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10/05/2022

Istanza di condono edilizio e revoca dell’ordine di demolizione

In presenza di una domanda di sanatoria, il giudice dell’esecuzione non può negare la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione senza effettuare i dovuti accertamenti sulla eventuale condonabilità delle opere.

FATTISPECIE - Nel caso di specie il ricorrente chiedeva la revoca dell’ordine di demolizione per alcune opere per le quali aveva ottenuto il permesso di costruire in sanatoria e per un’opera per la quale aveva presentato una domanda di condono. Il giudice rigettava l’istanza adducendo che gli imputati si erano limitati a produrre i provvedimenti di concessione in sanatoria e l’istanza di condono, senza ulteriori allegazioni.

DOVERE DI VERIFICA DEL GIUDICE - C. Cass. pen. 02/05/2022, n. 16991 ha affermato che in materia edilizia il giudice dell'esecuzione, investito dell'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione conseguente a condanna per costruzione abusiva, ha il potere-dovere di verificare la legittimità e l'efficacia del titolo abilitativo, sotto il profilo del rispetto dei presupposti e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio, la corrispondenza di quanto autorizzato alle opere destinate alla demolizione e, qualora trovino applicazione disposizioni introdotte da leggi regionali, la conformità delle stesse ai principi generali fissati dalla legislazione nazionale.
Nell’effettuare tale verifica - connessa all’accertamento funzionale al provvedimento di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione - il giudice non si sostituisce alla valutazione del competente organo amministrativo esercitando le potestà al medesimo riservate, potestà che potranno e dovranno essere invece esercitate dal Comune in conformità alle disposizioni che ne regolano l'esercizio con provvedimento eventualmente sindacabile in sede di giustizia amministrativa (vedi sul punto C. Cass. pen. 03/02/2021, n. 4279).

ACCERTAMENTO IN CASO DI DOMANDA DI CONDONO EDILIZIO - Con particolare riferimento alla sospensione o revoca dell'esecuzione a seguito dell'avvenuta presentazione della domanda di condono edilizio, il giudice deve accertare la esistenza delle seguenti condizioni:
a) la tempestività e proponibilità della domanda;
b) la effettiva ultimazione dei lavori entro il termine previsto per l'accesso al condono;
c) il tipo dì intervento e le dimensioni volumetriche;
d) la insussistenza di cause di non condonabilità assoluta;
e) l'avvenuto integrale versamento della somma dovuta ai fini dell'ablazione;
f) l'eventuale rilascio di un permesso in sanatoria o la sussistenza di un permesso in sanatoria tacito.

Inoltre in presenza di una istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione è tenuto ad una attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura ed, in particolare:
a) ad accertare il possibile risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento;
b) nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso.

Ne consegue che il giudice può revocare o sospendere l'ordine di demolizione delle opere abusive sulla base dell’accertamento della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima l'adozione, da parte della Autorità amministrativa competente, del provvedimento di accoglimento della domanda di sanatoria (cfr. anche C. Cass. pen. 11/10/2019, n. 41957).

ONERI DI ALLEGAZIONE DEL RICHIEDENTE - Ciò posto, la Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di esecuzione penale, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, ma solo un onere di allegazione, cioè un dovere di prospettare e di indicare (specificamente) al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi alla autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti.
Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che il ricorrente avesse compiutamente assolto tale onere allegando la documentazione relativa all'ottenimento dei titoli abilitativi in sanatoria e della istruenda domanda di condono.
A fronte dei depositi indicati, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto effettuare i previsti accertamenti dando luogo alla conseguente istruttoria. Di conseguenza il provvedimento impugnato è stato annullato per mancata valutazione della regolarizzazione, con rinvio per un nuovo giudizio. 

Dalla redazione