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28/11/2022

Incentivi per funzioni tecniche e attività di programmazione spesa per investimenti

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha fornito precisazioni in merito all'incentivabilità delle attività per la predisposizione dei documenti di programmazione della spesa per investimenti.

È stato posto all'ANAC un quesito in merito all’applicazione dell’art. 113 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 in caso di svolgimento di funzioni amministrative.

L'ANAC, con Atto del Presidente del 16/11/2022, ha chiarito quanto segue.

L’articolo 113, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

La Corte dei Conti ha affermato che la citata disposizione consente, previa adozione di un regolamento interno e della stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture.

La ratio legis è quella di stabilire una diretta corrispondenza tra incentivo e attività compensate in termini di prestazioni sinallagmatiche, nell’ambito dello svolgimento di attività tecniche e amministrative analiticamente indicate e rivolte alla realizzazione di specifiche procedure.

In proposito, il parere 1483/2022 del supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (si veda Incentivi per funzioni tecniche per attività di programmazione spesa per investimenti), ha chiarito che:
- l’art. 113 del D. Leg.vo 50/2016 delinea un elenco tassativo di attività incentivabili, da considerarsi di stretta interpretazione e non suscettibile di estensione analogica;
- la locuzione “attività di programmazione della spesa per investimenti” è riconducibile all’attività di predisposizione dei programmi di cui all’art. 21 del D. Leg.vo 50/2016.

Pertanto, l’attività relativa all’accensione del mutuo per il finanziamento di un'opera non può rientrare tra le attività incentivabili.
È invece incentivabile la partecipazione, mediante svolgimento di specifiche funzioni tecniche o amministrative, alla predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici, con riferimento alle spese per investimenti.

Dalla redazione