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L. R. Lazio 17/06/2022, n. 11

Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo. Disposizioni finanziarie varie.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 14/08/2023, n. 10
- L.R. 23/11/2022, n. 19
- L.R. 11/08/2022, n. 16
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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Principi

1. La Regione, in armonia con quanto previsto dalla normativa europea concernente il miglioramento della vita lavorativa, nonché della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori e nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'

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Art. 2 - Finalità

1. In attuazione dei principi di cui all'articolo 1 e nel rispetto del principio di sussidiarietà e secondo il metodo della concertazione con le parti sociali e della collaborazione con gli enti locali e con gli enti istituzionali competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la presente legge detta disposizioni per la promozione della tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, in particolare, mediante interventi diretti a:

a) migliorare la qualità delle condizioni

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Capo II - Interventi di promozione e strumenti di programmazione
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Art. 3 - Ambito di applicazione degli interventi di promozione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

1. In attuazione dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2, la Regione promuove, sostiene e verifica l'attuazione di interventi concernenti:

a) l'informazione sui diritti e sugli obblighi delle lavoratrici e dei lavoratori;

b) la formazione generale e specifica in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro con addestramento specifico, sufficiente e adeguato nonché la verifica della qualità della stessa in conformità con la disciplina stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale, sottoscritta dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, relativa alle lavorazioni, al settore di riferimento e alle peculiarità dei rischi rilevabili nei diversi comparti;

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Art. 4 - Piano strategico regionale in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e piano annuale degli interventi

1. Per la programmazione degli interventi di cui all'articolo 3, la Giunta regionale, sentiti la commissione consiliare competente in materia e il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 16, approva il piano strategico regionale in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, di seguito denominato piano strategico. Il piano strategico ha durata biennale e può essere aggiornato, in tutto o in parte, anche prima della scadenza, con la medesima procedura di cui al presente comma. Il piano strategico è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale.

2. Entro il 3

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Art. 5 - Informazione. Giornata per la salute e la sicurezza sul lavoro

1. Nell'ambito di intervento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), la Regione programma la promozione di attività di informazione attraverso azioni mirate a favorire, consolidare e diffondere la cultura e la pratica della salute e della sicurezza in ogni amb

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Art. 6 - “Premio l'impresa per la sicurezza”

1. Al fine di promuovere e valorizzare la diffusione della cultura della sicurezza del sistema produttivo regionale, è istituito il premio regionale d

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Art. 7 - Formazione

1. Nell'ambito d'intervento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), al fine di favorire l'accrescimento delle conoscenze e delle competenze in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, la Regione programma la promozione di attività di formazione e di addestramento tramite azioni volte all'erogazione di percorsi formativi di qualità, mirati e specialistici, relativi ai diversi cicli produttivi nonché adeguati alle esigenze derivanti dalla digitalizzazione degli stessi percorsi, anche tramite la definizione di piani formativi espressione della contrattazione, al fine di renderli aderenti alle specifiche esigenze dei cicli produttivi delle diverse realtà aziendali.

2. Nell'ambito delle attività di cui al presente articolo la Regione promuove, in particolare, attivit

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Art. 8 - Prevenzione

1. Nell'ambito di intervento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), la Regione programma la promozione delle attività di prevenzione nel rispetto dei principi di cui al Titolo I, Capo III, del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche, mediante la definizione di interventi che tengano conto dell'organizzazione del lavoro, dei modelli di produzione o di erogazione di servizi dell'impresa e dei fattori socio-ambientali, anche mediante il coinvolgimento delle parti sociali.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono rivolti ai soggetti individuati all'articolo 3, comma 2, e alle imprese.

3. La Regione promuove e favorisce, in particolare:

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Art. 9 - Disposizioni in materia di concessione di contributi alle imprese

1. La Regione, al fine di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro, concede contributi alle imprese che investano risor

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Art. 10 - Vigilanza

1. La Regione, nell'ambito di intervento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d), ferme restando le competenze in materia di vigilanza degli organi ispettivi e delle autorità statali ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche, nonché nel rispetto delle priorità di intervento definite dal Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 16, programma interventi di coordinamento delle attività di controllo, di vigilanza e di assistenza alle lavoratrici e ai lavoratori nonché ai datori di lavoro in materia di salut

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Art. 11 - Potenziamento delle attività di controllo

1. La Regione promuove le intese con gli organismi istituzionali preposti alla vigilanza negli ambienti di lavoro e le organizzazioni sindacali per il

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Art. 12 - Partecipazione

1. La Regione, nell'ambito di intervento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), promuove le attività di partecipazione tramite la definizione di interventi coordinati e integrati a livello regionale, settoriale e aziendale, per la sottoscrizione di intese per la collaborazione e il coordinamento fra le istituzioni e gli enti competenti in materia, anche al fine di favorire la condivisione di buone prassi, nonché di accordi finalizzati al contrasto del lavoro irregolare, nonché per la valorizzazione deg

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Art. 13 - Contributo ai minori orfani di caduti sul lavoro

1. La Regione nell'ambito delle politiche volte a perseguire il diritto alla sicurezza dei luoghi di lavoro e il diritto dei minori a interventi intesi

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Capo III - Strumenti informativi e attività di coordinamento
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Art. 14 - Sistema informativo regionale per la prevenzione e per la sicurezza sul lavoro

1. Presso la struttura regionale competente in materia di lavoro è istituito il Sistema informativo regionale per la prevenzione e per la sicurezza sul lavoro, di seguito denominato Sistema informativo, al fine di tracciare dati utili all'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e al monitoraggio degli stessi, nonché per favorire l'efficacia deg

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Art. 15 - Sportello informativo per la sicurezza sul lavoro

1. Al fine di garantire un'uniforme diffusione e applicazione sul territorio regionale delle azioni di promozione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, la Regione istituisce presso la direzione regionale competente in materia di politiche p

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Art. 16 - Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro

1. Ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007 (Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro) è istituito il Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di seguito denominato Comitato.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione o dall'Assessore regionale competente in materia, da lui delegato, e composto dagli Assessori regionali competenti per le funzioni correlate, nonché dai rappresentanti, territorialmente competenti:

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Capo IV - Disposizioni finali
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Art. 17 - Clausola di valutazione degli effetti finanziari

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato da

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Art. 18 - Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, concernenti gli interventi previsti dal piano strategico, fatta eccezione per quelli relativi all'articolo 5, comma 3, si provvede mediante l'istituzione nel programma 03 “Sostegno all'occupazione” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo per gli interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

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Art. 19 - Incremento di fondi speciali. Disposizioni finanziarie varie

1. Gli stanziamenti dei fondi speciali di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, approvati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024), sono incrementati, rispettivamente, per euro 7.000.000,00, per l'anno 2022, per la parte corrente e per euro 3.900.000,00, per l'anno 2022 e per euro 15.000.000,00, per l'anno 2023, per la parte in conto capitale, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, per complessivi euro 10.900.000,00, per l'anno 2022 e per euro 15.000.000,00, per l'anno 2023, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1, approvato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della L.R. n. 21/2021.

2. All'Allegato A all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022), sono apportate le seguenti modifiche:

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Art. 20 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

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