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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Puglia 14/12/2012, n. 2751
Deliberaz. G.R. Puglia 14/12/2012, n. 2751
Deliberaz. G.R. Puglia 14/12/2012, n. 2751
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[Premessa]L’Assessore all’Assetto del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue: PREMESSO CHE: - La Legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 R, “Norme per l’abitare sostenibile”, è strumento essenziale per diffondere l’abitare sostenibile nelle città e nei territori della Puglia. Essa, infatti, mira a promuovere e incentivare la sostenibilità ambientale sia nelle trasformazioni territoriali e urbane sia nella realizzazione delle opere edilizie, pubbliche e private, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dalla normativa vigente in materia di rendimento energetico nell’edilizia e di efficienza negli usi finali dell’energia. - L’art. 9 della legge regionale n. 13/2008 disciplina la Certificazione della sostenibilità degli edifici, disponendo al comma 3 che “Il certificato di sostenibilità degli edifici è rilasciato da un professionista o da una organizzazione, accreditati ai sensi del comma 4, lettera b), estranei alla progettazione e alla direzione lavori”. - La Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione 24 novembre 2009, n. 2272 R “Certificazione di Sostenibilità degli edifici ai sensi della legge regionale “Norme per l’abitare sostenibile” (artt. 9 e 10, l.r. 13/2008): Procedure, Sistema di Accreditamento dei soggetti abilitati dl rilascio, Rapporto con la Certificazione Energetica e integrazione a tal fine del Sistema di Valutazione approvato con DGR 1471/2009”, la quale, più in particolare, prevede: “la definizione del Sistema di Procedure per la Certificazione di Sostenibilità degli edifici e di Accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 13/2008, stabilendo contestualmente il Rapporto fra la Certificazione di Sostenibilità e la Certificazione Energetica, perché quest’ultima sia ricompre |
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Allegato A - Sistema di Accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dei certificati di sostenibilità ambientale degli edifici |
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1. Soggetti accreditabili come certificatori di Sostenibilità Ambientale degli edificiSono soggetti accreditabili come certificatori della sostenibilità degli edifici, i tecnici iscritti ai seguenti Ordini e Collegi professionali, nei limiti delle competenze ad essi attribuite dalle vigenti Leggi ed Ordiname |
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2. Sistema di formazione ai fini dell'accreditamentoIl sistema di formazione ai fini dell'accreditamento come certificatore di sostenibilità ambientale degli edifici si compone di: |
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3. Modalità dell'accreditamentoGli Ordini e i Collegi succitati, tramite una apposita commissione, valutano preliminarmente il curriculum professionale e formativo posseduto da ciascun proprio iscritto candidato all'accreditamento. In base ai criteri di valutazione di cui all'allegato 2, la commissione prende in considerazione: a. Il superamento di esami universitari, corsi di dottorato, |
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4. Soggetti abilitati alla tenuta di Corsi di formazionePossono organizzare corsi di formazione ai fini dell'accreditamento i soggetti privati e pubblici, in possesso di appositi requisiti, così come definiti dalla normativa regionale in materia, nonché Gli Ordini degli Ingegneri, degli Architetti, dei dottori Agronomi e Forestali, i Collegi dei Geometri e Geometri Laureati, dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati. |
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5. Requisiti per il mantenimento dell'accreditamentoPer il mantenimento della qualifica di Certificatore è obbligatorio l'aggiornamento su tematic |
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6. Fase transitoriaAI fine di consentire agli Ordini e Collegi professionali di valutare i curricula degli iscritti ed e |
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Allegato 1 – Contenuti dei corsi di formazioneParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 2 - Criteri di valutazionePer ogni modulo formativo di cui all'allegato 1, la commissione di valutazione, istituita presso ciascun ordine o collegio professionale, valuta il curriculum formativo e professionale di ciascun candidato. Se in possesso di uno dei seguenti requisiti il professionista candidato all'accreditamento viene considerato dalla commissione già in possesso delle competenze specifiche relative a quel particolare modulo e, quindi, esonerato dalla frequenza dello stesso. a. Esami universitari, corsi di dottorato, corsi di formazione e specializzazione, master nelle materie oggetto del moduli Il superamento di esami universitari, o di dottorato, la frequenza di corsi di formazione, il conseguimento di specializzazioni e master sui temi oggetto dei moduli di cui all'alle |
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