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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ord. Comm. Del.R. Emilia Romagna 27/05/2013, n. 60
Ord. Comm. Del.R. Emilia Romagna 27/05/2013, n. 60
- Ord. Comm. Del. R. 18/10/2013, n. 131
- Ord. Comm. Del. R. 20/02/2014, n. 11
- Ord. Comm. Del. R. 26/11/2015, n. 51
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[Premessa]IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 R convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012 R Il Presidente della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante “ Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 R; |
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Articolo 1 - Ambito di applicazione1. Le disposizioni previste dalla presente ordinanza si applicano a tutti quei comuni |
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Articolo 2 - Condizioni per la concessione del contributo1. Alle Amministrazioni Comunali che intendono avvalersi delle facoltà indicate nella legge regionale n. 16 del 2012, in particolare in merito alla individuazione degli aggregati edilizi e alla perimetrazione delle Unità Minime di Intervento (UMI) di cui all’art. 7, comma 1, nonché della redazione de |
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Articolo 3 - Individuazione e attuazione delle Unità Minime di Intervento (UMI)1. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge regionale n. 16 del 2012, i Comuni, con apposita deliberazione del Consiglio comunale, possono individuare le unità minime di intervento (UMI). 2. Nella individuazione delle UMI le amministrazioni comunali devono armonizzare l’esigenza di assicurare l'unitarietà dell'intervento sotto il profilo strutturale, tecnico-economico, architettonico ed urbanistico, con la fattibilità e rapidità degli interventi calibrando il dimensionamento delle UMI in relazione anche alla disponibilità dei proprietari ad intervenire e allo stato degli interventi di ricostruzione in essere. 3. Il progetto architettonico - strutturale di ogni UMI deve essere unico così da assicurare un comportamento uniforme del sistema strutturale degli edifici interessati dalla stessa UMI ed una qualificazione degli elementi architettonici che la compongono. Al progetto della UMI corrisponde il conseguente titolo edilizio. |
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Articolo 4 - Elaborati necessari al fine dell’ottenimento del contributo per la delibera di perimetrazione delle Unità Minime di Intervento (UMI)1. Fatto salve le deliberazioni comunali di individuazione delle UMI assunte prima dell’emanazione della presente ordinanza, per poter accedere al contributo di cui all’art. 2, la delibera di perimetrazione delle UMI e delle loro eventuali aggregazioni (aggregati edilizi) di cui al comma 1 dell’art. 7 della L.R n. 16 del 2012 deve co |
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Articolo 5 - Criteri di valutazione e determinazione del contributo concedibile per l’elaborazione della delibera di perimetrazione delle UMI1. La presentazione degli elaborati di cui al precedente art. 4 è condizione per l’erogazione del contributo, fatto salvo quanto previsto al comma 1 dello stesso articolo. 2. Ai fini del finanziamento del contributo concedibile per l’elaborazio |
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Articolo 6 - Presentazione della domanda e modalità di concessione del contributo1. Il Comune, nella persona del Sindaco, per poter accedere al contributo per le attività necessarie alla perimetrazione delle UMI di cui all’art. 7, comma 1, della L.R. n.16 del 2012, presenta la domanda diretta al Commissario delegato corredata dalla delibera e dei documenti indicati al precedente art. 4 entro la data del |
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Articolo 7 - Piano della ricostruzione1. Ai sensi del comma 1 dell’art. 12 della L.R. n. 16 del 2012, i Comuni che, ai fini della ricostruzione, ritengono opportuno e necessario variare la pianificazione urbanistica vigente, anche a seguito di una fase di ascolto della cittadinanza e dell’eventuale proposta da parte di soggetti privati interessati ai sensi dell’art. 12, comma 10, della L.R. n. 16 del 2012, si possono dotare di una specifica variante allo strumento urbanistico vigente denominata Piano della Ricostruzione, con il quale disciplinare: a) le varianti alla pianificazione vigente indispensabili per favorire interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione degli edifici esistenti danneggiati per il raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza antisismica congiuntamente al miglioramento della qualità architettonica, dell’inserimento paesaggistico, dell’efficientamento energetico e della qualificazione dell’assetto urbano; b) ulteriori eventuali trasformazioni urbanistiche da operare nell’ambito della ricostruzione per favorire la ripresa delle attività delle comunità insediate e la rigenerazione delle condizioni di vita e di lavoro; c) gli interventi di ricostruzione sulla base delle risultanze degli studi di microzonazione sismica. 2. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Piano può prevedere eventuali incentivi urbanistici e misure premiali diretti a favorire la rapida e completa attuazione degli interventi |
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Articolo 8 - Elaborati necessari al fine dell’ottenimento del contributo per il Piano della Ricostruzione1. Per poter accedere al contributo di cui all’art. 2, il Piano della Ricostruzione deve contenere di norma le seguenti analisi ed elaborazioni: a) analisi conoscitiva relativa al livello di danneggiamento con l’indicazione degli esiti dell’agibilità; b) relazione illustrativa che alla luce delle conseguenze del sisma evidenzi motivatamente la necessità di modificare la disciplina urbanistico-edilizia vigente e restituisca i risultati della fase informativa/partecipativa di coinvolgimento della cittadinanza e dei proprietari interessati dalle aree oggetto del piano; c) elaborato planimetrico con l’individuazione degli ambiti territoriali interessati dal Piano; |
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Articolo 9 - Criteri di valutazione e determinazione del contributo concedibile per l’elaborazione del Piano della Ricostruzione1. Sono ammessi a contributo solo i Piani della ricostruzione di cui all’art. 7 comma 3. 2. La presentazione degli elaborati di cui al precedente art. 8 è condizione per l’erogazione del contributo. 3. Ai fini del finanziamento del contributo concedibile per l’elaborazione del Pian |
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Articolo 10 - Presentazione della domanda e modalità di concessione del contributo per il Piano della Ricostruzione1. Il Comune, nella persona del Sindaco, per poter accedere al contributo per la redazione del Piano della Ricostruzione di cui all’art. 12 della L.R. n. 16 del 2012, presenta la domanda diretta al Commissario delegato corredata dalla delibera di adozione e dai documenti indicati al precedente art. 8 entro la data del 30 giugno 2014 N3. 2. La domanda è redatta utilizzando il modello a tal fine predisposto dal Commissario delegato e pubblicato sul sito web: http:/www.regione.emilia-romagna. |
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Articolo 11 - Termini per le domande di contributo per gli interventi sulle UMI1. Il termine per la presentazione al Comune, ai sensi del precedente art. 3, comma 4, delle domande di concessione del contributo per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ric |
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Articolo 12 - Integrazione alla definizione di edificio crollato1. Per gli edifici vincolati dalla pianificazione ubicati fuori dai centri storici e dai nuclei storici non urbani, le cui strutture portanti verticali siano crollate per più del 50% coinvolgendo la prevalenza delle strutture orizzontali e di copertura e avendo pertanto subito una irrimediabile c |
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