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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 08/11/2021, n. 197
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- D. Leg.vo 08/03/2024, n. 46
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma e 117 della Costituzione; Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del ca |
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Titolo I - Disposizioni generali |
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Art. 1. - Obiettivi1. Il presente decreto ha l'obiettivo di proteggere l'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «nave»: un'imbarcazione di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti; b) «convenzione MARPOL»: la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662 e, per quanto riguarda il Protocollo, con legge 4 giugno 1982, n. 438; c) «rifiuti delle navi»: tutti i rifiuti, compresi i residui del carico, le acque di sentina, le acque reflue e i sedimenti prodotti durante le operazioni di servizio o durante le operazioni di carico, scarico e pulizia, e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, II, IV, V e VI della convenzione MARPOL nonché i rifiuti accidentalmente pescati; N2 |
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Art. 3. - Ambito di applicazione1. Il presente decreto si applica a: a) tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato, ad esclusione di quelle adibite a servizi portuali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017 e delle disposizioni di cui all' |
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Titolo II - Impianti portuali di raccolta |
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Art. 4. - Impianti portuali di raccolta1. In attuazione del piano previsto all'articolo 5, il porto è dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti delle navi adeguati a rispondere alle esigenze delle navi che vi fanno abitualmente scalo, in relazione alla classificazione dello stesso porto, laddove adottata, ovvero al traffico registrato nei tre anni solari precedenti all'anno di adozione del Piano, al fine di assicurare il rapido conferimento di detti rifiuti, evitando ingiustificati ritardi e garantendo nel contempo standard di sicurezza per l'ambiente e per la salute dell'uomo raggiungibili con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la capacità degli impianti portuali di raccolta realizzati, quali strutture fisse, mobili o galleggianti, è commisurata alla tipologia ed al quantitativo di rifiuti delle navi che abitualmente utilizzano tale porto, tenuto conto: a) delle esigenze operative degli utenti del porto; b) dell'ubicazione geografica e delle dimensioni del porto; |
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Art. 5. - Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Autorità competenti predispongono, approvano e rendono operativo il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e dei criteri indicati nell'Allegato 1. Ai fini della predisposizione del Piano, della sua modifica e del suo aggiornamento, è assicurata la consultazione di tutte le parti interessate, tra cui, gli utenti del porto o i loro rappresentanti, ivi incluse le associazioni di categoria, le autorità locali, gli operatori dell'impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilità estesa del produttore e i rappresentanti della società civile. I piani di cui al presente comma sono sottoposti alla procedura di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di competenza regionale. N5 |
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Titolo III - Conferimento dei rifiuti delle navi |
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Art. 6. - Notifica anticipata dei rifiuti1. L'operatore delegato dall'armatore o dal comandante della nave, l'agente raccomandatario, o il comandante di una nave che rientra nell'ambito di applicazione decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, diretto verso un porto dell'Unione, compila in modo veritiero e preciso il modulo di cui all'allegato 2 del presente decreto («notifica anticipata dei rifiuti») e trasmette tutte le informazioni in esso contenute all'Autorità marittima: a) con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'arrivo se il porto di scalo è noto; b) non appena è noto il porto di s |
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Art. 7. - Conferimento dei rifiuti delle navi1. Il comandante di una nave che approda in un porto dello Stato, prima di lasciare tale porto, conferisce tutti i rifiuti presenti a bordo a un impianto portuale di raccolta tenendo in considerazione le pertinenti norme in materia di scarico previste dalla convenzione MARPOL. 2. Al momento del conferimento il gestore dell'impianto portuale di raccolta o l'Autorità competente cui i rifiuti sono stati conferiti o i soggetti da questi incaricati compilano in modo veritiero e preciso il modulo «ricevuta di conferimento dei rifiuti» di cui all'allegato 3 e fornisce, senza ingiustificati ritardi, la ricevuta di conferimento dei rifiuti al comandante della nave. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai piccoli porti senza personale o che sono ubicati in località remote, a condizione che il nome e l'ubicazione di detti porti sia stato notificato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13. 3. L'operatore delegato dall'armatore o dal comandante della nave, l'agente raccomandatario, o il comandante di una nave che rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 196 del 2005 comunica per via elettronica, prima della partenza, o non appena riceve la ricevuta di conferimento dei rifi |
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Art. 8. - Sistemi di recupero dei costi1. I costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti delle navi, diversi dai residui del carico, sono recuperati mediante la riscossione di tariffe a carico delle navi che approdano nel porto. Tali costi comprendono gli elementi di cui all'allegato 4. 2. Le tariffe di cui al comma 1 sono determinate dall'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, dall'ente locale che ha curato le procedure relative all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, sentita l'Autorità marittima e sono calcolate in conformità alle disposizioni dell'allegato 4. Le tariffe sono proporzionate ed adeguate in modo che i sistemi di recupero dei costi istituiti non costituiscano un incentivo per le navi a scaricare i loro rifiuti in mare. Ai fini di cui al presente comma, sono applicati tutti i seguenti principi nell'elaborazione e nel funzionamento dei sistemi di recupero dei costi: a) le navi pagano una tariffa indiretta, indipendentemente dal conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta; b) la tariffa indiretta copre: 1) i costi amministrativi indiretti; 2) una parte significativa dei costi operativi diretti, come stabilito nell'allegato 4, che rappresenta almeno il 30 per cento del totale dei costi diretti dell'effettivo conferimento dei rifiuti nell'anno precedente, con la possibilità di |
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Art. 9. - Esenzioni1. L'Autorità Marittima può esentare una nave che fa scalo dagli obblighi di cui agli articoli 6, 7 comma 1, e 8, qualora vi siano prove sufficienti del rispetto delle seguenti condizioni: a) la nave svolge servizio di linea con scali frequenti e regolari; b) esiste un accordo che garantisce il conferimento dei rifiuti e il pagamento delle tariffe in un porto lungo il tragitto della nave |
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Titolo IV - Misure esecutive |
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Art. 10. - Ispezioni1. Le Autorità marittime provvedono a ispezioni, anche casuali, per qualsiasi nave per verificarne la conformità al presente decreto. |
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Art. 11. - Modalità di ispezione1. L'Autorità marittima, ai fini della verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente decreto, ispeziona almeno il 15 per cento del numero totale di singole navi che fanno scalo nei porti nazionali ogni anno. Il numero totale di singole navi che fanno scalo corrisponde al numero medio di singole navi registrate nel triennio precedente nel |
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Art. 12. - Sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione1. L'attuazione e l'applicazione del presente decreto sono agevolate dal sistema elettronico di comunicazione e di scambio di informazioni tra gli Stat |
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Art. 13. - Comunicazione e scambio di informazioni1. La comunicazione e lo scambio di informazioni si basano sul sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, «SafeSeaNet», di cui all'articolo 22-bis, comma 2 e all'allegato III del decreto legislativo n. 196 del 2005. 2. Le Autorità marittime assicurano che le seguenti informazioni siano comunicate per via elettronica entro 15 giorni in con |
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Art. 14. - Registrazione delle ispezioni1. Le Autorità marittime assicurano che le informazioni relative alle ispezioni a norma del presente decreto, comprese le informazioni relative ai casi di non |
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Art. 15. - Formazione del personale1. Le Autorità competenti e i gestori degli impianti portuali provvedono affinché tutto il personale riceva la formazione idonea per lo svolgimento d |
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Art. 16. - Sanzioni1. Al gestore dell'impianto e del servizio portuale di raccolta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), che non provvede agli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 8, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 258, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specificatamente stabilite per i casi di violazione degli obblighi di traccia |
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Titolo V - Disposizioni finali |
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Art. 17. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
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Art. 18. - Clausola di cedevolezza1. Le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non a |
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Art. 19. - Abrogazioni1. Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, è abrogato. |
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Allegato 1 - Disposizioni per i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti(articolo 5) I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti devono riguardare tutti i tipi di rifiuti delle navi che abitualmente fanno scalo in un porto e sono elaborati in conformità delle dimensioni del porto e della tipologia delle navi che vi fanno scalo. I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti devono includere i seguenti elementi: a) una valutazione dell'esigenza di impianti portuali di raccolta in funzione delle necessità delle navi che abitualmente fanno scalo nel porto; |
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Allegato A
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