La legge entra in vigore dal 17/11/2022 e si applica dal 01/01/2023. La norma - che costituisce un passo ulteriore per l’autonomia regionale - prevede l'istituzione dell'Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce (dal 01/01/2023) l’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 1, comma 738, della L. 27/12/2019, n. 160.
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Art. 2 - (Presupposto dell’imposta)
1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili siti nei comuni del territorio della regione.
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Art. 3 - (Definizioni di fabbricato, fabbricato strumentale all’attività economica, area fabbricabile e terreno agricolo)
a) fabbricato: l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale. Si considera parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché la stessa risulti accatastata unitariamente o graffata. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovve
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Art. 4 - (Definizioni di abitazione principale, fabbricati assimilati all'abitazione principale e primo fabbricato ad uso abitativo)
a) abitazione principale: l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anch
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Art. 5 - (Soggetto attivo)
1. Il soggetto attivo dell’imposta è il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territori
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Art. 6 - (Soggetto passivo)
1. I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili. Ai fini dell’imposta si intendono per tali il proprietario, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili.
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1. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore degli immobili.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti all’1 gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), i seguenti moltiplicatori:
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
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Art. 8 - (Riduzione della base imponibile)
1. La base imponibile dell’imposta è ridotta del 50 per cento:
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1. Per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), l’aliquota dell’imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
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Art. 10 - (Riduzione dell’imposta)
1. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicem
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1. Sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
a) l’abitazione principale o assimilata, come definite dall’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
b) gli immobili posseduti, nel territorio della regione, dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dai Comuni della regione, nonché dalle forme associative tra Enti locali della regione dotate di personalità giuridica, dai consorzi tra Enti locali e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinat
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Art. 12 - (Esenzioni dall’imposta per i terreni agricoli)
1. Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli, come di seguito qualificati:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dag
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1. Ai fini dell’imposta, i soggetti passivi dichiarano gli immobili posseduti mediante presentazione, anche in via telematica, di una dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevan
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Art. 13-bis - (Modalità di individuazione del primo fabbricato ad uso abitativo)
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Art. 15 - (Potestà regolamentare dei Comuni)
1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplin
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Art. 16 - (Interoperabilità delle banche dati)
1. Nell’ottica di un efficace monitoraggio e coordinamento dei dati afferenti all’imposta, la Regione promuove l’interoperabilità delle banche d
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Art. 17 - (Banca dati regionale)
1. La Regione, con regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), dis
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1. Per l’anno 2023 e per gli effetti di cui all’articolo 9, comma 7, si considerano in ogni caso fabbricati strumentali all’attività economica i fabbricati iscritti o suscettibili di essere iscritti nelle categorie:
a) A/10;
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Art. 19 - (Norme di rinvio)
1. Per quanto attiene al versamento, alla riscossione, all’accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflattivi del contenzioso e ad
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1. Gli effetti finanziari in termini di minore gettito derivanti dalla previsione di cui all'articolo 18, comma 4, e dall’applicazione discrezionale da parte del Comune di facoltà riconosciute da questa legge rimangono a carico esclusivo del bilancio del Comune. N2
2. L'Amministrazione regionale provvede alla copertura degli effetti finanziari in termini di minore gettito derivanti dall'applicazione dei seguenti articoli:
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Art. 21 - (Disposizioni in materia di neutralità finanziaria e altre disposizioni finanziarie)
1. In attuazione del principio di cui all’articolo 8, comma 5, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), a decorrere dall’anno 2023 sono recuperati annualmente dai Comuni gli importi corrispondenti al gettito della riserva di cui all’articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), mediante compensazione a valere sulle quote spettanti del Fondo unico comunale previsto annualmente in legge di stabilità e, in caso di incapienza, media
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Art. 22 - (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e si applica dall’1 gennaio 2023.
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Analisi degli interventi edilizi di manutenzione o ristrutturazione dai quali discende l’obbligo della dichiarazione di variazione in catasto e aggiornamento della rendita
Analisi sistematica della complessa normativa, richiami giurisprudenziali, prassi e orientamenti finalizzati a garantire la completa operatività delle società partecipate alla luce delle criticità più ricorrenti. Aggiornamento di carattere avanzato indirizzato a professionisto già operanti nel settore.
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Rischio criminalità nel sistema finanziario, fiscale e dei cryptoasset
Disciplina antiriciclaggio italiana ed europea - Il registro dei titolari effettivi - Strumenti di prevenzione nel mercato europeo - Casistica reati di riciclaggio e antiriciclaggio - Antiriciclaggio nel sistema bancario e creditizio - Strumenti di pagamento alternativi e criptovalute - Antiriciclaggio nelle aste giudiziarie immobiliari
Prefazione a cura dell’Ufficio Compliance e Antiriciclaggio di SACE
Aggiornato al D.M. Economia e Finanze 11/03/2022, n. 55 sul registro dei titolari effettivi
Guida pratica dal computo all’asseverazione
Quali asseverazioni per quali bonus fiscali - Criteri e procedure per la verifica di congruità - Esame della modulistica e guida alla compilazione - Incarico di asseveratore, compensi e coperture assicurative - Visto di conformità, verifiche e compensi - Raccolta normativa e prassi ragionata essenziale - 5 esempi dal computo al quadro economico all’asseverazione
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2° Edizione completamente riveduta e aggiornata con la L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022)
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Centinaia di soluzioni di casi pratici - Esempi di parcella del professionista - Guida passo per passo alle asseverazioni - Decine di tabelle e schemi riepilogativi
VALUTAZIONE E SCELTA DELL’INTERVENTO - CASI PRATICI - PROCEDURE FISCALI E AMMINISTRATIVE
Sicurezza sismica degli edifici esistenti nelle NTC 2018 - Dalla pericolosità al rischio sismico - Misura della vulnerabilità e del danno in caso di evento - Classificazione del rischio sismico degli edifici - Applicazioni pratiche e casi di studio - Regole fiscali per il Sismabonus e adempimenti per la fruizione - Normativa fiscale e prassi amministrativa
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