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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 25/02/2022, n. 14
D.L. 25/02/2022, n. 14
In vigore dal 25/02/2022.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 24/02/2023, n. 13 (L. 21/04/2023, n. 41)
- D.L. 29/12/2022, n. 198 (L. 24/02/2023, n. 14)
- D.L. 18/11/2022, n. 176 (L. 13/01/2023, n. 6)
- D.L. 17/05/2022, n. 50 (L. 15/07/2022, n. 91)
- L. 05/04/2022, n. 28 (legge di conversione), in vigore dal 14/04/2022.
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Art. 1. - Art. 5. Omissis
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Art. 5-bis. - Disposizioni per l'adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale1. Al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, possono essere adottate le misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi di gas previste dal piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2019, adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza. Le misure di cui al primo periodo sono adottate mediante provvedimenti e atti di indirizzo del Ministro della transizione ecologica. Delle predette misure è data comunicazione nella prima riunione del Consiglio dei ministri successiva all'adozione delle misure medesime. 2. In caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi del comma 1, la società Terna Spa predispone un programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, per il periodo stimato di durata dell'emergenza, fermo restando il contributo degli impianti alimentati a energie rinnovabili. La società Terna Spa trasmette con periodicità settimanale al Ministero della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente un programma di utilizzo degli impianti di cui al primo periodo ed effettua il dispacciamento degli impianti medesimi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della |
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Art. 5-ter. - Art. 7. Omissis
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