Determ. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 22/05/2013, n. 4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : NN12330

Determ. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 22/05/2013, n. 4

Linee guida sulle operazioni di leasing finanziario e sul contratto di disponibilità.
Scarica il pdf completo
960693 971001
1. Le ragioni dell’intervento dell’Autorità

Il legislatore nazionale è intervenuto più volte, nel corso degli ultimi anni, sulle fattispecie contrattuali ascrivibili alla cd. public-private partnership (PPP) sia per la possibilità di integrare le competenze del settore pubblico e del settore privato sia in considerazione delle ridotte risorse finanziarie a disposizione delle stazioni appaltanti.

In particolare, si evidenziano l’introduzione nel sistema dei contratti pubblici del contratto di locazione finanziaria (o leasing finanziario), inserito nel d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
960693 971002
2. Il ricorso al leasing immobiliare in costruendo

La locazione finanziaria è il contratto mediante il quale un locatore acquista un bene conforme alle esigenze del locatario e poi lo concede in locazione al medesimo, svolgendo così una funzione di intermediario finanziario; alla scadenza contrattuale il locatario utilizzatore può scegliere tra la restituzione del bene, ovvero il suo acquisto, mediante corresponsione del prezzo di riscatto.

L’articolo 160 -bis del Codice consente ai committenti pubblici di avvalersi di tale forma di finanziamento per la realizzazione, acquisizione e completamento delle opere pubbliche o di pubblica utilità.

Con il contratto di leasing immobiliare in costruendo, pertanto, una parte si obbliga a costruire, finanziandone il costo, un bene immobile rispondente ad esigenze funzionali dell’altra, di durata almeno pari a qu

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
960693 971003
2.1. L’OGGETTO DEL CONTRATTO

Il primo e fondamentale aspetto che preme evidenziare attiene al carattere unitario dell’istituto.

Il profilo è ampiamente dibattuto in dottrina ed in giurisprudenza: secondo un primo indirizzo, prevalente nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, si sarebbe in presenza di un collegamento funzionale tra due diversi contratti (si veda, in tal senso, Cassazione civile, sezione III, sentenza n. 5003 dell’8 marzo 2005 e TAR Brescia, sez. II, sentenza n. 1675 del 5 maggio 2010). Secondo un diverso orientamento, si tratterebbe, invece, di una figura contrattuale unitaria, qualificata in termini di contratto plurilaterale (così, ad esempio, la Cassazione civile, sezione II, sentenza del 26 gennaio 2000, n. 854). Al riguardo, si rammenta che il criterio distintivo tra contratto unico e contratto collegato non è dato da elementi formali, quali l’unità o la pluralità dei documenti contrattuali, o dalla contestualità delle stipulazioni, bensì dall’elemento sostanziale dell’unicità o pluralità degli interessi perseguiti (si veda, in tal senso, da ultimo Cassazione civile, Sezione II del 26 marzo 2010, n. 7305). Inoltre, la tematica della unitarietà o meno della fattispecie nell’ambito della contrattualistica pubblica si connota diversamente, rispetto all’ambito privatistico, oltre che sotto il profilo della tipicità della disciplina, anche per l’ulteriore e decisivo

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
960693 971004
2.2. LA PROCEDURA DI GARA

Per quanto concerne la procedura di gara, attesa la qualificazione normativa come contratto di appalto di lavori con una componente, di regola, accessoria di servizi, possono trovare applicazione tutte le procedure contemplate dal Codice per l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, con le relative norme in tema di pubblicità e termini (cfr. art. 54 del Codice).

Peraltro, dal momento che l’art. 160 -bis prevede, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del Codice, vale quanto stabilito dall’art. 55, comma 2, secondo cui le stazioni appaltanti, in tal caso, «utilizzano di preferenza le procedure ristrette». Inoltre, l’art. 160 -bis, comma 2, prevede che il bando determini «i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell’offerta economicamente più vantaggiosa». Con dizione sintetica, la medesima disposizione demanda alla definizione ex ante nel bando di gara, da parte della stazione appaltante, dei requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, delle caratteristiche tecniche ed estetiche dell’opera, dei costi, dei tempi e delle ga

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
960693 971005
2.3. I SOGGETTI A CUI PUÒ ESSERE AFFIDATO IL CONTRATTO

Secondo il comma 3 dell’art. 160 -bis del Codice, l’offerente «può essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale».

Prima facie, la dizione impiegata («può essere anche una associazione temporanea (…)»), unitamente a quanto stabilito dal successivo comma 4 -bis, secondo cui «il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l’appalto», sembrerebbe prefigurare la possibilità che il soggetto finanziatore possa partecipare individualmente alla gara, assicurando la disponibilità dei mezzi necessari a realizzare l’opera mediante il ricorso all’avvalimento ex art. 49 del Codice. In realtà, una simile evenienza mal si concilia con la qualificazione del leasing in costruendo quale appalto di lavori, nei termini già ricordati, e con i caratteri propri dell’avvalimento disciplinato dall’art. 49 del Codice (cfr. determinazione dell’Autorità n. 2 del 2012, «L’avvalimento nelle procedure di gara»), soprattutto con

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
960693 971006
2.4. LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Per l’affidamento del contratto di locazione finanziaria, in base a quanto previsto dall’art. 160 -bis, comma 2, del Codice, il bando determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell’opera, i costi, i tempi e le garanzie dell’operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La stazione appaltante deve preliminarmente indicare i requisiti soggettivi per la partecipazione alla gara che, in base a quanto precedentemente illustrato, dovranno necessariamente riferirsi sia alla progettazione ed esecuzione dei lavori sia alla prestazione del servizio finanziario.

Il confronto competitivo deve essere incentrato sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione al quale il bando di gara dovrà specificare gli elementi migliorativi di carattere tecnico-progettuale ed economico-finanziario, nonché i relativi pesi ponderali.

Relativamente agli aspetti te

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
960693 971007
2.5. LA SCELTA DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA

La scelta degli elementi da sottoporre al confronto concorrenziale deve avvenire tenendo in considerazione le specifiche esigenze della stazione appaltante (relative, ad esempio, alla durata del finanziamento ed all’onere di riscatto finale), ma anche gli elementi di maggiore interesse per la determinazione della convenienza economica complessiva dell’operazione, tra i quali, in particolare, il tasso d’interesse ed il canone periodico da corrispondere all’aggiudicatario (cfr. Corte dei conti, deliberazione 49/CONTR/11).

Dall’analisi di alcuni bandi di gara risulta che sono spesso oggetto di valutazione, anche se non sempre presenti in maniera simultanea: il costo dei lavori, lo spread sul finanziamento, lo spread sul preammortamento ed il canone periodico; talvolta vengono valutati anche la durata del finanziamento ed il prezzo per il riscatto finale.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
960693 971008
2.6. IL CONTROLLO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Al fine di garantire l’efficienza complessiva dell’operazione, è necessario che le stazioni appaltanti predispongano adeguati meccanismi di controllo relativi all’intero ciclo di realizzazione dell’opera ed alla fase di gestione della stessa.

Con riguardo alla progettazione, compete alla stazione appaltante l’approvazione dei livelli progettuali eventualmente demandati all’aggiudicatario e lo svolgimento della verifica della compatibilità del progetto con i requisiti funzionali, tecnici ed estetici, i costi ed i tempi di realizzazione, indicati nel bando di gara. Il necessario riferimento, in proposito, è alla disciplina di cui al Titolo II, capo II, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 R (nel seguito, «Regolamento») relativamente alla verifica del progetto.

A tal fine, si reputa necessario che il cont

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
960693 971009
3. Il leasing immobiliare costruito

Accanto alla realizzazione ed al completamento, l’art. 160 -bis ammette il ricorso al leasing per l’acquisizione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

Secondo l’orientamento sino ad oggi espresso dall’Autorità (cfr. in particolare la deliberazione n. 78 del 7 ottobre 2009) viene, in tal caso, in evidenza la componente di finanziamento puro e, nel silenzio dell’art. 160 -

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
960693 971010
4. Il leasing mobiliare

L’inquadramento giuridico degli appalti di fornitura in regime di locazione finanziaria (si pensi, ad esempio, agli autoveicoli e/o alle dotazioni informatiche o apparecchiature mediche) non rientra nel campo di applicazione dell’art. 160 -bis del Codice (cfr., sul punto, parere AVCP 10 dicembre 2008, n. 252).

Al fine di qualificare un appalto di fornitura in termini di leasing finanziario, «è necessario che l’appalto in questione sia diretto, in via immediata, all’utilizzazione del bene fornito per un periodo di tempo prefissato dietro pagamento di un canone periodico e, mediatamente, a far acquisire la proprietà del bene medesimo» N2.

In generale, nel leasing finanziario per appalti di forniture, analogamente al leasing in costruendo, la prestazione principale dovrebbe essere costituita dalla fornitura e non dal finanziamento, sia perché logicamente &eg

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
960693 971011
5. Il contratto di disponibilità

Il contratto di disponibilità, disciplinato dall’art. 160 -ter del Codice ed annoverato dall’art. 3, comma 15 –ter tra i contratti di partenariato pubblico-privato, è il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio ed a spese dell’affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell’amministrazione aggiudicatrice di un’opera di proprietà privata destinata all’esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo (cfr. art. 3, comma 15 -bis.1). Per messa a disposizione, si intende l’onere assunto a proprio rischio dall’affidatario di assicurare all’amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell’opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti.

La Corte dei conti – sezione regionale di controllo per la Puglia – deliberazione n. 66/PAR/2012, ha osservato al riguardo che «il contratto di disponibilità potrebbe confondersi con il leasing operativo o di godimento, il quale ha ad oggetto la messa a disposizione del conduttore di un bene che di solito è nella disponibilità del locatore, il quale si obbliga a fornire altresì i servizi connessi alla perfetta efficienza del bene stesso (…) dietro pagamento dei canoni; i quali, diversamente dal leasing finanziario, non contengono alcuna porzione di prezzo ma sono ragguagliati al valore di utilizzazione del bene».

In base al comma 1 dell’art. 160 -ter, l’affidatario del contratto di disponibilità si remunera, infatti, mediante i seguenti corrispettivi:

a) un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell’opera; il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell’amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del comma 3;

b) l’eventuale riconoscimento di un contributo in corso d’opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione, in caso di trasferimento della proprietà all’amministrazione aggiudicatrice;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
960693 971012
5.1. IL CANONE DI DISPONIBILITÀ

Il contratto di disponibilità, come confermato dalla definizione dell’istituto contenuta nell’art. 3, comma 15 --bis del Codice e dal comma 1 dell’art. 160 -ter, è un contratto sinallagmatico: l’amministrazione aggiudicatrice è, infatti, tenuta a corrispondere, un canone di disponibilità all’operatore privato a fronte della effettiva disponibilità dell’opera.

Per espressa disposizione normativa (cfr. art. 160 -ter, comma 1), il canone di disponibilità, come del resto gli ulteriori eventual

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
960693 971013
5.2. IL CONTRIBUTO IN CORSO D’OPERA E L’EVENTUALE TRASFERIMENTO FINALE

La remunerazione dell’affidatario può avvenire anche attraverso un contributo in corso d’opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo della costruzione della stessa, in caso di trasferimento della proprietà all’amministrazione aggiudicatrice (art. 160 -ter, comma 1, lett. b).

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
960693 971014
5.3. LA RIDUZIONE DEL CANONE DI DISPONIBILITÀ

L’art. 160 -ter del Codice prevede che il canone sia proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità dell’opera per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell’amministrazione aggiudicatrice. Le modalità per la determinazione della riduzione del canone devono essere stabilite nel capitolato prestazionale.

La riduzione del canone risponde a precise esigenze di tutela delle parti interessate e degli utenti finali del servizio che viene erogato mediante l’opera realizzata.

Considerato che il contratto non avr&agr

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
960693 971015
5.4. LA SOGLIA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’ipotesi della risoluzione di cui all’art. 160 -ter, comma 6, è posta a tutela sia dei soggetti finanziatori, come espressamente previsto dalla norma stessa, i quali vedrebbero pregiudicata la remunerazione del capitale investito, sia della stessa amministrazione, che si troverebbe a dover offrire un servizio pubblico senza avere a disposizione le strutture adeguate al suo svolgimento.

A tale proposito, si evidenzia una apparente contraddittorietà dei dati normativi. Infatti, da un lato, la norma prevede che il canone può essere ridotto o annullato per i periodi di ridotta o nulla disponibilità dell’opera (comma 1, lett. a) dell’art. 160 -ter), dall’altro, chiarisce che il contratto individua il limite di riduzione del canone di disponibilità, superato il quale lo stesso è risolto (comma 6 dell’art. 160 -ter).

In realtà, si deve ritenere che l’annullamento del canone di cui al comma 1, lett. a), dell’art. 160 -ter del Codice si riferisce a periodi limitati di indisponibilità del bene collegati, ad esempio, ad attività di manutenzione dell’opera o

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Appalti e contratti pubblici
  • Autorità di vigilanza
  • Disciplina economica dei contratti pubblici

Gli affidamenti di somma urgenza o in caso di calamità nel D. Leg.vo 50/2016

APPLICABILITÀ DELLA PROCEDURA DI SOMMA URGENZA (Quali sono i casi di somma urgenza e di protezione civile; Limiti di importo) - DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (Constatazione dello stato di urgenza e redazione del verbale; Affidamento dei lavori; Perizia giustificativa, invio e contenuti; Copertura della spesa e approvazione dei lavori; Autocertificazione dell’affidatario e verifiche successive; Fissazione dei corrispettivi e intervento dell’ANAC) - VIGILANZA ANAC SULLA LEGITTIMITÀ DELLE PROCEDURE.
A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Appalti e contratti pubblici
  • Autorità di vigilanza
  • Disciplina economica dei contratti pubblici

L'offerta economicamente più vantaggiosa per l'aggiudicazione dei contratti pubblici [Codice 2016]

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Disciplina economica dei contratti pubblici
  • Appalti e contratti pubblici

Costo del lavoro nei contratti pubblici: tabelle ministeriali e giurisprudenza

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Indici, tassi e costi di costruzione
  • Disciplina economica dei contratti pubblici
  • Tariffa Professionale e compensi
  • Ritardi nei pagamenti commerciali
  • Professioni
  • Appalti e contratti pubblici

Pagamenti, penali, interessi e tracciabilità nei contratti pubblici [CODICE 2023]

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Studio Groenlandia
  • Disciplina economica dei contratti pubblici
  • Compensazione prezzi dei materiali
  • Appalti e contratti pubblici

Compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Emanuela Greco