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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 23/09/2022, n. 0118/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 23/09/2022, n. 0118/Pres.
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D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 23/09/2022, n. 0118/Pres.
- D. Pres. R. 02/08/2024, n. 0105/Pres.
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Premessa
IL PRESIDENTE
Vista la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), articolo 2, comma 43, che, al fine di favorire il rinnovo e l’incremento dei livelli qualitativi dell’offerta turistica nei territori montani di cui all’allegato A dell’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modificazioni e integrazioni, autorizza l’Amministrazione regionale a concedere appositi contributi a favore dei proprietari di immobili per la ristrutturazione e l’ammodernamento degli stessi, di ammontare massimo pari a 20.000 euro pe |
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Art. 1 - Oggetto1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i termini per la concessione di contributi per la ristrutturazione e l’ammodernamento delle unit |
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Art. 3 - Regime di aiuto1. I contributi sono concessi secondo la regola “de minimis”, di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’ |
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Art. 4 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità1. Possono beneficiare del contributo i proprietari persone fisiche di unità immobiliari situate nei territori montani di cui all'allegato A dell' articolo 2 della legge regionale 33/2020, per un numero mas |
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Art. 5 - Iniziative finanziabili1. Sono finanziabili le seguenti iniziative: |
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Art. 6 - Spese ammissibili1. Per i lavori di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) sono ammissibili le spese relative a: a) rifacimento di pavimentazioni interne (demolizione, rimozione e ricostruzione); b) rifacimento di pavimentazioni esterne di balconi, terrazzi (demolizione, rimozione e ricostruzione); c) rifacimento di rivestimenti e/o intonaci interni e tinteggiatura; |
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Art. 7 - Intensità del contributo1. L’intensità minima e massima del contributo sono pari rispettivamente a euro 10.000 (diecimila) ed euro 20.000 (ventimila) per ogni unità immobi |
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Art. 8 - Modalità di presentazione della domanda1. Le domande di finanziamento, sottoscritte dal proprietario delle unità ammobiliate ad uso turistico, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di turismo, prima dell’avvio delle iniziative, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale. Il Bando e i relativi modelli per la presentazione della domanda sono approvati con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo e pubblicati sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all’indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata. 2. La domanda di contributo è trasmessa alla Servizio regionale competente in materia di turismo, esclusivamente tramite il sistema Istanze On Line a cui si accede dal link pubblicato sul sito istituzionale della Regione (dove sono pubblicati altresì, nella sezione modulistica, il fac-simile della domanda compilato a titolo di esempio e il modulo di delega) previa autenticazione con una delle modalità previste dall’articolo 65, comma 1, lett. b) del Codice dell’Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CNS-Carta nazionale dei servizi, CRS - Carta regionale dei servizi). 3. |
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Art. 9 - Avvio dell’iniziativa1. Per l’avvio delle iniziative di cui all’articolo 5 si intende: |
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Art. 10 - Informazioni sul procedimento e nota informativa1. Ai fini della comunicazione dei dati previsti dagli articoli 7 |
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Art. 11 - Istruttoria delle domande1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell’istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dal presente regolamento e dal decreto di cui all’articolo 8, richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa. 2. In caso di domanda irregolare o incomple |
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Art. 12 - Modalità di concessione del contributo1. Il contributo è concesso, entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande che approva le domande ammesse a contributo, tramite procedura valutativa con procedimento a sp |
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Art. 13 - Termini e modalità di rendicontazione della spesa1. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta, il soggetto beneficiario presenta, entro il termine fissato nell’atto di concessione, la documentazione prevista dall’ articolo 41 della legge regionale 7/2000 corredata dalla documentazione di cui al comma 6. 2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente e presentata prima della scadenza del termine medesimo. Il termine di cui al comma 1 non può essere superiore a trenta mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. N5 3. Il termine massimo per la conclusione dell’iniziativa, come determinato con il decreto del Direttore del Servizio competente ai sens |
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Art. 14 - Variazione dell’iniziativa in corso di realizzazione1. I beneficiari dei contributi sono tenuti all’esecuzione dell’iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo. 2. Le |
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Art. 15 - Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso1. Il responsabile dell’istruttoria procede all’istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione dell’iniziativa, verificando la sus |
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Art. 16 - Obblighi del beneficiario1. Il beneficiario del contributo è tenuto a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e dalla legge 241/1990 e in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi: a) avviare l’inizi |
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Art. 17 - Variazioni soggettive dei beneficiari1. In caso di variazioni del proprietario dell’unità immobiliare per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto: a) presenti specifica domanda di subentro; |
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Art. 18 - Annullamento e revoca del provvedimento di concessione1. Il provvedimento di concessione dell’incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora: a) non siano rispettate le modalità contenute nel Bando pubblicato sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all’indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata; |
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Art. 19 - Ispezioni e controlli1. Ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 7/2000 l |
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Art. 21 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
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