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16/03/2022

Presupposti per la revisione dei prezzi dell’appalto pubblico

Secondo il TAR Lombardia la richiesta di revisione dei prezzi dell’appalto presuppone la sopravvenienza di circostanze imprevedibili e l’avvenuta stipula del contratto.

FATTISPECIE - Nel caso di specie si trattava di un appalto per l’affidamento dei servizi integrati di igiene urbana nel territorio comunale. L’aggiudicataria rappresentava all’amministrazione appaltante la necessità di provvedere ad una revisione dei prezzi offerti in gara, ai sensi dell’art. 106 del D. Leg.vo 50/2016, comma 1, lett. c), al fine di riequilibrare l’aumento dei costi di smaltimento intervenuti nel periodo intercorrente tra l’indizione della gara (giugno 2018) e la successiva aggiudicazione della stessa (agosto 2020).

VARIANTI IN CORSO D’OPERA E REVISIONE DEI PREZZI, DISTINZIONE - Il TAR Lombardia-Brescia 10/03/2022, n. 239 ha precisato che la revisione del contratto prevista dalla lett. c) dell’art. 106 costituisce un’ipotesi diversa da quella della revisione del prezzo. Ed infatti la lett. c) disciplina i casi in cui, nel corso di svolgimento del rapporto contrattuale, si renda necessario, per circostanze impreviste e imprevedibili, modificare “l’oggetto del contratto” attraverso “varianti in corso d’opera”, ossia “modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale”, laddove invece, nel caso di specie, la domanda formulata dalla parte ricorrente all’amministrazione comunale concerneva unicamente l’adeguamento del prezzo dell’appalto ad asseriti aumenti dei costi del servizio e ricadeva nell’ambito della revisione dei prezzi disciplinata dalla lett. a) del medesimo art. 106, D. Leg.vo 50/2016.

PRESUPPOSTI PER LA REVISIONE DEL PREZZO - In ogni caso la ricorrente non aveva neanche provato la sopravvenienza di circostanze impreviste e imprevedibili, a supporto della sua richiesta.
La stessa giurisprudenza formatasi sul previgente art. 115, D. Leg.vo 163/2006 - che, diversamente dall’attuale art. 106, D. Leg.vo 50/2016, comma 1, lett. a), prevedeva l’obbligo di inserzione della clausola di revisione prezzi nei contratti ad esecuzione continuata e periodica - esigeva la prova rigorosa della “imprevedibilità” delle circostanze sopravvenute; e ciò sul rilievo che la clausola di revisione dei prezzi non assume la funzione di eliminare completamente l'alea tipica di un contratto di durata, la quale costituisce proprio oggetto di specifico apprezzamento (al momento della formulazione dell'offerta economica) dei concorrenti che intendono concorrere alla gara d'appalto. Se indubbiamente il meccanismo deve prevedere la correzione dell'importo previsto ab origine in esito al confronto comparativo - per prevenire il pericolo di un'indebita compromissione del sinallagma contrattale - il riequilibrio non si risolve in un automatismo perfettamente ancorato ad ogni variazione dei valori delle materie prime (o dei quantitativi), che ne snaturerebbe la ratio trasformandolo in una clausola di indicizzazione.

TUTELA DEL CONCORRENTE - Il Codice vigente, diversamente - come detto - dall’art. 115 del D. Leg.vo 163/2006, rimette oggi alla discrezionalità della stazione appaltante la scelta di inserire o meno nei bandi di gara una clausola di revisione periodica del prezzo. Ciò peraltro non comporta che, in presenza di una espressa esclusione negli atti di gara di ogni ipotesi di revisione del prezzo, l’impresa appaltatrice rimanga sprovvista di mezzi di tutela nel caso in cui si verifichi un aumento esorbitante dei costi del servizio in grado di azzerarne o comunque di comprometterne in modo rilevante la redditività.
Nel corso del rapporto, infatti, anche in presenza di una previsione escludente della legge di gara, qualora si verifichi un aumento imprevedibile del costo del servizio in grado di alterare il sinallagma contrattuale rendendo il contratto eccessivamente oneroso per l’appaltatore, questi può sempre esperire il rimedio civilistico di cui all’art. 1467 c.c., chiedendo la risoluzione del contratto di appalto per eccessiva onerosità sopravvenuta, alle condizioni previste dalla norma e, ovviamente, con azione proposta dinanzi al giudice competente.

ISTANZA DI REVISIONE E STIPULA DEL CONTRATTO - Infine il TAR ha ritenuto che sia inammissibile l’istanza di revisione del prezzo formulata dall’impresa aggiudicataria prima della stipulazione del contratto, ossia in un momento in cui, non essendo ancora in essere alcun rapporto contrattuale, non è giuridicamente ipotizzabile nè ammissibile alcuna ipotesi di revisione del prezzo, che per sua natura presuppone un contratto (ad esecuzione continuata e periodica) già in corso. E così come nel corso del rapporto contrattuale l’impresa appaltatrice è tutelata, in caso di un esorbitante aumento dei costi del servizio, dall’istituto della revisione del prezzo (ove previsto dagli atti di gara) ovvero dalla possibilità di esperire i rimedi civilistici di risoluzione del vincolo sinallagmatico, nel diverso caso in cui l’evento imprevisto e imprevedibile si verifichi prima della stipulazione del contratto, l’impresa aggiudicataria è tutelata con la possibilità di rifiutare la sottoscrizione del contratto, una volta cessata la vincolatività della propria offerta.

REVISIONE PREZZI E COMPENSAZIONE NEL DECRETO SOSTEGNI-TER - In proposito si ricorda che l’art. 29, D.L. 27/01/2022, n. 4 ha previsto fino al 31/12/2023 l’obbligo di inserimento nei documenti di gara iniziali delle clausole di revisione del prezzo previste dal primo periodo della lett. a) dell’articolo 106, comma 1, D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, nonché la compensazione dei prezzi dei materiali di costruzione per variazioni eccedenti il 5% (vedi al riguardo Decreto Sostegni-ter: clausole revisione prezzi e compensazione negli appalti pubblici).

Dalla redazione