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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Ass.R. Sicilia 07/03/2013
D. Ass.R. Sicilia 07/03/2013
D. Ass.R. Sicilia 07/03/2013
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[Premessa]L’ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITÀ Visto lo Statuto della Regione; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e, in particolare, l'art. 4, lett. g), che dispone che le regioni provvedono a definire i costi massimi ammissibili, nell'ambito dei limiti stabiliti dal comitato per l'edilizia residenziale presso il Ministero dei lavori pubblici; Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179 R; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1994 del Ministero dei lavori pubblici, contenente le determinazioni dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata; Vista la circolare 16 gennaio 1995, n. 28/segr. del Ministero dei lavori pubbli |
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Art. 1Per i motivi di cui sopra il D.A. n. 2335 dell’8 agosto 2008 è abrogato. |
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TITOLO I - Recupero del patrimonio edilizio esistente |
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A) Recupero primarioPer recupero primario si intende il ripristino della funzionalità e della sicurezza anche sismica dell’edificio, nonché il ripristino architettonico. Tale recupero riguarda le parti comuni e comprende il consolidamento statico delle strutture portanti comprese le fondazioni, il risanamento delle murature, delle scale, delle coperture e delle parti comuni degli impianti, compresi gli allacciamenti. A.1) Il costo totale di realizzazione tecnica (C.R.P.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi: 1. costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.), che rappresenta il costo, riconosciuto all’operatore, per interventi di recupero primario ed è determinato in misura non maggiore a € 486,00 per metro quadrato di superficie complessiva (Sc), per le isole minori≤€/mq. 632,00; |
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B) Recupero secondarioPer recupero secondario si intende il ripristino dell’agibilità e funzionalità dei singoli alloggi, nonché il ripristino architettonico. Tale ripristino riguarda un insieme sistematico di opere che comprendono la riorganizzazione funzionale, l’inserimento di elementi accessori, la dotazione o l’adeguamento degli impianti, nonché il ripristino delle parti interessate al recupero primario. B.1) Il costo totale di realizzazione tecnica (C.R.S.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi: 1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.S.), che rappresenta il costo, riconosciuto all’operatore, per interventi di recupero secondario ed è determinato in misura non maggiore a & |
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TITOLO II - Recupero degli edifici da acquistare |
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C) Recupero degli edifici da acquistareNel caso in cui è necessario procedere all’acquisizione dell’edificio da recuperare, il costo total |
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TITOLO III - Manutenzione straordinaria |
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D) Manutenzione straordinariaPer manutenzione straordinaria, come recita l’art. 31, lett. b) della legge n. 457/78, si intende l’insieme delle opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. D.1) Il costo di realizzazione tecnica (C.R.M.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi: |
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TITOLO IV - Acquisizione di immobili |
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E) Acquisizione di immobili costruiti ed ultimatiPer l’acquisizione degli immobili costruiti ed ultimati i costi massimi ammissibili sono così determinati: |
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F) Acquisizione di immobili da completarePer l’acquisizione degli immobili da completare i costi massimi ammissibili sono così determinati: |
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G) Acquisizione di immobili da ricostruireG.1) Costo totale intervento (C.T.N.) Il costo totale dell’intervento di nuova edificazione (C.T.N.) è costituito dai seguenti addendi: a) costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.), che si compone del costo base (€/mq 694,00) incrementato degli oneri aggiuntivi, come di seguito descritti al punto G.2.3; b) Incentivo per la sostenibilità energetico ambientale: b.1) elementi di bioarchitettura b.2) risparmio energetico b.3) impianto fotovoltaico c) Oneri complementari Gli addendi di cui alle lettere a), b) e c) sono illustrati e quantificati nelle misure massime di cui ai successivi punti. G.2) Costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.) G.2.1) Il costo base di realizzazione tecnica è composto da due addendi e cioè: costo base e oneri aggiuntivi (per particolari condizioni tecniche). G.2.2) Il costo base viene definito come il costo riconosciuto all’operatore per interventi di acquisizione immobili da ricostruire ed è fissato nella misura massima di € 694,00 per metro quadrato della superficie complessiva (SC). Lo stesso è comprensivo degli oneri dovuti per la realizzazione delle opere di fondazione, elevazione, sistemazioni esterne ed allacciamenti. |
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H) Determinazione del costo totale dell’intervento (C.T.N.)Si definisce, quindi, il costo totale dell’intervento (C.T.N.) il costo di realizzazione tecnic |
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Elementi di bioarchitetturaPer elementi di bioarchitettura si intendono: |
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Criteri di determinazione delle superfici complessivePer superficie utile (SU) si intende la superficie del pavimento degli alloggi misurati al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all’altro, degli sguinci di porte e finestre. Ai fini del calcolo del costo di realizzazione tecnica (C.R.N.), €/mq. 982,00, alla superficie utile degli alloggi va sommata la superficie utile delle botteghe artigiane che non potranno superare il limite massimo di 55 metri quadrati ciascuna. |
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TITOLO V - Estensione della normativa |
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Ambito di applicazioneI costi definiti ai sensi del presente decreto si applicano ai programmi costruttivi con riferimento |
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Quadri tecnici economiciI quadri tecnici economici (QQ.TT.EE.), ai sensi dell’art. 10 del decreto ministeriale 5 agosto |
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Art. 2Ai fini dell’applicazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata ed agevolata - convenzionata, di cui alla legge n. 457/78 ed alle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77, che usufruiscono delle promesse di finanziamento per il recupero di immobili a prevalente destinazio |
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Art. 3Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. |
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