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04/08/2022

Rileva la mera potenzialità del conflitto di interessi anche per la prosecuzione di un contratto

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha sottolineato la rilevanza della mera potenzialità e dell'apparenza dei conflitto di interessi, anche quando si tratta di disporre la prosecuzione di un contratto già in esecuzione.

Fattispecie
L'ANAC ha esaminato il caso di un dirigente pubblico firmatario di provvedimenti di aggiudicazione in favore di una società dalla quale in precedenza aveva ricevuto compensi per prestazioni di lavoro autonomo, oltre ad aver avuto una collaborazione gratuita con la stessa.

Considerazioni ANAC
In proposito, l'ANAC ha rilevato che:
- l’art. 42 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 richiede alle stazioni appaltanti di prevedere misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione, nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici;
- tale articolo enumera le situazioni che devono considerarsi rilevanti, da un lato rinviando alle ipotesi tipizzate dall’art. 7 del D. P.R. 16/04/2013, n. 62, dall’altro stabilendo, in modo più generale, che si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione;
- I'art. 7 del D. P.R. 62/2013, prevede, oltre alle ipotesi tipizzate, che il dipendente si astenga in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza;
- con le Linee Guida n. 15, adottate con la Delib. ANAC 494/2019, sono state fornite più puntuali indicazioni su come le stazioni appaltanti possono gestire i conflitti di interessi, garantendo le misure richieste dalla legge. Inoltre, è stato chiarito che l’interferenza tra la sfera istituzionale e quella personale del funzionario pubblico, si ha quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l’interesse pubblico;
- il quadro normativo dà dunque rilievo anche alla mera potenzialità ed alla apparenza del conflitto di interessi, ed è opportuno che nell’ambito dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti si attengano strettamente alle regole prudenziali individuate per gestire tutte le situazioni che possono ritenersi rischiose;
- rispetto agli obblighi dichiarativi, nelle Linee Guida n. 15 è stato chiarito che è necessaria anche la dichiarazione sostitutiva riferita alla singola procedura di gara. Quest’ultima dichiarazione deve essere resa qualora l’interessato ritenga di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione. La dichiarazione ha ad oggetto ogni situazione potenzialmente idonea a porre in dubbio la sua imparzialità e indipendenza;
- si tratta di adempimenti che non possono considerarsi alla stregua di un mero obbligo formale, giacché costituiscono il principale strumento attraverso il quale le stazioni appaltanti possono prevenire possibili situazioni di rischio, facendole emergere anticipatamente;
- in via generale, anche quando si tratti di disporre la prosecuzione di un contratto già in esecuzione sottoscritto da altri, chi procede non è certamente esentato dal conformarsi alle regole del conflitto di interessi. 

Conclusioni
In conclusione, l'ANAC ha ritenuto che le diverse circostanze del caso di specie, avrebbero dovuto indurre la dirigente a segnalare il legame esistente con la ditta aggiudicataria, mediante apposita dichiarazione al proprio superiore gerarchico (in questo caso, il sindaco), al fine di consentire al comune di appartenenza di valutare la rilevanza dello stesso, anche con riferimento alla tutela dell’immagine di imparzialità dell’ente.

Dalla redazione