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Circ. Ass.R. Sicilia 28/06/2022, n. 4

Legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, recante "Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380" - Chiarimenti art. 28 "Perizia giurata per le procedure di condono edilizio" e art. 5 "Recepimento con modifiche dell'articolo 10 "Interventi subordinati a permesso di costruire" del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380" come modificati dalla legge regionale 18 marzo 2022, n. 2.
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Testo del documento

 

ai Comuni della regione siciliana

e p.c. alla Presidenza della regione

all’Assessore Regionale per il territorio e l’ambiente

ai Dipartimenti regionali

all’Ufficio legislativo e legale della presidenza della regione

al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana

al Tribunale amministrativo regionale di Sicilia - sede di Palermo

al Tribunale amministrativo regionale di Sicilia - sede di Catania

all’Avvocatura distrettuale dello stato di Palermo

all’Avvocatura distrettuale dello stato di Catania

alla Consulta regionale degli ordini degli architetti di Sicilia

alla Consulta regionale degli ordini degli ingegneri di Sicilia

all’Ordine regionale dei geologi di Sicilia

alla Federazione regionale degli ordini professionali dei dottori agronomi e forestali di Sicilia

alla Consulta regionale dei geometri e geometri laureati di Sicilia

 

 

Con l'approvazione della legge regionale del 10 agosto 2016, n. 16, pubblicata nella GURS del 19/08/2016 n. 36, il legislatore regionale ha provveduto al recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

La legge regionale in commento è stata da ultimo modificata per effetto della L.R. del 18 marzo 2022, n. 2.

In particolare l'art. 7 della L.R. n. 2/2022 ha modificato il terzo comma dell'art. 28 della L.R. n. 16/2016 che già in precedenza era stato modificato per effetto dell'art. 22, comma 1, della L.R. 6 agosto 2021, n. 23.

L'art. 28 comma 3 della L.R. n. 16/2016 rubricato "Perizia Giurata per le procedure di condono edilizio" nel testo attualmente vigente stabilisce che "trascorso il termine di 90 giorni dalla data di deposito della perizia che asseveri la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, senza che sia stato emesso provvedimento con il quale viene assentito o negato il condono, si applica quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La presente disposizione non si applica agli abusi su immobili vincolati".

In altri termini, rispetto alla precedente formulazione della norma secondo cui al trascorrere del termine dei 90 giorni dal deposito della perizia, senza che fosse intervenuto un provvedimento che accogliesse o negasse il condono, era la perizia giurata che acquisiva l'efficacia di titolo abilitativo, oggi per effetto della citata modifica normativa, trascorso il suddetto termine di 90 gg troveranno applicazione le disposizioni sul "silenzio assenso" contenute all'art. 20 della L. n. 241/1990.

Sono pervenute a questo Dipartimento, da parte di Amministrazioni comunali e da parte degli Organismi rappresentativi degli Ordini Professionali, richieste

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

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