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L. R. Marche 04/02/2022, n. 2

Rafforzamento innovativo delle filiere e dell'ecosistema regionale dell'innovazione nelle Marche.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 16/06/2022, n. 13
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Art. 1 - (Finalità)

1. Con questa legge, la Regione persegue l’obiettivo di rendere le Marche un ecosistema innovativo e dinamico. Si intende favorire il rafforzamento delle sinergie tra le imprese nelle diverse filiere produttive e dei loro rapporti con il sistema della ricerca, al fine di accrescere le competenze e le conoscenze tecnologiche ed organizzative connesse e accelerare i processi di innovazione. La legge intende promuovere le condizioni per rendere continuo e sistematico il processo di generazione dell’innovazione a livello di prodotti, sistemi di produzione e modelli organizzativi attraverso lo sviluppo della ricerca applicata a fini industriali, la circolazione delle conoscenze, lo sviluppo sperimentale e l’interazione e collaborazione sinergica tra tutti i protagonisti dell’ecosistema impegnati nei processi innovativi. In particolare, la Regione intende promuovere:

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Art. 2 - (Definizioni)

1. Ai fini di questa legge:

a) Ricerca industriale è la ricerca applicata diretta ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuove soluzioni in grado di generare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali nuovi o migliorati in qualsiasi ambito, industria o settore;

b) Sviluppo sperimentale è l’attività di acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo, allo scopo di mettere a punto in termini di progettazione, sperimentazione e prototipazione, prodotti, processi o servizi, anche digitali, nuovi o migliorati in qualsiasi ambito, industria o settore. Lo sviluppo sperimentale non include tuttavia le modifiche di routine, di carattere estetico, o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti;

c) Trasferimento di conoscenze (o trasferimento tecnologico) è l’attività volta ad acquisire, raccogliere e condividere conoscenze tecnologiche, a promuoverne la condivisione e la collaborazione tra strutture di ricerca e imprese;

d) Innovazione di prodotto è l’introduzione sul mercato di un prodotto nuovo o significativamente migliorato rispetto allo stato pre-esistente, ad e

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Art. 3 - (Sviluppo di organizzazioni di filiera)

1. La Regione, in accordo con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, promuove lo sviluppo di aggregazioni di imprese che rappresentano le filiere di maggiore rilevanza economica, tecnologica e occupazionale, anche a partire dalle esperienze esistenti sotto la definizione di “cluster”, prioritariamente coincidenti o rientranti negli ambiti produttivi della Strategia di Specializzazione Intelligente, con l’obiettivo di rafforzarne la competitività e la capacità di innovazione.

2. Tali organizzazioni possono assumere la forma di associazioni o fondazioni, devono avere una rilevanza di livello regionale, carattere inclusivo e massimizzare il grado di integrazione tra le imprese e i comparti produttivi e di servizio legati alle stesse tematiche tecnologico-produttive. Esse possono anche essere aperte a collaborazioni interregionali, sia in termini di prossimità geografica, sia in termini di complementarità di tipo

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Art. 4 - (Sviluppo di una rete di strutture di ricerca industriale e trasferimento di conoscenze tecnologiche)

1. Al fine di costruire una rete dei soggetti dell’ecosistema regionale dell’innovazione, la Regione individua le strutture in grado di svolgere attività di ricerca industriale e di diffusione, trasmissione e condivisione delle conoscenze e servizi per l’innovazione a favore delle imprese delle principali filiere regionali; tali strutture assumono un ruolo chiave nell’ecosistema regionale dell’innovazione e nell’attuazione della Strategia regionale di Specializzazione Intelligente o di altri programmi strategici di ricerca e innovazione.

2. Nell’ambito della rete di cui al comma 1 possono rientrare strutture che abbiano la finalità di svolgere attività e servizi di ricerca e innovazione riconducibili alle seguenti tipologie:

a) centri di ricerca universitari o interuniversitari, o appartenenti ad enti pubblici di ricerca, con le rispettive strutture laboratoriali e con un preciso perimetro organizzativo e logistico in termini di spazi, strument

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Art. 5 - (Progetti in rete per il rafforzamento delle filiere)

1. Per migliorare la competitività delle filiere, la Regione promuove lo sviluppo di progetti realizzati da reti di imprese per consentire la costruzione di sinergie, la messa in comune di funzioni complesse che coinvolgono più soggetti della filiera, l’interscambio di competenze e conoscenze. Le reti, organizzate nella forma di contratti di rete, possono avere carattere:

a) verticale, allo scopo di migliorare e rendere più efficienti i rapporti di filiera;

b) orizzontale, per ottenere sinergie in termini di

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Art. 6 - (Interventi regionali per la promozione della ricerca e sviluppo e dell’innovazione)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Giunta regionale promuove, inoltre, in accordo con le organizzazioni imprenditoriali, professionali e sindacali, nonché con le istituzioni della ricerca e dell’alta formazione, in primis le Università, programmi e iniziative per favorire il rafforzamento dell’ecosistema e della competitività delle imprese e delle filiere, attraverso il sostegno ai seguenti principali interventi:

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Art. 7 - (Progetti di ricerca e sviluppo finalizzati all’innovazione da parte delle imprese)

1. Nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 6, la Regione, per rafforzare il contenuto tecnologico e le potenzialità innovative delle imprese e delle filiere, sostiene, ai sensi della lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 6, progetti di ricerca e sviluppo finalizzati all’innovazione tecno

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Art. 8 - (Progetti per l’innovazione e la diversificazione di prodotto o servizio delle PMI)

1. La Regione sostiene, inoltre, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’articolo 6, la realizzazione di progetti per l’innovazione di prodotto

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Art. 9 - (Progetti di ricerca industriale strategica e laboratori dimostrativi per le filiere)

1. Per promuovere un avanzamento delle conoscenze, la connessione con le principali traiettorie di innovazione tecnologica a livello internazionale, l’esplorazione di nuove soluzioni tecnologiche abilitanti e di nuove traiettorie di sviluppo per il rinnovamento del sistema produttivo, la Regione, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 6, anche facendo ricorso allo strumento degli appalti pre-commerciali, promuove la realizzazione di progetti strategici di ricerca rivolti all’avanzamento tecnologico delle principali filiere produttive della Regione, a partire da quelle identificate nella Strategia regionale di Specializzazione Intelligente. Obiettivo dei progetti è quello di sviluppare soluzioni innovative abilitanti e apportare il contributo delle tecnologie e d

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Art. 10 - (Interventi a sostegno della circolazione e diffusione delle conoscenze tecnologiche e dei risultati della ricerca)

1. Per accelerare la circolazione delle conoscenze e la consapevolezza delle opportunità tecnologiche e di innovazione, specialmente alle piccole e medie imprese e alle microimprese

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Art. 11 - (Modalità di intervento della Regione)

1. La Regione, per l’attuazione degli strumenti di sostegno alle imprese e alle strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico di cui a questa legge, opera attraverso procedure valut

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Art. 12 - (Comitato di valutazione)

1. La selezione dei progetti finanziabili è effettuata da un Comitato di valutazione composto, nel rispetto del principio di parità di genere, da un massimo di cinque membri in maggioranza esterni e di comprovata competenza ed esperienza scientifica, tecnologica e industriale e in carica di norma per tre anni. Almeno due dei membri, tra cui il Presidente, devono rientrare nell’elenco dei valutatori accreditati dal Ministero dell’Università

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Art. 13 - (Consultazione)

1. La Giunta regionale, nell’applicazione delle misure previste da questa legge, attiva le opportune consultazioni con il partenariato economico e so

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Art. 14 - (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale controlla l’attuazione di questa legge e valuta i risultati ottenuti dalle azioni intraprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la G

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Art. 15 - (Norma finanziaria)

1. Al finanziamento di questa legge concorrono risorse statali, regionali e risorse europee.

2. Per l’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 5, con questa legge è autorizzata la spesa massima di euro 4.100.000,00 nel 2023 nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 2.

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Art. 16 - (Abrogazione)

1. La legge regionale 26 giugno 2008, n.16 (Valutazione degli interventi di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico) è abrogata.

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Art. 17 - (Norma transitoria)

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad applicarsi le norme previgenti.

 

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