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02/02/2023

Permesso di costruire - Condizioni per la formazione del silenzio assenso

Secondo il TAR Lazio, la formazione tacita del silenzio assenso in materia edilizia presuppone, quale sua condizione imprescindibile, non solo il decorso del tempo dalla presentazione della domanda, ma anche la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge. L’attestazione del decorso dei termini di cui all’art. 20, comma 8, D.P.R. 380/2001 introdotta dal D.L. 76/2020, non attesta anche la formazione del silenzio-assenso.

PRESUPPOSTI PER LA FORMAZIONE DEL SILENZIO-ASSENSO - TAR Lazio-Roma 26/11/2022, n. 15822 ha ricordato che, secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, il silenzio assenso costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa e non di liberalizzazione dell’attività edilizia. Ne consegue che la formazione tacita del silenzio assenso in materia edilizia presuppone, quale sua condizione imprescindibile, non solo il decorso del tempo dalla presentazione della domanda ma la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti, formali e sostanziali, richiesti dalla legge, ossia degli elementi costitutivi della fattispecie di cui si deduce l'avvenuto perfezionamento.
Pertanto il silenzio assenso non si forma nel caso in cui la fattispecie rappresentata non sia conforme a quella normativamente prevista e, quindi, nell’ipotesi in cui non ricorrono i presupposti formali e sostanziali per la realizzazione dell’intervento edilizio.
Tale impostazione è supportata anche dal tenore dell’art. 20, comma 1, D.P.R. 380/2001 secondo cui la domanda di permesso di costruire deve essere accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia. La non veridicità di tale dichiarazione, in punto di conformità dell’intervento oggetto della richiesta di permesso di costruire con la normativa urbanistica applicabile alla fattispecie, impedisce di ritenere formato il silenzio assenso per carenza di un elemento nel contempo formale (la dichiarazione veritiera del progettista) e sostanziale (in riferimento alle circostanze ostative all’edificazione) necessario per l’integrazione della fattispecie abilitante.

DISCIPLINA SPECIALE - Secondo i giudici inoltre l'art. 20 del D.P.R. 380/2001 contiene una disciplina speciale ed autosufficiente del procedimento che prevede la formazione del silenzio assenso sulla base di specifici presupposti sia formali che sostanziali ivi stabiliti. Pertanto la disciplina dettata in via generale dalla L. 241/1990 (di recente modificata dal D.L. 76/2020 e dal D.L. 77/2021) non è applicabile al silenzio-assenso in materia edilizia. 

ATTESTAZIONE DEL COMUNE EX ART. 20, D.P.R. 380/2001 - Il TAR ha inoltre evidenziato che l’art. 20, comma 8 del D.P.R. 380/2001 (come modificato dal D.L. 76/2020), prevede che, fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l’edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti.
Secondo il TAR l’attestazione del Comune ha dunque ad oggetto il mero decorso del tempo e l’insussistenza di richieste istruttorie inevase e di atti di diniego senza alcun riferimento all’avvenuta formazione del silenzio assenso.

CONSEGUENZE DEL SUPERAMENTO DEI TERMINI - Infine è stato affermato che il superamento dei termini previsti dal T.U. edilizia non connota in termini d’illegittimità il provvedimento successivo di diniego; la contraria impostazione, infatti, presupporrebbe la qualificazione, come perentorio, del termine previsto dall’art. 20 D.P.R. 380/2001 per provvedere in merito all’istanza di permesso di costruire, il che deve essere escluso alla luce del ricordato prevalente orientamento giurisprudenziale che subordina la formazione del silenzio assenso in materia edilizia alla sussistenza dei presupposti formali e sostanziali necessari per l’accoglimento dell’istanza.

Dalla redazione