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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Appalti pubblici: determinazione dei corrispettivi per servizi di progettazione
Fattispecie
L'ANAC ha ricevuto una segnalazione in merito alla congruità dell'importo posto a base di gara per servizi di progettazione definitiva e esecutiva di un impianto di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata.
In particolare, si contestava che nella determinazione del corrispettivo a base di gara non fossero state considerate le spese ed oneri accessori di cui all’art. 5, del D. Min. Giustizia 17/06/2016.
Considerazioni ANAC
In proposito, l'ANAC ha rilevato quanto segue:
- l’art. 5, del D. Min. Giustizia 17/06/2016, in ordine alle spese e oneri accessori stabilisce che l'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria e per opere di importo fino a 1.000.000 euro è determinato in misura non superiore al 25% del compenso, per opere di importo pari o superiore a 5.000.000 euro è determinato in misura non superiore al 10% del compenso;
- la suddetta norma non pone alcun problema interpretativo posto che tratteggia con chiarezza la regola generale, secondo cui le spese in discussione sono stabilite in maniera forfettaria, provvedendo poi ad individuare le soglie di importo delle opere oggetto dell’attività di progettazione al solo fine di porre dei limiti massimi di liquidazione di siffatte spese;
- la disposizione è chiara nell’imporre alle stazioni appaltanti di utilizzare i corrispettivi previsti dalle tabelle ministeriali solo quale parametro iniziale del calcolo del compenso da porre a base di gara, con possibilità di apportare riduzioni percentuali giustificate dalle ragioni che esse potranno discrezionalmente sviluppare;
- le stazioni appaltanti possono derogare all’obbligo di determinare il corrispettivo a base di gara mediante applicazione delle tabelle di cui al D. Min. Giustizia 17/06/2016, ancorché solo in presenza di una motivazione adeguata e correlata ai fatti a giustificazione dello scostamento rispetto all’importo determinato sulla base delle tabelle medesime, che rappresenta in ogni caso il parametro di riferimento per la stazione appaltante (si veda il Com. ANAC 03/02/2021).
Conclusioni ANAC
L’ANAC ha dunque concluso che l'art. 24, comma 8, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 non sancisce l’obbligo inderogabile per le stazioni appaltanti di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nelle tabelle ministeriali, ma lascia loro un ragionevole margine di discrezionalità, purché puntualmente motivato, nello stabilire il corrispettivo a base di gara; corrispettivo che, per quanto riguarda le spese e gli oneri accessori di cui all’art. 5, del D. Min. Giustizia 17/06/2016, deve essere individuato forfettariamente con il solo limite del divieto di superare gli importi massimi determinati in base a specifiche soglie percentuali commisurate all’importo delle opere.