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27/05/2022

Attestazione di qualificazione alle imprese in crisi: indicazioni ANAC

In tema di appalti pubblici, l'ANAC fornisce indicazioni con riferimento alla derogabilità del requisito del patrimonio netto di valore positivo ai fini del rilascio delle attestazioni di qualificazione alle imprese in crisi a causa del Covid e del sisma del 2016.

In tema di appalti pubblici, il Consiglio di Stato - con il parere 804/2022 emesso su richiesta dell'ANAC - ha indicato che è consentito il rilascio delle attestazioni di qualificazione alle imprese che, in conseguenza  degli eventi sismici del 2016 e dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, presentino un patrimonio netto di valore negativo e siano quindi prive del requisito previsto dall'articolo 79, comma 2, del D.P.R. 207/2010. Si veda Appalti pubblici: partecipazione alle gare di imprese in difficoltà a causa del Covid.

Con il Com. ANAC 18/05/2022 viene ribadito che la deroga del requisito previsto dalla lett. c), dell'art. 79, comma 2, del D.P.R. 207/2010 non deve essere concessa in modo indiscriminato a tutti gli operatori economici, cioè quelli che già prima del sisma 2016 o della pandemia da Covid-19 avevano perso, per svariate ragioni, tale requisito, ma solo alle imprese i cui dati di bilancio sono cambiati in esito agli eventi cui si riferisce la normativa emergenziale ed entro i limiti temporali espressamente indicati dall'art. 46 del D.L. 189/2016 e dall'art. 6 del D.L. 23/2020.

Pertanto, una volta terminato il lasso temporale nel corso del quale le perdite di esercizio non determinano l'applicazione dei meccanismi codicistici di salvaguardia del capitale, l'impresa dovrà necessariamente tornare in una condizione di equilibrio economico e, quindi, essere in possesso, ai fini attestativi, del requisito del patrimonio netto positivo di cui alla lett. c), dell'art. 79, comma 2, del D.P.R. 207/2010.
A tale ultimo fine, considerato che l'attestazione di qualificazione, una volta rilasciata, abilita l'impresa all'esecuzione di lavori pubblici per tutto il periodo della sua validità (5 anni, con revisione al terzo anno), è necessario prevedere che le SOA:
 - provvedano a comunicare tempestivamente all'ANAC l'avvenuto rilascio, con indicazione dell'impresa, nonché degli estremi dell'attestazione di qualificazione rilasciata;
 - allo scadere della efficacia della deroga concessa dalla normativa speciale, provvedano, relativamente alle attestazioni rilasciate in carenza del requisito speciale del patrimonio netto positivo, al monitoraggio circa la effettiva riacquisizione da parte dell'impresa attestata del predetto requisito, procedendo alla dichiarazione della decadenza dell'attestazione di qualificazione laddove tale monitoraggio abbia esito negativo;
- comunichino tempestivamente all'ANAC l'esito del monitoraggio svolto.

Dalla redazione