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18/01/2022

Limiti di volumetria in zona vincolata - Computo dei volumi interrati e seminterrati

Ai fini del calcolo della volumetria, la Corte di Cassazione ha affermato che non è possibile suddividere il volume complessivo dell'immobile in conseguenza del numero dei comproprietari e che nella volumetria vanno computati anche gli ambienti interrati e seminterrati.

FATTISPECIE - I ricorrenti erano stati condannati per il reato di cui all’art. 181, D. Leg.vo 42/2004, comma 1-bis, lett. b) per aver realizzato in assenza di autorizzazione lavori in area sottoposta a vincolo paesaggistico con ampliamento della volumetria superiore a 750 metri cubi. I ricorrenti contestavano il superamento di tale limite volumetrico, sostenendo che:
- la volumetria complessiva avrebbe dovuto essere suddivisa tra i due fratelli comproprietari dell’immobile;
- nel calcolo delle volumetrie rientrerebbero solo i volumi fuori terra e non anche quelli interrati.
Infine lamentavano l’intervenuta prescrizione del reato.

COMPROPRIETÀ E ILLEGITTIMO FRAZIONAMENTO DELL’IMMOBILE - La Corte di Cassazione C. Cass. pen. 15/12/2021, n. 45960 ha respinto l'assunto difensivo volto a suddividere il volume complessivo dell'immobile in conseguenza del numero dei comproprietari (nella specie i due ricorrenti tra loro fratelli), in quanto la norma (art. 181, cit.) si riferisce alla volumetria complessiva del manufatto, indistintamente considerata. Sul punto è stato inoltre richiamato il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui, sia pure in materia di condono edilizio, nel caso di un unico immobile rispetto al quale non sia stata effettuata alcuna divisione né siano stati costituiti diritti di proprietà o di godimento su singole porzioni, la mera disponibilità di fatto di specifiche parti del bene configura un artificioso frazionamento della domanda volto ad eludere il limite legale di volumetria dell'opera (C. Cass. pen. 28/05/2021, n. 21080; C. Cass. pen. 15/03/2021, n. 10017; si veda anche la Nota Condono edilizio, limite volumetrico e unitarietà dell'immobile).

COMPUTABILITÀ DEI VOLUMI INTERRATI E SEMINTERRATI - È stato respinto anche il motivo volto ad escludere dal calcolo i volumi interrati. La Corte ha infatti ribadito che il computo della volumetria deve essere effettuato, salvo che non viga una espressa e particolare disposizione contraria, con riferimento all'opera in ogni suo elemento, ivi compresi gli ambienti seminterrati ed interrati (cioè, sottostanti al livello stradale), funzionalmente asserviti, poiché nel concetto di costruzione rientra ogni intervento, che abbia rilevanza urbanistica, in quanto incide sull'assetto del territorio ed aumenta il c.d. carico urbanistico.

PRESCRIZIONE DEL REATO - I giudici hanno invece ritenuto fondato il motivo inerente la prescrizione. In proposito è stato affermato che il reato di cui all'art. 181, comma 1 del D. Leg.vo 42/2004 - previsto per il caso di opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa - e, dunque, anche quello del comma 1-bis per comunanza di condotta, se commesso mediante una condotta che si protrae nel tempo (come in ipotesi di edificazione di manufatto), è permanente. La permanenza però non è legata alla esistenza del manufatto dopo il completamento dell'opera, quanto alla sola protrazione dei lavori, cosicché il reato si consuma con l'esaurimento totale dell'attività, dal quale decorre il termine di prescrizione.
La permanenza del reato di edificazione abusiva termina dunque, con conseguente consumazione della fattispecie:
- o nel momento in cui, per qualsiasi causa volontaria o imposta, cessano o vengono sospesi i lavori abusivi,
- oppure, se i lavori sono proseguiti anche dopo l'accertamento e fino alla data del giudizio, in quello della emissione della sentenza di primo grado.
Nel caso di specie la Corte ha dichiarato l’estinzione del reato, essendo ormai decorsi i termini per il compimento della prescrizione.

Dalla redazione