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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Appalti pubblici e incompatibilità degli incarichi per attività di collaudo
Fattispecie
È stato sottoposto all'ANAC un quesito riferito alla nomina, come componente della commissione di collaudo, di un dipendente della stazione appaltante in possesso dei prescritti requisiti professionali ma che ha rivestito il ruolo di legale rappresentante e amministratore unico della stessa SA.
Il collaudo
In proposito, l'ANAC ricorda che l’art. 102, comma 2, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 prevede che i contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
In particolare, il collaudo:
- rappresenta un momento fondamentale per la conclusione dell’iter realizzativo dell’opera pubblica, in quanto lo stesso ha lo scopo di accertare e certificare che l'opera o il lavoro è stato eseguito a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle sue eventuali varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati;
- persegue, altresì, la finalità di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono tra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore sono state espletate tempestivamente e diligentemente;
- attiene a tutte le verifiche tecniche previste dalla normativa di settore e concerne, infine, l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, ove siano state iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento.
Il collaudo, poi, va approvato dall'amministrazione committente la quale fa in tal modo proprio l'operato, il giudizio e le conclusioni del collaudatore, esprimendo sostanzialmente la volontà di accettare l'opera e liquidando il credito dell'appaltatore previo accertamento del valore economico di quanto eseguito.
I collaudatori
Ai sensi dell'art. 102, comma 6, del D. Leg.vo 50/2016, al fine di svolgere le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a 3 componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza.
La scelta dei collaudatori, stante il rilievo dei compiti ad essi assegnati, è subordinata, dunque, a rigorosi criteri di professionalità, competenza e moralità. Ciò al fine di garantire che i predetti compiti siano espletati da soggetti in possesso di elevata professionalità.
Le incompatibilità
Al fine di garantire lo svolgimento del collaudo secondo principi di correttezza, terzietà e imparzialità, è fissata una chiara disciplina in ordine alle incompatibilità della figura del collaudatore (art. 102, comma 7, del D. Leg.vo 50/2016).
Più in dettaglio, non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare.
Si richiede, pertanto, all’amministrazione aggiudicatrice di svolgere le opportune verifiche in ordine, non solo ai requisiti morali e professionali dei tecnici da nominare, ma anche dei profili di incompatibilità che non garantiscono lo svolgimento del collaudo con correttezza, terzietà e imparzialità.
La valutazione in ordine alla sussistenza dei profili di incompatibilità deve essere svolta con riguardo alle attività effettivamente espletate dal singolo professionista in relazione al contratto di appalto oggetto di collaudo, e non in astratto in relazione al ruolo ricoperto dallo stesso nell’Amministrazione o nell’Ufficio di appartenenza del medesimo.
La stazione appaltante è quindi tenuta a valutare, in concreto, se il professionista individuato, abbia effettivamente svolto attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare in relazione all’appalto in questione, da intendersi nel senso più ampio, tenuto conto delle finalità perseguite dalla disposizione in esame, ossia garantire che le operazioni di collaudo siano svolte con assoluta imparzialità.
In linea di principio, possono ritenersi incluse nelle predette cause di incompatibilità, a carico del tecnico interessato, anche l’aver autorizzato e approvato atti e provvedimenti inerenti l’iter realizzativo dell’opera da collaudare (a titolo esemplificativo, autorizzazione all’attuazione di variazioni contrattuali, approvazione del quadro economico dell’opera e simili).