L. R. Lombardia 06/12/2022, n. 25 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Lombardia 06/12/2022, n. 25

Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 23/07/2024, n. 11
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Art. 1 - (Principi e finalità)

1. La Regione, in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), nel rispetto dell

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Art. 2 - (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) persone con disabilità: soggetti che presentano durature menomazioni o compromissioni funzionali fisiche, mentali, intellettive o sensoriali non determinate dall’invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, incluse quelle che richiedo

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Art. 3 - (Destinatari)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, indipendentemente dalla tipologia di compromissione funzionale, dal livello di intensità del bis

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Art. 4 - (Politiche regionali)

1. La Regione orienta le politiche di welfare di carattere sociale, socio-assistenziale, sociosanitario e sanitario, di inclusione scolastica e lavorat

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Art. 5 - (Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato)

1. La persona con disabilità è titolare del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e, a tal fine, partecipa attivamente alla definizione dello stesso, determinandone i contenuti sulla base dei propri bisogni, interessi, richieste, desideri e preferenze. Qualora la persona con disabilità si trovi in condizioni di incapacità legale o naturale, si applicano le disposizioni previste dall’ordinamento civile, assicurando, per quanto possibile, la partecipazione della stessa alla elaborazione del progetto.

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Art. 6 - (Valutazione multidimensionale – co-progettazione)

1. Il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato di cui all’articolo 5 è definito a seguito di valutazione multidimensionale dei bisogni della persona con disabilità, ai sensi dell’articolo 11, comma 2 bis, della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale) ed è richiesto dalla persona interessata o, qualora la persona con disabilità si trovi in condizioni di i

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Art. 7 - (Budget di progetto)

1. Il budget di progetto è parte integrante del progetto di cui all’articolo 5 e viene elaborato coinvolgendo e supportando la persona con disabilità, anche con il sostegno del Centro per la vita indipendente. Nel budget di progetto sono individuate le risorse necessarie per dare attuazione al progetto individuale, tenuto conto delle concrete necessità dell’interessato.

2. Alla formazione del budget di progetto concorrono le risorse disponibili pubbliche e private destinate al sostegno della persona con disabilità, tra le quali:

a) le risorse per gli interventi domiciliari di natura sanitaria, s

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Art. 8 - (Assistente personale)

1. Nel progetto di cui all’articolo 5 sono individuati eventuali bisogni e necessità della persona con disabilità che richiedono il supporto di un assistente personale.

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Art. 9 - (Centri per la vita indipendente)

1. I Centri per la vita indipendente, in raccordo con il distretto e la rete distrettale, sono servizi dei comuni inseriti funzionalmente negli ambiti territoriali dei piani di zona e rientrano nella programmazione zonale. Il territorio di riferimento per ogni centro coinc

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Art. 10 - (Unità di offerta sociosanitarie e socio-assistenziali)

1. I criteri di accreditamento, funzionamento, finanziamento e controllo delle unità di offerta sociosanitarie e socio-assistenziali in cui sono inserite persone con disabilità devono:

a) permettere e favorire il

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Art. 11 - (Norma finanziaria)

1. Alle spese derivanti dalla presente legge, quantificate in euro 1.000.000,00 per ciascun anno del biennio 2023-2024, si provvede con incremento di euro 1.000.000,00 per ciascun anno del biennio 2023-

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Art. 12 - (Misure attuative)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’approvazione ella presente legge, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle pe

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Art. 13 - (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti progressivamente per l’inclusione e la partecipazione nella società delle persone con disabilità. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione biennale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) quali iniziative sono state adottate nel periodo considerato per raggiungere un maggiore orientamento delle politiche regionali all’inclusione e una maggiore tutela dei diritti delle

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