Il Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del d.l. n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;
Visto il decreto legge n. 1 del 14 gennaio 2013 R recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale convertito con legge n. 11 del 1 febbraio 2013 che all’art. 2-bis integra quanto previsto dal d.l. 74/2012 R come convertito dalla legge n. 122/2012 introducendo la possibilità di concessione dei contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di cui all’art. 3 comma 1 del citato d.l. 74/2012 come convertito dalla legge n. 122/2012.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012;
Visto il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2013 riportante l’aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012;
Viste le precedenti ordinanze commissariali:
- n. 23 del 14 agosto 2012 R “Azioni finalizzate alla realizzazione del "programma casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione"
- n. 86 del 6 dicembre 2012 R “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E1, E2 o E3)”
- n. 93 del 21 dicembre 2012 R “Modifiche alle disposizioni contenute nelle Ordinanze n. 3 del 22 giugno 2012 “Semplificazione delle procedure per la delocalizzazione delle attività produttive” , n. 29 del 28 agosto 2012 e s.m.i. “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente e parzialmente inagibili”, n. 51 del 5 ottobre 2012 e s.m.i. “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili. (Esito E0)” e n. 86 del 6 gennaio 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E1, E2 o E3)”;
- n. 14 del 14 febbraio 2013 R “Rettifiche ed integrazioni all’Ordinanza n. 86 del 6 dicembre 2012, ‘Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2, E3)’”;
Visto il Protocollo fra la Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali in materia di prestazioni tecniche aggiuntive per le opere di riparazione, ripristino e ricostruzione con miglioramento sismico nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 del 5 febbraio 2013;
Rilevata inoltre l’opportunità di semplificare ed armonizzare i testi di tutte le ordinanze sinora emesse in tema di ricostruzione delle abitazioni private, relativamente ai criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi per riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, anche al fine di una più agevole applicazione da parte dei Comuni interessati e dei beneficiari;
Preso atto dell’andamento delle domande sinora depositate tramite la piattaforma MUDE che rende evidente la necessità di adeguamenti della procedura;
Visto l’art. 27 comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 R e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;
Ritenuto che l’estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza, al fine di ripristinare abitazioni inagibili e consentire il rientro di cittadini sfollati, sia tale da rendere necessarie la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Sentito nella seduta del 13 febbraio 2013 il Comitato Istituzionale ai sensi dell’ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012;
DISPONE
Per le motivazioni di cui in narrativa e qui integralmente richiamate, di introdurre le sottoelencate modifiche ed integrazioni all’ordinanza n. 86 del 6 dicembre 2012:
1. di sostituire l’art. 1 con il seguente testo:
1. Le disposizioni previste dalla presente ordinanza si applicano nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio nell’Emilia i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 individuati dall’art. 1 del decreto-legge del 6 giugno 2012 n. 74 R così come convertito dalla legge 122/2012