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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ord. Comm. Del.R. Emilia Romagna 29/03/2013, n. 42
Ord. Comm. Del.R. Emilia Romagna 29/03/2013, n. 42
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Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi.Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74 R, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” (in seguito D. L. n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto; Visto l’art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; Visto l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Rrecante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”(in seguito L. n. 225/1992); Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante “Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”; (in seguito D.M. 1 giugno 2012); Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92; Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012; Considerato che gli eventi sismici hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio ad uso produttivo ed alle attrezzature e scorte, inclusi i prodotti delle imprese; Considerato altresì che gli eventi sismici hanno colpito un’area a forte presenza di attività produttive e che la ripresa del sistema produttivo locale assume particolare rilevanza anche per il contesto economico regionale e nazionale; Ritenuto opportuno, in considerazione dei livelli diversificati di gravità dei danni, operare una graduazione degli interventi di riparazione e recupero a cominciare da quelli che assicurano livelli di sicurezza sufficienti per gli imprenditori ed i lavoratori per consentire la ripresa dell’attività produttiva fino a quelli volti a raggiungere un significativo miglioramento sismico delle strutture; Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all’art. 3 comma 1, paragrafo a) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili ad uso produttivo, in relazione al danno effettivamente subito; Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all’art. 3 comma 1, paragrafo b) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo, previa presentazione di perizia giurata, a favore delle attività produttive che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all’attività di loro proprietà; Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all’art. 3 comma 1, paragrafo b-bis) determina che il Commissario Delegato può concedere, previa presentazione di perizia giurata, contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il sopra citato D.L n. 74/2012, che all’art. 3 comma 1, paragrafo f) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva; Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all’art. 3 comma 1-bis), come modificato dall’art. 11 del D.L. n. 174/2012, secondo cui, anche per i contratti stipulati da privati beneficiari di contributi per le attività produttive, benché non ricompresi tra quelli previsti dall’art. 32, comma 1 lett. E) ed f) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm sussiste l’esigenza di assicurare criteri di economicità e trasparenza nell’utilizzo di risorse pubbliche; Visto il sopra citato D.L n. 74/2012, che all’art. 3 comma 12 e 13-bis determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo a favore della delocalizzazione delle attività produttive; Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. (in seguito L. n. 241/1990) e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” (in seguito D. Lgs. n. 123/1998); Visto l’articolo 1 comma 3 lettera c) del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012 il quale prevede che il Commissario Delegato può riconoscere “ai titolari delle attività produttive un contributo per la riparazione o la ricostruzione degli immobili destinati ad uso produttivo e degli impianti, fino all’80% del costo ammesso e riconosciuto… ..”(in seguito D.P.C.M. 4 luglio 2012); Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, ed in particolare gli articoli 11 e 11 bis che prevedono sostegni al credito in forma agevolata a favore delle imprese; Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico del 10 Agosto 2012 (di seguito D.M. 10 agosto 2012) che prevede le modalità di attuazione dell’art. 11 del D.L. n. 74/2012; Visto il sopra citato D.L n.74/2012, che all’art. 19 comma 2, determina riduzione dei termini dei procedimenti autorizzativi previsti in materia di VIA e di AIA per le delocalizzazioni temporanee e per le ricostruzioni con modifiche delle imprese danneggiate dal sisma al fine di accelerarne lo svolgimento; Visto l’art. 5 bis del sopra citato D.L. n. 74/2012 che prevede disposizioni in materia di controlli antimafia; Ritenuto che gli interventi di “rafforzamento locale” così come definiti al punto 8.4.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008, recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” (in seguito D.M. 14 gennaio 2008), nel caso degli edifici oggetto della presente Ordinanza, possono essere considerati interventi di miglioramento sismico in quanto finalizzati ad aumentare la resistenza sismica della strutture senza alterarne lo schema funzionale; Ritenuto di dover disciplinare i criteri per il riconoscimento del danno e le modalità di assegnazione dei contributi per la riparazione, il ripristino con rafforzamento locale, il miglioramento sismico degli edifici danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti di cui al comma 1 lettera a) dell’art. 3 del D.L. n. 74/2012; Ritenuto, inoltre, di dover prevedere le modalità per il riconoscimento del danno e l’assegnazione dei contributi per i beni mobili strumentali all’attività e per le scorte di cui al comma 1 lettera b dell’art. 3 del D.L. n. 74/2012; Visto l’art. 3 bis del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (in seguito D.L. 95/2012); Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 R, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136“(in seguito D. Lgs. n. 159/2011); Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell’art. 1, comma 2 del Decreto Legge n. 74/2012, convertito in Legge dalla Legge n. 122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all’art. 3, comma 1, lettera 1), del D.L. n. 74/2012, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 95/2012 (di seguito Protocollo d’Intesa); Viste le Ordinanze del Commissario delegato: - n. 29 del 28 Agosto 2012, recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente e parzialmente inagibili”e s.m.i., - n. 32 del 30 Agosto 2012, recante “Realizzazione Edifici Municipali Temporanei (ETM) e Prefabbricati Modulari Municipali. Approvazione e documentazioni atti di gara. Rettifica Ordinanza n. 28 del 24/08/2012 ed integrazione Ordinanze n. 6 del 5/07/2012 e n. 11 del 18/07/2012” e s.m.i.; - n. 51 del 5 ottobre 2012, recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili. (Esito E0)” e s.m.i; - n. 86 del 6 Dicembre 2012 recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2, E3)” e s.m.i.; Sentito in data 24 Settembre 2012 il Comitato Tecnico Scientifico costituito ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale 30 ottobre 2008 n. 19, recante “Norme per la riduzione del rischio sismico” (in seguito L.R. n. 19/2008); Sentita in data 3 ottobre 2012 l’Agenzia del Territorio della Regione Emilia-Romagna; Ritenuto necessario dare attuazione ai protocolli di legalità stipulati tra la Regione Emilia-Romagna e le prefetture in modo da assicurare la corretta allocazione delle risorse; Sentito in data 9 ottobre 2012 il Comitato Istituzionale istituito ai sensi dell’Ordinanza del Commissario delegato n. 1 dell’08 giugno 2012, recante “Misure per il coordinamento istituzionale degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti dal sisma dei giorni 20 e 29 maggio 2012. Costituzione del Comitato istituzionale e di indirizzo”; Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012” (in seguito D.L. n. 174/2012) convertito con modificazioni nella L. n. 213 del 7 dicembre 2012 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 10 ottobre 2012 n. 174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012”. Proroga di termine per l’esercizio di delega legislativa; Visto il Decreto Legge 14 gennaio 2013, n.1, recante “Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale”convertito con Legge n. 11 del 1 febbraio 2013; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013 recante “Aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012”; Ritenuto necessario procedere alla modifiche dell’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 R come modificata dall’Ordinanza n. 64 del 29 ottobre 2012, dall’Ordinanza n. 74 del 15 novembre 2012 e dall’Ordinanza n. 15 del 15 febbraio 2013, anche ai fini dell’adeguamento alla normativa nazionale; Tutto ciò premesso e considerato dispone 1) di procedere alla modifica della Ordinanza Commissariale n. 57 del 12 ottobre 2012 R “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”, come modificata dall’Ordinanza n. 64/2012, dall’Ordinanza n. 74/2012 e dall’Ordinanza n. 15 del 15 febbraio 2013, così come segue: - il comma 7 dell’art. 4 viene sostituito con la seguente formulazione: 7. Le spese tecniche, comprensive degli onorari dei professionisti abilitati o consulenti, al netto dell’IVA, se detraibile, sono computate nel costo dell’intervento, ai fini del contributo previsto dalla presente Ordinanza, secondo le seguenti percentuali massime per classi di spesa: - 10% sul costo degli interventi degli immobili fino alla somma di 800.000 euro; 8% sul costo degli interventi per la somma eccedente gli 800.000 euro e fino a 2 milioni di euro; 6% sul costo degli interventi per la somma eccedente i 2 milioni di euro; - 5% per gli interventi sui beni strumentali fino alla somma di 300.000 euro; 2,5 % per gli interventi sui beni strumentali per la somma eccedente i 300.000 euro e fino a 1 milione di euro; 1,5% sul costo degli interventi per le somme eccedenti 1 milione di euro; - 5% per gli interventi di ricostituzione delle scorte, per le delocalizzazioni temporanee e per i danni economici subiti dai prodotti DOP/IGP, come individuati alla lettera b-bis del comma 1 art. 3 del D.L. n. 74/2012, fino alla somma di 300.000 euro; 2,5% per gli interventi eccedenti i 300.000 euro e fino a 1 milione di euro; 1,5% sul costo degli interventi per le somme eccedenti 1 milione di euro. Ai fini della presente Ordinanza, il contributo per le spese tecniche tiene inoltre conto del Protocollo sottoscritto con gli Ordini professionali il 5 febbraio 2013. Gli eventuali compensi degli amministratori di condominio o di amministratori dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari sono riconosciuti nel costo dell’intervento nel limite massimo del: - 2% del costo delle opere ammissibili, per interventi di importi fino a 200.000,00 Euro; - 1,5% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 200.000,00 Euro, fino a 500.000,00 euro, - 1% del costo delle opere ammissibili per interventi di importi superiori a 500.000,00 euro. A tali compensi va aggiunta l’IVA se non recuperabile. - il comma 8 dell’art. 4 viene sostituito con la seguente formulazione: 8. I costi convenzionali di cui alla tabella A), D), E) e F) sono comprensivi sia delle opere strutturali che delle finiture necessarie; per quanto concerne gli interventi riconducibili alla tabella B) le percentuali fra interventi strutturali e opere di finitura sono quelle previste nelle Ordinanze 29/51/86 del 2012 e s.m.i.. - il comma 16 dell’art. 4 viene sostituito con la seguente formulazione: 16. Nel caso in cui il richiedente intenda sostituire l’immobile danneggiato con un immobile di nuova costruzione avente le stesse finalità, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle normative urbanistiche, edilizie ed ambientali, il contributo è commisurato alle tipologie del danno subito, di cui alle Tabelle A), B), D) E) ed F) e alla superficie preesistente o a quella effettivamente realizzata se inferiore; nel suddetto caso la domanda dovrà inoltre contenere il computo metrico estimativo della nuova costruzione. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo dell’intervento della nuova costruzione ed il costo convenzionale riferito alle Tabelle di cui all’Allegato 2) alla presente Ordinanza, rapportato alla superficie complessiva dell’edifico oggetto di demolizione. - il comma 1 dell’art. 5 viene sostituito con la seguente formulazione: 1. Nel caso di interventi volti a ristabilire la piena funzionalità dei beni mobili strumentali necessari per l’attività dell’impresa, compresi impianti e macchinari, di cui al precedente art. 2, comma 2 lett. b), danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, la valutazione del danno, da effettuarsi sulla base della perizia giurata di cui al successivo art. 9 e sottoposta alla verifica del SII, deve riferirsi ai beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, da documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 600/73 o in altri registri, e basarsi sul costo di sostituzione, al netto di eventuali valori di recupero sul bene dismesso, con altro bene, uguale o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di smaltimento del bene danneggiato, trasporto, montaggio, collaudo del bene acquistato o riparato) o sulle spese di ripristino che dovranno, comunque, risultare non superiori al 70% del costo di sostituzione del bene stesso. Se gli interventi riguardano beni in leasing, locazione o comodato d’uso, i contributi potranno essere concessi a favore del conduttore del bene, qualora le attività di riparazione e manutenzione straordinaria siano previste contrattualmente a carico del conduttore. In tale fattispecie il richiedente dovrà allegare copia del contratto in essere al 29 maggio 2012. - il comma 4 dell’art. 5 viene sostituito con la seguente formulazione: 4. Ai fini della ricostituzione delle scorte di cui all'art. 2, comma 2, lett. c), le spese di riacquisto dovranno essere sostenute dal soggetto beneficiario del contributo, successivamente alla data del sisma e riferirsi a beni uguali o equivalenti a quelli oggetto della perizia e presentare congruità rispetto ai prezzi/costi di mercato. Sono compresi nei costi di ricostituzione delle scorte i costi di smaltimento delle scorte danneggiate ed i costi, quali a titolo esemplificativo i consumi di energia elettrica, acqua, gas, direttamente imputabili - attraverso adeguata documentazione - al ciclo produttivo di ricostituzione delle scorte stesse. - nell’art. 5 viene inserito il seguente comma 5: 5. In relazione ai prodotti danneggiati o distrutti di cui all'art. 2, comma 2, lettera e) la quantificazione del danno dovrà essere comprovata sulla base della perizia giurata, di cui al successivo art. 9, comma 4, sottoposta alla verifica del SII. - la rubrica dell’art. 6 viene sostituita con la seguente formulazione: Articolo 6 (Determinazione dei costi ammissibili a contributo per le delocalizzazioni di cui all’art 3, comma 1, lett. f) e comma 13-bis) del D.L. n. 74/2012) nonché per la ricostruzione di fabbricati strumentali agricoli su sedime diverso). - il comma 2 dell’art. 6 viene sostituito con la seguente formulazione 2. Ai fini del rimborso vengono considerate ammissibili le spese, sostenute nella nuova sede successivamente alla data del sisma e fino alla data di rientro nell’immobile danneggiato, purché finalizzate alla continuità produttiva e al successivo rientro delle attività negli immobili in cui erano insediati al momento del sisma, ovvero, in caso di locazione o comodato d’uso, in altro immobile sito nei Comuni di cui al comma 1 dell’art. 1 della presente Ordinanza: - spese per l'acquisto e la messa in opera di strutture temporanee; - spese per l'affitto e/o il noleggio delle strutture e degli ambienti adibiti a rilocalizzazione per il periodo del loro utilizzo e relativa messa in opera, riconoscendo le spese di affitto e/o noleggio delle strutture sostenute fino al 31 dicembre 2013 ; - spese di allacciamento delle utenze, traslochi e messa in opera degli impianti; - spese per il noleggio o l’utilizzo temporaneo di impianti e/o attrezzature di terzi al fine del mantenimento dei propri livelli produttivi. - il comma 3 dell’art. 6 viene sostituito con la seguente formulazione 3. Nel caso di delocalizzazione dell’attività produttiva, nonché per la ricostruzione di fabbricati strumentali agricoli su sedime diverso, sono ammessi al riconoscimento dei contributi le spese sostenute per l’acquisto, la costruzione, ricostruzione, riparazione o rafforzamento e miglioramento sismico dell’immobile e per la riparazione e il ripristino dei beni strumentali e per le scorte, secondo gli stessi criteri e le modalità previsti dai precedenti artt. 4 e 5 della presente Ordinanza, alle seguenti condizioni: a) che l’immobile o l’area d’interesse sia ubicato nello stesso Comune o in un Comune limitrofo a quello in cui era sita l’attività produttiva fino al momento del sisma e comunque all’interno dei territori interessati dal sisma di cui al precedente art. 1, comma 1; b) che il richiedente si impegni a provvedere all’effettivo recupero e destinazione dell’area o dell’immobile in cui prima del sisma esercitava la propria attività produttiva e, parimenti, che la domanda contenga sia il progetto di delocalizzazione sia il progetto di recupero di cui sopra. - il comma 1 dell’art. 10 viene sostituito con la seguente formulazione: 1. Le domande presentate ai sensi del precedente art. 8 saranno sottoposte, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse, ad una prima istruttoria formale da parte del SII, finalizzata a verificare la presenza dei requisiti di ammissibilità e la loro completezza. Il SII richiede le integrazioni necessarie che dovranno pervenire entro 15 giorni dalla richiesta. Nel caso in cui entro i suddetti 15 giorni, le integrazioni richieste non siano pervenute al SII, la domanda di contributo si intende decaduta. Il SII rigetta, inoltre, le domande nel caso in cui vengano riscontrate gravi incompletezze o carenze dei dati necessari alla valutazione. Il termine di 15 giorni è da considerarsi interrotto qualora il SII richieda chiarimenti e/o integrazioni. Tale termine decorre nuovamente dalla data in cui i chiarimenti e le integrazioni richieste sono pervenute al SII. - il comma 5 dell’art. 10 viene sostituito con la seguente formulazione: 5. Entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, i beneficiari devono confermare con atto scritto l’accettazione del contributo e la volontà di dare attuazione al programma presentato, al fine di procedere con la concessione; in caso di mancata comunicazione da parte del soggetto beneficiario, il SII sospende la concessione per il termine massimo di 30 giorni, decorsi i quali, senza ulteriori riscontri, la domanda si considera decaduta. - il comma 2 dell’art. 14 viene sostituito con la seguente formulazione: 2. L'erogazione del contributo, per ogni singola domanda presentata, potrà avvenire secondo le seguenti modalità: − erogazioni per stati di avanzamento, nel numero massimo di 4 comprensivo del saldo finale e includendo anche l’eventuale anticipo di cui al comma successivo, asseverati dal direttore dei lavori e debitamente comprovati da documentazioni di spesa e relative modalità di pagamento per le spese già sostenute; − erogazione in un’unica soluzione, a seguito dell’ultimazione dei lavori, asseverata dal direttore dei lavori, qualora gli interventi siano stati già interamente realizzati, dietro presentazione della documentazione di spesa ed eventuali quietanze di pagamento delle spese, se già sostenute. Qualora gli interventi siano già stati pagati in tutto o in parte dal beneficiario, il pagamento dell’istituto di credito può avvenire direttamente a suo favore. Le richieste di erogazione dei contributi, comprensive dell’eventuale anticipo, se effettuate contestualmente alla domanda, sono subordinate all’atto di concessione del contributo, con conseguente allineamento dei termini previsti di cui al presente articolo. - il comma 3 dell’art. 14 viene sostituito con la seguente formulazione: 3. Il beneficiario può richiedere, un anticipo fino al 20% dell’importo ammesso a |
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