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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 01/08/2022, n. 19
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste adotta la presente legge in virtù della potestà legislativa riconosciutale dall'articolo 2, primo comma, lettera o), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e delle ulteriori potestà legislative regionali di cui al medesimo arti |
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Art. 2 - (Natura giuridica e caratteristiche delle Consorterie valdostane)1. La Regione riconosce le Consorterie valdostane, comunque denominate, come forme di dominio collettivo e come ordinamenti giuridici primari delle comunità valdostane, intendendosi per tali le collettività i cui membri hanno in proprietà comune terreni o fabbricati ed esercitano, collettivamente e individualmente, diritti di godimento in forma più o meno estesa sugli stessi e sulle risorse idriche pertinenti, nel rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e |
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Art. 3 - (Titolarità dei diritti di Consorteria)1. I titolari di diritti di Consorteria, anticamente definiti ayants droit o feux faisant e attualmente denominati consortisti, sono individuati dagli statuti, dai regolamenti e dalle |
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Art. 4 - (Forme di dominio collettivo assimilate)1. Oltre agli enti denominati Consorterie, il regime di Consorteria definito dalla presente legge si applica anche, in quanto compatibile, alle altre forme di dominio collettivo a esse assimilate, indipendentemente dalla loro denominazione, riguardanti tanto la custodia e la gestione di |
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Art. 5 - (Rappresentanza collettiva)1. La Regione riconosce l'associazione Réseau des consorteries et des biens communs de la Vallée d'Aoste e le altre associazioni o soggetti senza fini di lucro che abbiano per principale compito statutario la rappresentanza delle Consorterie valdostane, quali strumenti di cooperazione volontaria fra i soggetti gestori dei domini collettivi presenti sul territorio regionale, operanti su base democratica, con funzioni rappresentative, consultive e propositive. 2. La Regione può stipulare accordi con le as |
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Art. 6 - (Registrazione)1. La personalità giuridica di diritto privato delle Consorterie valdostane è attestata dalla registrazione nel Registro valdostano delle consorterie, istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di domini collettivi, di seguito denominato Registro. La registrazione avviene in forma gratuita. 2. Sono iscritte d'ufficio nel Registro di cui al comma 1, come persone giuridiche di diritto privato, le Consorterie valdostane già riconosciute come enti di natura pubblicistica ai sensi della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14 (Norme riguardanti le consorterie della Valle d'Aosta), di cui all'allegato 1 alla presente legge. |
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Art. 7 - (Decreto per la trascrizione e voltura catastale)1. Il Presidente della Regione dichiara, con proprio decreto, l'avvenuta registrazione della Consorteria, attestando, con efficacia ricognitiva, in capo alla med |
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Art. 8 - (Diritti dei singoli consortisti)1. La titolarità e misura dei diritti dei singoli consortisti è riportata in appositi registri denominati cahiers des ayants droit, di seguito cahiers, conservati presso la sede dell'ente ovvero custoditi, a richiesta della Consorteria s |
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Art. 9 - (Soluzione agevolata dei contenziosi)1. La Regione promuove procedure di soluzione facilitata e semplificata dei contenziosi inerenti alla gestione delle attività consortili, fermo restand |
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Art. 10 - (Funzioni economiche e sociali)1. In considerazione dei fenomeni di forte spopolamento registrati in talune zone della Regione e in presenza di carenze dei servizi, al fine di rispondere adeguatamente a fabbisogni ambientali e sociali emergenti nei territori rurali marginali, le Consorterie possono svolgere, in via complementare e accessoria rispetto alle loro funzioni agro-silvo-pastorali, attività connesse al territorio e a beneficio della collettività di riferimento, aventi carattere turistico, ricettivo, culturale, ricreativo, di servizio e di produzione di energie rin |
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Art. 11 - (Pianificazione territoriale, ambientale ed energetica)1. La Regione e gli enti locali danno notizia alle Consorterie in ordine a tutti i procedimenti di carattere pianificatorio, con particolare riguardo alle finalità di governo |
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Art. 12 - (Agevolazione e supporto)1. La Regione e gli enti locali della Valle d'Aosta individuano a beneficio delle Consorterie, ove possibile, modalità organizzative e procedure ammin |
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Art. 13 - (Cooperazione e razionalizzazione) |
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Art. 14 - (Accesso a fondi e programmi europei, statali e regionali)1. La Regione, in considerazione delle loro specifiche funzioni collettive, favorisce la partecipazione di rappresentanti delle Consorterie ai processi |
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Art. 15 - (Pianificazione boschiva e pascoliva)1. Le Consorterie partecipano attivamente, in conformità alla normativa di settore, alla programmazione strategica e alla pianificazione forestale e pascoliva, sulla base degli obiettivi e delle linee d'azione stabilite dalla Regione, esprimendo le specifiche esigenze socio-economic |
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Art. 16 - (Interventi sussidiari e poteri surrogatori)1. Qualora gli organi di una Consorteria si trovino temporaneamente nell'accertata impossibilità di regolare funzionamento, il Comune promuove la costituzione, o la ricostituzione, dei suoi organi, convocando all'uopo un'apposita assemblea dei consortisti mediante avviso pubblicato per quindici giorni nell'Albo pretorio online ed esposto in tutte le frazioni interessate. 2. In presenza di accertata e definitiva impossibilità di funzionamento di una Consorteria e a seguito dell'esperimento infruttuoso della procedura di riattivazione degli o |
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Art. 17 - (Poteri sostitutivi)1. Nel caso in cui un Comune non provveda agli adempimenti surrogatori di cui all'articolo 16, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere |
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Art. 18 - (Beni dormienti)1. Trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni operano una ricognizione completa delle Consorterie esistenti nel |
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Art. 19 - (Abrogazioni)1. La l.r. 14/1973 e la legge regionale 9 agosto 1994, n. 41 (Nor |
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Art. 20 - (Contributo alle associazioni e agli altri soggetti di cui all'articolo 5, comma 1)1. La Regione concede annualmente alle associazioni e agli altri soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, un contributo per la copertura delle spese so |
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Art. 21 - (Disposizioni finanziarie)1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 6.000, a decorrere dall'anno 2022. 2. L'onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di pr |
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Allegato 1 - Elenco delle Consorterie valdostane riconosciute come enti di natura pubblicistica ai sensi della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14 (Norme riguardanti le consorterie della Valle di Aosta) che assumono la personalità giuridica di diritto privato e sono iscritte d’ufficio nel Registro delle Consorterie valdostane
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