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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Ass.R. Sicilia 09/12/2015, n. 2982
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[Premessa]IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI Visto lo Statuto della Regione; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457R e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 4, lettera g), che dispone che le Regioni provvedono a definire i costi massimi ammissibili, nell'ambito dei limiti stabiliti dal comitato per l'edilizia residenziale presso il Ministero dei lavori pubblici; Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179R; |
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Art. 1Il limite massimo di costo per gli interventi di edilizia residenziale sociale (edilizia agevolata convenzionata; interventi di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, alla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95; interventi di edilizia sovvenzionata; programmi di edilizia sperimentale, programmi integrati, contratti di quartiere II, nonché per tutti i programmi di edilizia sociale che prevedono anche la realizzazione di alloggi sociali in forma di partenariato pubblico privato), nel territorio della Regione siciliana, è così determinato: 1. NUOVA EDIFICAZIONE Costo totale dell'intervento (C.T.N.) II costo totale dell'intervento di nuova edificazione (C.T.N) è costituito dalla somma dei seguenti addendi: 1.a) costo base, pari a 700,00 euro/mq.; 1.b) oneri aggiuntivi al costo base per particolari situazioni dell'intervento specifico; 1.c) gradiente di prestazioni aggiuntive: 20% max del costo base; 1.d) oneri complementari. Gli addendi di cui alle predette lettere 1.a), 1.b), 1.c) e 1.d) sono illustrati e quantificati nelle misure massime di cui ai successivi punti. 1.a) Costo base di realizzazione tecnica (CB.N.) Il costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.) viene definito come il costo riconosciuto all'operatore per interventi di nuova edificazione ed è fissato nella misura massima di 910,00 (euro 700,00 costo base + euro 210,00 oneri aggiuntivi al costo base) euro/mq. di superficie complessiva (Sc). Lo stesso è comprensivo degli oneri aggiuntivi dovuti per la realizzazione delle opere di elevazione, fondazione e sistemazioni esterne. Per le Isole minori il costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.) è fissato nella misura massima di euro/mq. 1.180,00. 1.b) Oneri aggiuntivi al costo base Sono determinati dalle seguenti maggiorazioni, riferite alla superficie complessiva (Sc) e nella misura massima come di seguito riportate per: a) grado di sismicità: dal 4% al 16%; b) tipologia edilizia fino a due elevazioni fuori terra e/o per alloggi inclusi in interventi costruttivi di superficie utile abitabile (Su) non superiore a mq. 60: dal 3% al 6%; c) sistemazioni esterne onerose: 6%; d) fondazioni indirette o speciali: 12%. Il maggiore onere di cui alle precedenti lettere a), b), e) e d) deve essere compreso nell'importo massimo 210,00 euro/mq. e deve essere comprovato da apposita relazione tecnica aggiuntiva a firma del progettista e/o direttore dei lavori e dagli elaborati di progetto. 1.c) Gradiente di prestazioni aggiuntive Il "gradiente di prestazioni aggiuntive" è il differenziale che rappresenta i maggiori costi connessi alla qualità aggiuntiva dell'intervento con riferimento ai seguenti addendi: 1.b.1) opere inerenti elementi di bioarchitettura: - utilizzo di materiali naturali per le costruzioni; - smaltimento ecologico dei rifiuti (punti dì raccolta differenziata ecc.); - impianti elettrici biocompatibili (linee a stella anziché ad anello, schermatura dei cavi, disgiuntori, ecc.); - architettura solare (torri di refrigerazione, pareti ventilate, masse-volano termiche, brise-soleil, ecc.); - utilizzo di sottoetti a solaio piano; - impianti di pressurizzazione avanzati (autoclave) a velocità variabile con inverter integrato col corpo pompa verticale e con diffusori e giranti completamente in acciaio inox; 1.b.2) opere inerenti il risparmio energetico e idrico: - utilizzo di fonti rinnovabili di energia (pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica integrati nelle superfici verticali, orizzontali e sui tetti, pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria, ecc.); - sistemi di ventilazione naturale; - sistemi di cogenerazione e di riscaldamento e condizionamento a distanza; - predisposizione per allacci alle reti di teleriscaldamento; - utilizzo di caldaie a condensazione, a pellets, ecc.; - utilizzo delle acque piovane; 1.b.3) opere inerenti il miglioramento della qualità della vita: - opere a verde; - spazi esterni per la socializzazione e svago attrezzati con elementi quali scivoli, altalene, campetti di bocce, ecc.; - elementi di arredo urbano; - opere antintrusione (porte blindate, grate di ferro per gli infissi di piano terra e/o rialzato, videocitofono, ecc.); - opere antisismiche inusuali (smorzatori sismici, ecc.). Detti maggiori oneri dovranno essere certificati dal progettista e/o dal direttore dei lavori e dagli elaborati di progetto. I costi per il gradiente di prestazioni aggiuntive afferenti l'intervento possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un massimo del 20% del costo base e nella misura massima di 140,00 E/mq. 1.d) Oneri complementari Gli oneri complementari saranno riferiti al costo base di realizzazione tecnica C.B.N. = 1.a) + 1.b) e sono ripartiti come di seguito: 1.c1) spese tecniche e generali (progettazione, direzione dei lavori, gestione per appalto, collaudi, verifiche tecniche, spese per accatastamento, ecc.): Il suddetto onere è comprensivo anche delle spese derivanti dall'attuazione del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 1.c.2) Rilievi, prospezioni geognostiche, prove di laboratorio, competenze per studi geologici geotecnici e, se del caso, indagini archeologiche; c.2.1) l'onere di cui al precedente punto obbliga alla redazione di una relazione geologica ed una geotecnica, esecutive. Le predette relazioni dovranno essere redatte conformemente a quanto disposto dal decreto del Ministero dei lavori pubblici dell'1 marzo 1988 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1 giugno 1988, n. 127) e successive modifiche ed integrazioni; inoltre la relazione geotecnica dovrà esplicitamente evidenziare il tipo di fondazione diretta, indiretta o speciale da realizzare;c.2.2 l'intervento costruttivo dovrà essere supportato anche dagli elaborati dì cui sopra e dovrà specificatamente rappresentare le quote di imposta sia delle strutture di fondazione del fabbricato che di quelle relative alle eventuali opere di contenimento, strettamente necessarie, per le sistemazioni esterne; 1.c.3) imprevisti; 1.c.4) acquisizione area; 1.c.5) oneri di urbanizzazione; 1.c.6) oneri per allacciamenti (Enel, Telecom, autorizzazione allo scarico, acquedotto, ecc.); 1.c.7) spese varie (oneri promozionali, tasse, spese bancarie, spese notarili, ecc.). Gli oneri complementari possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo massimo stabilito in euro 420,00, tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1.a), 1.b) e 1c), espressiva del costo totale dell'intervento di nuova edificazione (C.T.N.), non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in euro 1.470,00 per metro quadrato di superficie complessiva (Sc). Per le isole minori il C.T.N. è fissato nella misura massima di euro/mq. 1.911,00 per superficie complessiva (Sc). II costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.) può essere incrementato del 15% per gli interventi costruttivi localizzati nelle città di Palermo, Catania e Messina e del 7% per quelli localizzati nei comuni con popolazione superiore ai 30000 abitanti, con la conseguenziale lievitazione del costo totale dell'intervento (C.T.N.). I limiti massimi di intervento di cui sopra dovranno essere incrementati - per l'edilizia sovvenzionata - dell'IVA gravante. Per la determinazione del costo totale dell'intervento inerente la realizzazione dei programmi costruttivi, i nuovi limiti massimi unitari di costo vanno applicati alla superficie complessiva (Sc), costituita dalla superficie utile abitabile (Su) aumentata fino al 60% delle superfici non residenziali (Snr) e della superficie parcheggi (Sc = Su + 0,60 Snr + 0,60 Sp). NUOVA EDIFICAZIONE
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Art. 2. - Ambito di applicazioneI massimali di costo riportati nel presente decreto si applicano a tutti gli interventi di edilizia residenziale sociale (edilizia agevolata con |
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Art. 3 - Quadri tecniciAi fini dell'applicazione dei limiti massimi di costo previsti dal presente decreto, |
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Art. 4 - Determinazione delle superfici1. Ai fini della determinazione delle superfici e del calcolo della superficie complessiva, da utilizzarsi per la verifica della congruità dei costi degli interventi di edilizia residenziale a totale o parziale contributo dello Stato o della Regione, valgono le seguenti definizioni: a) superficie utile abitabile (Su) - si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre; |
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Art. 5 - PubblicazioneII presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sic |
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