Tetto termico in zona sismica e autorizzazione dell'Ufficio tecnico regionale | Bollettino di Legislazione Tecnica
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07/06/2022

Tetto termico in zona sismica e autorizzazione dell'Ufficio tecnico regionale

Il TAR Salerno fornisce chiarimenti sul concetto di sopraelevazione ai fini della necessità dell’autorizzazione dell’Ufficio tecnico regionale di cui all'art. 90, D.P.R. 380/2001 (nel caso di specie per il tetto termico realizzato sul lastrico solare).

FATTISPECIE - Nel caso di specie i ricorrenti chiedevano l’annullamento del permesso di costruire rilasciato in favore del proprietario dell’ultimo piano e avente ad oggetto la realizzazione di un tetto termico di copertura sul lastrico solare dell’edificio condominiale ricadente in zona sismica di tipo 2. Secondo i ricorrenti si trattava di una sopraelevazione - non configurabile come mero volume tecnico, bensì integrante gli estremi della mansarda potenzialmente abitabile - che era stata assentita:
- in assenza della previa certificazione del competente Ufficio tecnico regionale in violazione dell’art. 90, comma 2, D.P.R. 380/2001;
- in assenza del consenso di tutti i condomini all’intervento.

CONCETTO DI SOPRAELEVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 90, D.P.R. 380/2001 - Il TAR Campania-Salerno 17/05/2022, n. 1272 ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la sopraelevazione dell'edificio rilevante ai sensi dell'art. 90, D.P.R. 380/2001 consiste nell'innalzamento dell'edificio di un ulteriore piano. La norma si riferisce infatti non ad un generico aumento di volumetria o alla sopraelevazione anche parziale, bensì, specificamente:
- per gli edifici in muratura, alla sopraelevazione di un piano e,
- per gli edifici in cemento armato normale e precompresso, alla sopraelevazione anche di più piani.
Inoltre la sopraelevazione comporta, attraverso la realizzazione di piani ulteriori del fabbricato, un incremento di quest'ultimo che si caratterizza per il superamento dell'altezza originaria dell'edificio.
Di conseguenza, la realizzazione di opere nuove, per essere ritenuta sopraelevazione, deve comportare un aumento dell'altezza originaria dell'intero edificio e non di singole parti di esso, rilevando a tal fine il superamento del punto più alto della costruzione. La sopraelevazione ha, dunque, come riferimento solo l'altezza massima dell'edificio.

Nel caso di specie il progetto del nuovo tetto non prevedeva alcun incremento del numero dei piani, il vano aveva un’altezza media inferiore a quella minima fissata dalla legge e dal regolamento edilizio ai fini della volumetria urbanisticamente computabile e non costituiva locale abitabile dal punto di vista funzionale (non era stato dimostrato l’incremento di superficie abitabile, ma semplicemente supposto). Pertanto si trattava di un intervento non assimilabile al concetto di sopraelevazione come sopra specificato.

ASSENSO DEI CONDOMINI - Sul punto i giudici hanno osservato che ai sensi dell'art. 1127 del codice civile, la sopraelevazione costituisce facoltà inerente al diritto del proprietario dell'ultimo piano dello stabile, il cui esercizio non necessita di alcun riconoscimento e/o autorizzazione da parte degli altri condomini. Tale diritto comprende sia l'esecuzione di nuovi piani che la trasformazione dei locali esistenti con aumento di superfici e volumetrie. Sono elencati all'art. 1127 cod. civ. i casi in cui tale facoltà è limitata, il cui accertamento, su opposizione dei condomini, è devoluto alla cognizione del giudice ordinario in quanto inerente a questioni civilistiche e non alla legittimità del titolo edilizio oggetto dell'attuale controversia.

In conclusione, il TAR ha respinto il ricorso confermando la validità del permesso di costruire.

Dalla redazione