In attuazione dell'art. 64 del D.L. 83/2012, il decreto definisce i criteri per l'erogazione delle risorse finanziarie del Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, definito dal comma 1 del medesimo articolo 64.
DESTINAZIONE, MODALITA' E LIMITI DI FINANZIAMENTO
Il Fondo è destinato al finanziamento in conto capitale di progetti per la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero per la ristrutturazione, l’adeguamento funzionale e la messa a norma di impianti già in essere. Il massimo finanziamento attribuibile a ciascun progetto, ammesso alla ripartizione, sino alla concorrenza massima dell’importo di € 18 milioni (il costo del progetto si intende comprensivo delle spese di progettazione, direzione lavori e relativi oneri accessori, IVA compresa):
- per importi fino ad € 100.000 sarà pari al 100% del costo complessivo dell’intervento;
- per importi compresi tra € 100.000 ed € 600.000 non potrà superare la somma di € 100.000 più il 76% della quota eccedente € 100.000;
- per importi compresi tra € 600.000 ed € 1.000.000 non potrà superare la somma di € 480.000 più il 30% della quota eccedente € 600.000;
- per importi compresi tra € 1.000.000 ed € 1.500.000 non potrà superare la somma di € 600.000 più il 20% della quota eccedente € 1.000.000;
- per importi superiori ad € 1.500.00 non potrà superare la somma di € 700.000 più il 10% della quota eccedente € 1.500.000.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono accedere al Fondo i soggetti pubblici o enti che svolgono esclusivamente attività senza scopo di lucro e con finalità di promozione sportiva e di utilità sociale, ed in particolare:
- enti pubblici territoriali e altre amministrazioni pubbliche;
- federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.);
- associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del C.O.N.I.;
- discipline sportive associate, riconosciute dal C.O.N.I.;
- enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
- associazioni e fondazioni, anche a carattere religioso, che svolgano attività di promozione sportiva senza fini di lucro.
DOMANDE, SELEZIONE E GRADUATORIA DEI PROGETTI, EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI
La domanda (completa della relativa documentazione indicata all'art. 3) deve essere inviata tramite posta elettronica certificata ovvero spedita a mezzo raccomandata entro le ore 24:00 del giorno 11/06/2013.
La graduatoria di merito dei progetti viene elaborata da un apposito nucleo di valutazione entro il 09/09/2013. Con decreto ministeriale, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport e sul sito www.sportgoverno.it, è approvata la graduatoria e sono individuati i progetti ammessi al finanziamento, con le relative quote.
L’erogazione del finanziamento per ogni singolo progetto avverrà secondo le seguenti modalità:
- 40% a titolo di anticipazione, previa polizza fideiussoria assicurativa o bancaria, a garanzia dello stesso importo, che verrà formalmente svincolata dall’Amministrazione a conclusione dell’intervento;
- 40% a stato avanzamento lavori, a fronte di rendicontazione di spese sostenute pari almeno al 70% dei costi indicati nel progetto definitivo, in coerenza con il cronoprogramma approvato;
- 20% a saldo, previa presentazione del certificato di regolare esecuzione, del collaudo e di quanto altro previsto dalla normativa vigente in materia di appalti.
A decorrere dalla data di notifica dell’avvenuta concessione del finanziamento, i beneficiari avranno, a pena di decadenza, 60 giorni per inviare il progetto definitivo completo di tutti gli elaborati.