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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 01/03/2022, n. 4
L. R. Toscana 01/03/2022, n. 4
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Preambolo
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'articolo 3, comma 3, e l'articolo 4, comma 1, lettere l), n) e v), dello Statuto; |
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Art. 2 - Contributi per la promozione delle attività produttive montane1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto a soggetti che favoriscono la rivitalizzazione del tessuto sociale ed economico dei territori dei comuni montani individuati all'articolo 1, mediante l'apertura di nuove attività produttive o la riorganizzazione di attività già esistenti. 2. I contributi di cui al comma 1 possono essere richiesti da imprese aventi qualsiasi forma giuridica e la cui sede operativa è localizzata ad una altitudine non inferiore a cinquecento metri nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 1. In caso di attività agricole almeno il cinquanta per cento dei terreni su cui è svolta l'attività deve essere localizzato ad una altitudine non inferiore a cinquecento metri. 3. Costituiscono criteri di priorità, in ordine decrescente, per la concessione dei contributi di cui al comma 1: |
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Art. 3 - Patto di comunità per la gestione attiva del bosco, la cura del territorio e per attività sociali1. Ai soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 2 è erogata annualmente una ulteriore somma, pari al venti per cento degli stessi, qualora stipulino una convenzione con il comune di riferimento, denominata "Patto di comunità", per lo svolgimento di attività di gestione attiva del bosco come definita dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), cura del territorio e svolgimento di attività sociali a favore della comunità locale. 2. La somma di |
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Art. 4 - Regime dei contributi1. I contributi di cui alla presente legge sono riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativ |
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Art. 5 - Clausola valutativa1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con periodicità annuale, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione per illustrare le misure adottate, in particolare: |
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Art. 6 - Norma finanziaria1. Per l’attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa fino a un massimo complessivo di euro 8.000.000,00 per il periodo 2022 - 2028, cui si fa fronte: a) per euro 1.300.000,00 per l’anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022 - 2024, annualità 2022; b) per euro 1.500.000,00 per l’anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023 - 2025, annualità 2023; |
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