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05/12/2022

Illegittimità della sanatoria di opere non ancora eseguite

Secondo il TAR Campania, il titolo in sanatoria non può mai riguardare opere non ancora eseguite.

Nella fattispecie la ricorrente impugnava l’ordinanza del Comune relativa alla sanatoria di opere edilizie eseguite dalla vicina senza il preventivo permesso di costruire. In particolare, contestava il provvedimento in quanto avrebbe anche autorizzato opere ulteriori rispetto alle esistenti, da effettuarsi nelle aree comuni (in particolare, un muretto divisorio nel cortile). Secondo la ricorrente, la sanatoria poteva riguardare solo gli abusi già sanzionati e non poteva essere utilizzata per concedere la esecuzione di nuovi interventi di cui alla relazione progettuale “asseverata”, come invece era è avvenuto al caso di specie.
Al riguardo era stata disposta la verificazione, al fine di accertare, tra l’altro quali opere fossero contemplate dal permesso di costruire in sanatoria e quali fossero state effettivamente realizzate. Il verificatore appurava che alcune opere, in effetti, ancora non esistevano.

Nel merito TAR Campania-Napoli 02/11/2022, n. 6809 ha affermato che una concessione in sanatoria non può mai riguardare opere non ancora eseguite.
Ed infatti l’art. 36 del D.P.R. 380/2001 prevede la eccezionale possibilità di sanatoria di opere che - conformi alla normativa urbanistica sia al momento della realizzazione che dell’istanza - siano già state realizzate; non v’è alcuno spazio per realizzazioni ulteriori in quanto esse devono essere oggetto, semmai, di altre istanze volte alla formazione di un titolo edilizio (SCIA, permesso di costruire) che, come avviene di norma, preceda l’esecuzione dell’opera.
Inoltre la sanatoria non può neppure essere condizionata all’esecuzione di opere ulteriori in quanto ciò si pone, appunto, in contrasto con gli con gli elementi strutturali dell'istituto, che presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro attuale conformità alla disciplina urbanistica. A maggior ragione, un’istanza siffatta non può condurre alla sanatoria di opere che neppure sono state realizzate.

In applicazione di tali principi, i giudici hanno accolto il ricorso con conseguente annullamento del titolo autorizzatorio nella parte in cui si riferiva alle opere non ancora realizzate e da effettuarsi nel cortile comune (ossia la costruzione di un muretto e l’abbattimento di una centralina).

Dalla redazione