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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 19/07/2022, n. 148
D. P.R. 19/07/2022, n. 148
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l’articolo 17, comma 1; Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Vista la legge 5 marzo 1963, n. 366, recante nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado; Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972; Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra in data 1° novembre 1974, e sua esecuzione; Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi e del protocollo d’intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante legge quadro per il trasporto di persone |
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Art. 1. - Modifiche all’articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 4351. All’articolo 1, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il punto 1, è inserito il seguente: «1-bis) Acque protette della laguna di Venezia: le acque portuali di Venezia e di Chioggia ricadenti all’interno della conterminazione della laguna di Venezia di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 366;»; |
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Art. 2. - Modifiche all’articolo 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 |
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Art. 3. - Modifiche all’articolo 12 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 |
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Art. 4. - Modifiche all’articolo 32 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 4351. All’articolo 32 del regolamento approvato con Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, è inserito il seguente: |
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Art. 5. - Modifiche all’articolo 35 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 |
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Art. 6. - Modifiche all’articolo 52 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 4351. All’articolo 52 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, è inse |
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Art. 7. - Modifiche all’articolo 57 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 |
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Art. 8. - Modifiche all’articolo 59 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 |
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Art. 9. - Modifiche all’articolo 60 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 |
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Art. 10. - Modifiche all’articolo 67 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 4351. All’articolo 67 del regolamento approvato con Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, è inserito il seguente: |
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Art. 11. - Modifiche all’articolo 69 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 4351. All’articolo 69 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, è inserito il seguente: |
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Art. 12. - Modifiche all’articolo 70 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 |
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Art. 13. - Modifiche all’articolo 71 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 4351. All’articolo 71 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le navi lagunari sono munite delle dotazioni di armamento marinaresco secondo le |
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Art. 14. - Modifiche all’articolo 72 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 4351. All’articolo 72 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, è inserito il seguente: |
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Art. 15. - Modifiche all’articolo 73 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 4351. All’articolo 73 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «Tutte le navi» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle navi lagunari di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate,»; |
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Art. 16. - Modifiche all’articolo 82 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 |
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Art. 17. - Modifiche all’articolo 86 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 4351. All’articolo 86 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), le parole «o locale» sono sostituite dalle seguenti: «, locale o nelle acque protette della laguna di Venezia,»; |
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Art. 18. - Modifiche all’articolo 89 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 4351. All’articolo 89 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 19. - Modifiche all’articolo 90 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 |
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Art. 20. - Modifiche all’articolo 94 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 4351. All’articolo 94 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, è inserito il seguente: |
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Art. 21. - Modifiche all’articolo 97 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 4351. All’articolo 97 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3, è inserito |
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Art. 22. - Modifiche all’articolo 105 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 4351. All’articolo 105 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, le parole «e locale» sono sostituite dalle seguenti: «, locale e nelle acque protette della laguna di Venezia»; b) dopo il comma 5, è inserito il seguente: a) le navi sono provviste di mezzi collettivi di salvataggio in numero ta |
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Art. 23. - Modifiche all’articolo 106 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 4351. All’articolo 106 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, è inserito il seguente: |
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Art. 24. - Sistemazioni ridotte per le navi lagunari1. Dopo l’articolo 106 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono inseriti i seguenti: a) se di portata uguale o superiore a 250 passeggeri, soddisfino nelle diverse condizioni di esercizio, stabilità allo stato integro in conformità ai regolamenti dell’ente tecnico per la navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia tale da resistere alla situazione finale di allagamento, nelle ipotesi di falla, in modo da non immergere la linea limite con un qualunque compartimento allagato; b) se di portata inferiore a 250 passeggeri, soddisfino nelle diverse condizioni di esercizio, stabilità allo stato integro in conformità ai reg |
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Art. 25. - Modifiche all’articolo 107 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 |
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Art. 26. - Modifiche all’articolo 109 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 |
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Art. 27. - Modifiche all’articolo 110 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 |
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Art. 28. - Modifiche all’articolo 112 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 |
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Art. 29. - Modifiche all’articolo 119 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 |
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Art. 30. - Modifiche all’articolo 131 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 |
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Art. 31. - Modifiche all’articolo 133 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 |
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Art. 32. - Modifiche all’articolo 135 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 |
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Art. 33. - Modifiche all’articolo 136 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 |
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Art. 34. - Modifiche all’articolo 137 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 |
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Art. 35. - Modifiche all’articolo 138 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 4351. All’articolo 138 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 6, è inserito il seguente: |
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Art. 36. - Modifiche all’articolo 139 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 4351. All’articolo 139 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, è inserito il seguente: |
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Art. 37. - Modifiche all’articolo 140 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 |
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Art. 38. - Modifiche all’articolo 141 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 |
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Art. 39. - Modifiche all’articolo 142 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 |
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Art. 40. - Modifiche all’articolo 145 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 4351. All’articolo 145 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 42.1. Dopo il titolo VII del libro II del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, è inserito il seguente: Art. 168-bis (Ambito di applicazione) 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle navi lagunari.
Art. 168-ter (Dotazione radioelettrica). – 1. Le navi di cui al presente titolo sono dotate di un apparato VHF in DSC (Digital Selective Calling) almeno in classe D di tipo fisso, interfacciato con un ricevitore GPS conforme alla normativa vigente. 2. L’impianto di cui al comma 1 è soggetto a collaudo iniziale e a ispezione periodica secondo la normativa vigente. 3. Gli apparati sono installati in modo che siano prontamente accessibili per l’ispezione e la manutenzione a bordo.
Capitolo II - REQUISITI TECNICI E MANUTENZIONE Art. 168-quater (Requisiti tecnici e manutenzione) 1. La stazione radio è sistemata in modo che: a) nessuna interferenza pericolosa di origine sia meccanica che elettrica o di altro tipo possa comprometterne il corretto funzionamento; b) sia assicurata la compatibilità elettromagnetica e sia evitata l’interazione pericolosa con altri apparati e impianti; c) sia assicurato il maggior |
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Art. 43. - Modifiche all’articolo 180 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 4351. All’articolo 180 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: |
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Art. 45. - Modifiche all’articolo 201 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 4351. All’articolo 201 del regolamento approvato con Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, è inserito il seguente: |
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Art. 46. - Modifiche all’articolo 203 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 |
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Art. 47. - Modifiche all’articolo 204 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 |
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Art. 48. - Modifiche all’articolo 208 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 |
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Art. 49. - Modifiche all’articolo 211 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 |
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Art. 50. - Modifiche all’articolo 216 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 |
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Art. 51. - Modifiche all’articolo 217 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 |
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Art. 52. - Modifiche all’articolo 225 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 |
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Art. 53. - Modifiche all’articolo 226 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 |
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Art. 54. - Modifiche all’articolo 227 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 |
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Art. 55. - Modifiche all’articolo 228 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 4351. All’articolo 228 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 5, è inserito il seguente: |
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Art. 56. - Modifiche all’articolo 229 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 |
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Art. 57. - Modifiche all’articolo 230 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 |
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Art. 58. - Modifiche all’articolo 233 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 4351. All’articolo 233 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: |
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Art. 59. - Modifiche all’articolo 234 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 |
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Art. 60. - Modifiche all’articolo 235 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 4351. All’articolo 235 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: |
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Art. 61. - Personale di nuova assunzione e stagionale per le navi lagunari |
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Art. 62. - Modifiche all’articolo 236 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 4351. All’articolo 236 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, è inserito il seguente: |
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Art. 63. - Modifiche all’articolo 239 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 |
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Art. 64. - Modifiche all’articolo 245 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 4351. All’articolo 245 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, è inserito il seguente: |
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Art. 65. - Modifiche all’articolo 246 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 4351. All’articolo 246 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 5, è inserito il seguente: |
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Art. 66. - Modifiche all’articolo 254 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 |
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Art. 67. - Disposizioni finanziarie1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
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ALLEGATO (articolo 24)“ALLEGATO I (articolo 106-bis) - CONTENUTO DEL MANUALE OPERATIVO
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