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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Calabria 04/08/2022, n. 29
L. R. Calabria 04/08/2022, n. 29
L. R. Calabria 04/08/2022, n. 29
- L.R. 21/10/2022, n. 35
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La Regione Calabria, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali e di tutela delle fasce deboli e vulnerabili, istituisce il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, di seguito denominato Garante, al fine di assicurare nell’ambito dell’intero territorio regionale il rispetto e l’attuazione dei diritti delle persone con disabilità. Nel quadro della |
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Art. 2 - (Elezione)1. Il Garante è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio regionale, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri. In caso di mancato raggiungimento del quorum nelle prime due |
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Art. 3 - (Requisiti)1. Il Garante è scelto tra le persone in possesso di specifica e comprovata formazione, competenza ed esperienza nell'ambito delle politiche sociali ed educative o che si siano comunque distinte |
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Art. 4 - (Incompatibilità e sostituzione)1. Il Garante non può esercitare, durante la durata del mandato, altre attività di lavoro che possano determinare conflitti di interessi, anche potenziali, con le attribuzioni e l’esercizio propri dell'incarico. 2. Sono incompatibili alla carica di Garante: a) i membri del Parlamento italiano |
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Art. 5 - (Revoca e sostituzione)1. Il Consiglio regionale, su iniziativa del Presidente oppure di un quinto dei consiglieri, può avviare la revoca dell’incarico al Garante in qualsiasi momento, per comportamenti illegittimi, o per gravi inadempimenti oppure per il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati e, comunque, quando il suo comportamento danneggi l’imma |
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Art. 6 - (Funzioni)1. Il Garante, nell'ambito delle proprie funzioni, provvede: a) ad affermare il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia, di inclusione sociale, economica, produttiva della persona con disabilità, promuovendone la piena inclusione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; b) a proporre alla Giunta regionale e all’assessorato competente l’avvio di azioni volte alla piena accessibilità e fruibilità dei servizi e delle prestazioni finalizzate alla prevenzione, cura, riabilitazione funzionale e sociale delle disabilità fisiche, sensoriali, intellettive o relazionali da qualunque causa dipendenti, alla tutela giuridica ed economica della persona con disabilità, anche con riferimento al rispetto dei livelli essenziali di assistenza e alla piena integrazione sociale; c) a promuovere ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza della normativa in materia e dei relativi strumenti di tutela, in collaborazione con gli enti territoriali competenti, con le associazioni delle persone con disabilità iscritte al RUNTS e operanti in Calabria e con le associazioni di categoria; N1 |
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Art. 7 - (Organizzazione e funzionamento)1. Il Garante ha sede in Reggio Calabria presso il Consiglio regionale. Altre sedi distaccate possono essere istituite in uffici di proprietà regionale o concessi, a titolo gratuito, dalle pubbliche amministrazioni. 2. Alla dotazione organica, ai locali e ai mezzi necessari per il funzionamento del Garante provvede, sentito lo stesso Garante regionale, l'Ufficio d |
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Art. 8 - (Rete regionale per i diritti delle persone con disabilità)1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 6 è istituita la Rete regionale per i diritti delle persone con disabilità, di seguito definita Rete. 2. La Rete è costituita: |
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Art. 9 - (Relazione al Consiglio regionale)1. Entro il 30 di aprile di ogni anno il Garante presenta al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, sui risultati conseguiti dall'ufficio e sui |
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Art. 10 - (Trattamento economico)1. Al Garante spettano l’indennità di funzione, il rimborso spese e il trattamento di missione nella misura prevista per il difensore civico dall'ar |
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Art. 11 - (Disposizioni finanziarie)1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni contenute agli articoli 7 e 10, quantificati nel limite massimo di 17.782,00 euro per l’ |
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Art. 12 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
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