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17/01/2023

Appalti pubblici: incentivi per funzioni tecniche e accordi quadro

In tema di appalti pubblici, il MIMS ha specificato che, in caso di accordo quadro, si calcola l’incentivo delle funzioni tecniche sulla base dell’importo di ogni singolo contratto applicativo, senza prendere a riferimento l'importo massimo dell'accordo quadro.

Con il quesito 1573/2022 sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), è stato chiesto, in riferimento ad accordi quadro di lavori affidati a seguito di procedura aperta o negoziata, se l’ammontare del fondo per l’incentivazione delle funzioni tecniche di cui all’art.113 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, debba essere calcolato sull'ammontare dell’importo lavori posto a base di gara per l’aggiudicazione dell’accordo quadro, oppure sulla base dell’importo di ogni singolo contratto applicativo affidato nell’ambito dell'accordo quadro stesso al lordo del ribasso d’asta offerto dall’appaltatore.

Il Servizio contratti pubblici del MIMS ha fornito le seguenti indicazioni:
- la definizione di accordo quadro l'accordo quadro viene espressa dalla lett. iii), dell’art. 3, comma 1, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, secondo cui è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è stabilire le clausole relative agli appalti futuri da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;
- secondo la giurisprudenza contabile, ove l'oggetto dell’accordo quadro riguardi una delle attività previste dal legislatore e sia stato assegnato con gara, i relativi incentivi sono individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto affidato per mezzo dell’accordo quadro in questione;
- in caso di accordo quadro, quindi, per il calcolo dell’incentivo delle funzioni tecniche si procede sulla base dell’importo di ogni singolo contratto applicativo, senza prendere a riferimento l'importo massimo dell'accordo ma solo l'importo dei lavori effettivamente ordinati;
- permane, anche in questo caso, indefettibile il presupposto che vi sia a monte una gara, poiché in mancanza di tale requisito non può esservi l’accantonamento delle risorse nel fondo.

Dalla redazione