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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 15/12/1998, n. 441
L. 15/12/1998, n. 441
Con le modifiche introdotte da:
- L. 23/12/2000, n. 388
- Sentenza C. Cost. 31/05/2001, n. 170
- D. Leg.vo 29/03/2004, n. 99
- D. Leg.vo 09/01/2012, n. 4
- D.L. 24/01/2012, n. 1 (L. 24/03/2012, n. 27)
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Art. 1. - Princìpi ed obiettivi1. La presente legge, le cui disposizioni costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, ha lo scopo, nel |
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Art. 2. - Primo insediamento dei giovani agricoltori1. In sede di attuazione da parte delle regioni delle disposizioni di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CE) n. 950/97, possono accedere prioritariamente agli aiuti per l'insediamento, purché si impegnino per almeno cinque anni al mantenimento delle condizioni previste dalle norme comunitarie, nazionali e regionali e la domanda relativa agli aiuti venga presentata dai giovani agricoltori di cui all'articolo 1 della presente legge, che al momento della presentazione della domanda stessa non abbiano superato i quaranta anni di età: a) i giovani agricoltori che, come imprenditori agricoli a titolo principale, subentrano nella proprietà, nell'affitto o in altro diritto reale di godimento al precedente titolare dell'azienda, o che interv |
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Art. 3. - Aiuti al primo insediamento determinazione del reddito e formazione1. Le regioni accordano prioritariamente gli aiuti di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CE) n. 950/97 ai giovani agricoltori che si insediano nelle zone di montagna o svantaggiate delimitate ai sensi degli articoli 21 e seguenti del medesimo regolamento, nonché ai giovani agricoltori che succedono al titolare dell'azienda quando questi abbia aderito al regime di aiuti previsto dal programma di cui al regolamento (CE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992. |
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Art. 4. - Ristrutturazione fondiaria1. La Cassa per la formazione della proprietà contadina, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni, di seguito denominata «Cassa», destina, in ciascun esercizio finanziario, fino al 60 per cento delle proprie disponibilità con priorità al finanziamento delle operazioni di acquisto o ampliamento di aziende da parte di: a) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto iscritti nelle relative gestioni previdenziali; b) giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni che intendono esercitare attività agricola a titolo principale a condizione che acquisiscano entro ve |
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Art. 5. - Sviluppo aziendale1. Le regioni, nella concessione degli aiuti previsti dal citato regolamento (CE) n. 950/97, riservano ai giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quarant |
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Art. 6. - Quote di produzione1. In sede di applicazione nazionale dei regimi di limitazione produttiva in agricoltura stabiliti dall'Unione europea, è costituita per ciascuno di essi, compatibilmente con la relativa normativa comunitaria e nell'ambito della disciplina de |
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Art. 7. - Gestione sostenibile delle risorse territoriali1. Le regioni, nell'ambito delle azioni finalizzate alla ricomposizione fondiaria con |
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Art. 8. - Osservatorio per l'imprenditorialità1. È istituito presso il Ministero per le politiche agricole un Osservatorio per l'esame delle problematiche relative all'imprenditorialità giovanile in agricoltura &ldqu |
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Art. 9. - Servizi di sostituzione1. Le regioni possono provvedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 del citato regolamento (CE) n. 950/97, al riconoscimento e alla erogazione di incentivi alle associazioni co |
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Art. 10. - Garanzia fideiussoria1. Alle aziende agricole condotte da giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni non in grado di garantire, anche ai fini di cui alla lettera a) d |
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Art. 11. - Consorzi di garanzia1. Le regioni possono, anche attraverso le società finanziarie regionali, erog |
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Art. 12. - Campagne di informazione1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti la Conferenza permane |
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Art. 13. - Ristrutturazione dei fabbricati rurali1. Le disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'arti |
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Art. 14. - Disposizioni fiscali1. Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola, anche se condotta in forma di società di persone, gli atti relativi “ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant'altro strumentale all'attività aziendale” N4 oggetto di successione o di donazione tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali, di bollo e dall'INVIM e soggetti alle sole imposte ipotecarie in misura fissa qualora i soggetti interessati siano: a) coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, iscritti alle relative gestioni previdenziali |
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Art. 15. - Accordi in materia di contratti agrari1. Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, anche |
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Art. 16. - Copertura finanziaria1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono determinati complessivamente in lire 28,960 miliardi per l'anno 1999 e in lire 40,2 miliardi a decorrere dall'anno 2000, di cui: a) lire un miliardo a decorrere dal 1999 per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 5 dell'articolo 3; b) lire un miliardo a decorrere dal 1999 per il funzionamento dell'Osservatorio per l'imprenditorialità di cui all'articolo 8; |
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