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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Ass.R. Sicilia 28/06/2022, n. 4
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Testo del documento
ai Comuni della regione siciliana e p.c. alla Presidenza della regione all’Assessore Regionale per il territorio e l’ambiente ai Dipartimenti regionali all’Ufficio legislativo e legale della presidenza della regione al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana al Tribunale amministrativo regionale di Sicilia - sede di Palermo al Tribunale amministrativo regionale di Sicilia - sede di Catania all’Avvocatura distrettuale dello stato di Palermo all’Avvocatura distrettuale dello stato di Catania alla Consulta regionale degli ordini degli architetti di Sicilia alla Consulta regionale degli ordini degli ingegneri di Sicilia all’Ordine regionale dei geologi di Sicilia alla Federazione regionale degli ordini professionali dei dottori agronomi e forestali di Sicilia alla Consulta regionale dei geometri e geometri laureati di Sicilia
Con l'approvazione della legge regionale del 10 agosto 2016, n. 16, pubblicata nella GURS del 19/08/2016 n. 36, il legislatore regionale ha provveduto al recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La legge regionale in commento è stata da ultimo modificata per effetto della L.R. del 18 marzo 2022, n. 2. In particolare l'art. 7 della L.R. n. 2/2022 ha modificato il terzo comma dell'art. 28 della L.R. n. 16/2016 che già in precedenza era stato modificato per effetto dell'art. 22, comma 1, della L.R. 6 agosto 2021, n. 23. L'art. 28 comma 3 della L.R. n. 16/2016 rubricato "Perizia Giurata per le procedure di condono edilizio" nel testo attualmente vigente stabilisce che "trascorso il termine di 90 giorni dalla data di deposito della perizia che asseveri la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, senza che sia stato emesso provvedimento con il quale viene assentito o negato il condono, si applica quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La presente disposizione non si applica agli abusi su immobili vincolati". In altri termini, rispetto alla precedente formulazione della norma secondo cui al trascorrere del termine dei 90 giorni dal deposito della perizia, senza che fosse intervenuto un provvedimento che accogliesse o negasse il condono, era la perizia giurata che acquisiva l'efficacia di titolo abilitativo, oggi per effetto della citata modifica normativa, trascorso il suddetto termine di 90 gg troveranno applicazione le disposizioni sul "silenzio assenso" contenute all'art. 20 della L. n. 241/1990. Sono pervenute a questo Dipartimento, da parte di Amministrazioni comunali e da parte degli Organismi rappresentativi degli Ordini Professionali, richieste |
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