D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 26/11/2021, n. 0196/Pres. | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 26/11/2021, n. 0196/Pres.

Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle piccole produzioni locali di prodotti a base di carne.
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Testo del documento

 

IL PRESIDENTE

 

Richiamati i Regolamenti CE del Parlamento europeo e del Consiglio, costituenti il “pacchetto igiene”, che disciplinano le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, e, in particolare:

- il Regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 il quale stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare da applicare all’interno dell’area comunitaria e nazionale, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

- il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 il quale stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate a tutti gli operatori del settore alimentare;

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Regolamento per la disciplina e l’esercizio delle Piccole produzioni locali di prodotti a base di carne
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Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, in base alle previsione di cui all’articolo 13, comma 2, del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, in combinato disposto con le previsioni di cui a

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Art. 2 - Ambito di applicazione

1. La disciplina delle piccole produzioni locali si applica agli imprenditori agricoli a titolo principale e non, che non svolgano, anche in forma partecipata, attività medesime soggette a registrazione o riconoscimento ai sensi delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari.

2. L’attività di produzione, lavorazione, preparaz

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Art. 3 - Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) produzione primaria: tutte le fasi della produzione, dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici;

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Art. 4 - Identificazione degli animali

1. Il produttore primario deve identificare, individualmente o in gruppo, gli animali destinati alla produzione, lavorazione, preparazione e vendita de

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Art. 5 - Avvio dell’attività

1. Il produttore primario che intende avviare le attività di cui all’articolo 1 presenta all’Azienda sanitaria competente per territorio idonea co

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Art. 6 - Requisiti dei locali per la lavorazione dei prodotti

1. La lavorazione dei prodotti di cui all’articolo 1 deve essere effettuata in locali specifici dotati dei pertinenti requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere anche accessori all’abitazione purché non siano completamente interrati e siano naturalmente aerati ed adeguatamente illuminati.

2. I locali di cui al comma 1 e le attrezzature devono rispettare i seguenti requisiti:

a) la superficie deve essere adeguata alla tipologia e alla quantità di prodotto lavorato;

b) devono essere posti ad adeguata distanza dalla concimaia o dalle vasche deposito dei liquami e non devono essere direttamente comunicanti con i locali di allevamento;

c)

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Art. 7 - Requisiti dei locali di maturazione

1. I locali adibiti alla maturazione e stagionatura dei prodotti di cui all’articolo 1, qualora previsti, devono essere idonei e tenuti in buono stato di manutenzione e pulizia.

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Art. 8 - Requisiti dei locali di vendita

1. I locali adibiti alla vendita diretta delle piccole produzioni locali di cui all’articolo 1 devono avere dimensioni ed attrezzature adeguate alla tipologia dei prodotti oggetto della vendita. I locali possono essere anche accessori all’abitazione con esclusione dei locali completamenti interrati.

2. I locali di cui al comma 1 devono rispettare i seguenti requisiti:

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Art. 9 - Disposizioni comuni in materia di igiene e trasporto

1. Tutti i materiali e gli oggetti utilizzati nella lavorazione, nella preparazione, nel confezionamento e nella stagionatura dei prodotti devono essere idonei al contatto con gli alimenti, mantenuti in buono stato, regolarmente lavati e, se del caso, disinfettati e conservati in apposito armadietto chiuso.

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Art. 10 - Disposizioni comuni in materia di acque

1. Nei locali destinati alla lavorazione ed alla vendita dei prodotti di cui all’articolo 1 deve essere utilizzata acqua potabile.

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Art. 11 - Etichettatura

1. I prodotti di cui all’articolo 1 devono essere venduti nel rispetto delle vigenti norme concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubbl

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Art. 12 - Procedure di autocontrollo e controllo ufficiale

1. Il produttore primario deve provvedere alla conservazione della documentazione relativa ai prodotti ed alle registrazioni dalla fase di produzione alla fase di commercializzazione al fine di garantire la rintracciabilità delle produzioni ai sensi del Reg. (CE) 178/2002.

2. Per la finalità di cui al comma 1 possono essere conservati anche i documenti commerciali e ogni altra document

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Art. 13 - Disposizioni transitorie e misure successive

1. Entro il termine di 6 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, gli imprenditori agricoli a titolo principale e non, che già svolgono le attività di cui all’articolo 1 presentano istanza di riconoscimento ex Reg. CE/853/2004, qualor

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Art. 14 - Modifiche al decreto del Presidente della Regione 179/2015

1. Il decreto del Presidente della Regione 01 settembre 2015 n. 0179/Pres. (Regolamento per la disciplina e l’esercizio delle piccole produzioni locali di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell’articolo 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011) �

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Art. 15 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione Friuli Venezia

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ALLEGATO A (in riferimento all’art. 3)

PRODOTTI A BASE DI CARNE

1. Il produttore primario deve procedere all’identificazione individuale o del gruppo degli animali da destinare alla produzione di Piccole Produzioni Locali (PPL). Il Servizio Veterinario competente, verificherà che le procedure adottate dal produttore garantiscano la rintracciabilità.

2. Possono essere destinati alla produzione di PPL un numero massimo di 40 suini (equivalenti a 8 UGB) allevati nella propria azienda per almeno 4 mesi.

3. I prodotti devono essere ottenuti prevalentemente con carni suine. È consentito l’utilizzo di carni di altre specie, domestiche o selvatiche, allevate nella propria azienda per almeno 4 mesi e di ungulati selvatici abbattuti nell’ambito della provincia nella quale ha sede l’allevamento e nelle province contermini e provenienti da strutture riconosciute ai sensi del Reg. CE 853/2004.

4. Il numero di animali destinabili complessivamente alla produzione di prodotti a base di carne PPL non deve superare le 8 UGB equivalenti. Nel caso di animali domestici 1 UGB equivale a: 1 bovino adulto, o 1 equide adulto, o 5 suini, o 10 ovi-caprini; per la selvaggina si considerano equivalenti a 1 UGB: 5 cinghiali, o 10 caprioli, o 10 camosci, o 3 daini, o 3 mufloni, o 2 cervi.

5. La quantità di capi suini che è possibile lavorare nella giornata è connessa all’ampiezza degli spazi disponibili, e viene riportata nel decreto di riconoscimento. I suini devono essere macellati nel periodo da ottobre a febbraio.

6. Gli animali devono essere macellati in stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg CE n. 853/2004 e gli ungulati selvatici abbattuti transitare attraverso strutture riconosciute ai sensi del Reg CE 853/2004.

7. Il trasporto delle carni dal macello e/o dal centro di lavorazione selvaggina deve avvenire utilizzando appositi mezzi o contenitori dedicati, isotermici o refrigerati se necessario.

È consentito l’uso di contenitori dedicati, anche non isotermici, purché lavabili, disinfettabili, nel caso di trasporto di durata inferiore a 2 ore delle carni da avviare immediatamente alla lavorazione.

8. Le lavorazioni devono essere svolte nei locali di cui all’articolo 6 del regolamento, con i requisiti igienico sanitari pertinenti.

9. La ricetta dei salumi che possono essere consumati tal quali, senza cottura, deve prevedere un contenuto in sale (NaCl) non inferiore al 2,5% sul peso totale finito dell’impasto. Inoltre la vendita d tali prodotti può avvenire solo a seguito di un periodo di stagionatura sufficiente ad abbassare l’aw (attività dell’acqua) a un valore inferiore o uguale a 0,92.

I prodotti che presentano un valore di aw maggiore di 0,92 devono essere consumati previa accurata cottura con chiara indicazione in etichetta.

10. Nella lavorazione delle carni è consentito l’utilizzo di ingredienti ed additivi necessari per la preparazione dei prodotti nel rispetto della tradizione.

 

NOTIFICA DI REGOLA TECNICA

NORME PER LA DISCIPLINA E L'ESERCIZIO DELLE PICCOLE PRODUZIONI LOCALI DI PRODOTTI A BASE DI CARNE

INTRODUZIONE

A partire dal 2010 la Regione, assieme alle Aziende Sanitarie Locali, ai produttori e all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, ha promosso un progetto di sicurezza alimentare, denominato “Piccole Produzioni Locali” (PPL), che tiene conto dei principi di flessibilità e proporzionalità per consentire la produzione di alimenti sicuri legati alla tradizione contadina del territorio, senza un carico burocratico eccessivo.

Appunto perché prodotti di nicchia, lavorati secondo la tradizione storica e la consuetudine contadina, i caratteri che li contraddistinguono sono: l’origine locale della materia prima, i limiti posti alle quantità che possono essere lavorate.

Anche in questo caso, la sicurezza e la corretta informazione per il consumatore costituiscono una esigenza imprescindibile.

I punti di forza di questo progetto sono:

a) un sistema di autocontrollo igienico-sanitario essenziale, basato principalmente sulle Buone Prassi di Igiene;

b) una intensa attività di formazione rivolta agli operatori per metterli nelle condizioni di operare al meglio;

c) l’applicazione di un piano di monitoraggio, fatto di verifiche e analisi di laboratorio, che considera tutti gli anelli della filiera: allevamento, trasformazione, stagionatura.

Le Buone Prassi di Igiene sono descritte in un manuale agile e facile da consultare che descrive, privilegiando l’uso di immagini più che di testo, le principali fasi produttive e, per ciascuna di queste, i comportamenti da seguire e quelli da evitare.

Con questo progetto, si confida di poter dare un significativo contributo per il raggiungimento di diverse finalità: l’integrazione del reddito da parte degli operatori agricoli, la scoperta di nuovi prodotti e luoghi da parte dei consumatori, la salvaguardia di tradizioni e culture in senso ampio (gastronomia, salute, arte …).

 

OBIETTIVO

Al fine di tutelare la sicurezza delle produzioni alimentari, e nel contempo agevolare le imprese agricole il presente documento ha lo scopo di illustrare gli adattamenti strutturali relativi alle attrezzature e le conseguenti procedure operative previste come codificate nel manuale operativo unico per formalizzare una regola tecnica nazionale, da sottoporre a notifica alla Commissione UE, che consenta la produzione di prodotti a base di carne da parte di un OSA operante nel contesto di un’impresa agricola. La regola vuole da un lato stabilire gli specifici requisiti igienico sanitari da rispettare da parte dell’OSA e dall’altro evidenziare le procedure validate su cui attivare i controlli ufficiali a tutela della salute del consumatore.

 

BASE GIURIDICA

A norma del Reg. CE/852/2004, Articolo 13. rubricato “Modifica e adattamento degli allegati I e II” comma 3, è data facoltà agli Stati membri (nel caso di specie alla Regione FVG per lo Stato italiano), senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, di adottare, a norma dei paragrafi da 4 a 7, misure nazionali per adattare i requisiti di cui all’allegato II del regolamento in parola.

Per la notifica di cui trattasi le PPL ricadono all’interno del caso previsto dall’articolo 13, comma 4, lettera b) ovvero le misure nazionali per adattare i requisiti di cui trattasi si applicano “soltanto alla costruzione, allo schema e all'attrezzatura degli stabilimenti”.

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