. 14. - Attivazione della «garanzia diretta» del Fondo e procedure di recupero

1. Ai fini dell’attivazione della garanzia diretta di cui all’art. 8, si applicano le nor

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Art. 15. - Attivazione della «controgaranzia» del Fondo e procedure di recupero

1. Ai fini dell’attivazione della controgaranzia di cui all’art. 9, si applicano le norme

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Art. 16. - Commissioni di garanzia

1. I soggetti richiedenti, entro 30 giorni dalla data di chiusura del portafoglio di finanziamenti di

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Art. 17. - Monitoraggio

1. I soggetti richiedenti di cui all’art. 6 trasmettono al Gestore del Fondo, con cadenza periodica e tramite strumenti informatici, secondo modalità e termini previsti dalle Disposizioni operative del Fondo di cui all’art. 18, comma 3, i dati relativi all’andamento dei portafogli di finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo.

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Art. 18. - Norme transitorie e finali

1. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo V del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal decreto legislativo 13 ago

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