D. P.G.R. Piemonte 16/11/2012, n. 9/R. | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. P.G.R. Piemonte 16/11/2012, n. 9/R.

Regolamento regionale recante: “Regolamento di attuazione della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte)”.
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[Premessa]



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

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Regolamento regionale recante: “Regolamento di attuazione della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte)”.
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CAPO I - FINALITÀ E DEFINZIONI
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Art. 1. - (Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 R (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte):

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Art. 2. - (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) percorso escursionistico (di seguito denominato percorso): un tracciato escursionistico ben definito, composto da elementi minimi detti tratte, inserito nel catasto e nella rete regionale del patrimonio escursionistico, che si svolge in gran parte su:

1) tratti di viabilità di proprietà regionale, provinciale, comunale e militare così come definiti all'articolo 2, comma 3, lettere da c) a f bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992,

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CAPO II - LA RETE ED IL CATASTO REGIONALE DEL PATRIMONIO ESCURSIONISTICO
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Art. 3. - (Indirizzi tecnici per la determinazione delle reti provinciali e regionale)

1. La rete regionale del patrimonio escursionistico, anche denominata RPE, ed il relativo catasto sono strumenti tecnici di conoscenza e di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale attuata dalla Regione Piemonte e dagli enti territoriali competenti.

2. La Regione Piemonte definisce, in accordo con le province ed i soggetti gestori individuati all’articolo 10, comma 1, della l.r. 12/2010, l’organizzazione della rete e del catasto regionale del patrimonio escursionistico, nel rispetto dei livelli di pianificazione di cui all'articolo 5 della l.r. 12/2010.

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Art. 4. - (Organizzazione del catasto regionale del patrimonio escursionistico)

1. Il catasto regionale del patrimonio escursionistico è costituito da una banca dati informativa collegata ad un sistema informativo geografico contenente, per ogni provincia, i dati identificativi, descrittivi e geografici di ciascun percorso, via ferrata o sito di arrampicata.

2. La rete e il catasto regionale del patrimonio escursionistico sono organizzati in tre distinte sezioni:

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Art. 5. - (Banche dati della rete e del catasto regionale del patrimonio escursionistico)

1. La rete ed il catasto regionali del patrimonio escursionistico costituiscono strumento di conoscenza e di informazioni gestito, aggiornato secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all’articolo 30 e messo a disposizione degli operatori per programmare e attuare le iniziative di valorizzazione.

2. Le iniziative di valorizzazione hanno finalità pubbliche e in nessun caso i dati del patrimonio escursionistico possono essere utilizzati o ceduti a terzi in contrasto con i criteri deontolog

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Art. 6. - (Indirizzi tecnici per il rilevamento dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata inclusi nella Rete regionale)

1. Al fine di garantire la qualità e l’uniformità dei dati inseriti nel catasto d

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CAPO III - PROCEDURE PER L’INCLUSIONE NELLA RPE DI PERCORSI, VIE FERRATE, SITI DI ARRAMPICATA E PER LA REGISTRAZIONE DI ITINERARI ESCURSIONISTICI
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Art. 7. - (Inclusione di un percorso nella rete regionale: modalità di richiesta e criteri generali di valutazione)

1. Possono proporre l’inclusione di un percorso nella RPE i soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei settori di cui all'articolo 10 della l.r. 12/2010, sentito il parere della Consulta provinciale per il patrimonio escursionistico di cui all'articolo 9 della l.r. 12/2010.

2. La proposta di inclusione è indirizzata alla struttura regionale competente in materia di valorizzazione del patrimonio escursionistico (di seguito indicata come struttura regionale competente), allegando la seguente documentazione redatta secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all’articolo 30:

a) scheda del percorso;

b) cartografia corrispondente ai dati riportati nella scheda;

c) documentazione fotografica delle diverse caratteristiche del percorso;

d) attestazione dello stato di proprietà dei sedimi attraversati dal percorso;

e) documentazione inerente l'espletamento delle procedure di pubblicità di cui all’articolo 9;

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Art. 8. - (Inclusione di una via ferrata o di un sito di arrampicata nella rete regionale: modalità di richiesta e criteri generali di valutazione)

1. Possono proporre l’inclusione di un sito di arrampicata o di una via ferrata nella RPE i comuni territorialmente interessati di cui all’articolo 11 della l.r. 12/2010 R, sentito il parere della Consulta provinciale per il patrimonio escursionistico di cui all’articolo 9 della l.r. 12/2010.

2. Le proposte di inclusione sono indirizzate alla struttura regionale competente allegando la seguente documentazione:

a) scheda del sito di arrampicata o della via ferrata;

b) cartografia corrispondente ai dati riportati nella scheda;

c) cartografia catastale con indicazione della particella o delle particelle su cui insiste il sito di arrampicata o la via ferrata;

d) documentazione fotografica;

e) attestazione dello stato di proprietà dei terreni sui quali insiste il sito di arrampicata o la via ferrata e, nel caso di terreni di proprietà privata, atto di concessione del proprietario.

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Art. 9. - (Forme di pubblicità per l'inclusione nella rete regionale di tratti di viabilità privata)

1. I comuni interessati all’inserimento di tratti di viabilità privata per i quali non esiste servitù d’uso pubblico o formale atto di concessione da parte del privato, provvedono a darne informazione nelle forme previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 R (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ai proprietari e titolari di diritti reali interessati, i quali, entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione, possono proporre opposizione al comune interessato. La comunicazione ai proprietari può essere effettuata anche in via sintetica sotto forma di avviso, individuando gli elementi minimi del percorso ovvero il nome, le località di partenza e di arrivo, gli incroci con le eventuali altre infrastrutture viabili riportando il tracciato su estratto cartogra

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Art. 10. - (Registrazione degli itinerari escursionistici nel catasto regionale del patrimonio escursionistico: enti proponenti e criteri di ammissibilità)

1. Possono richiedere la registrazione a catasto di un itinerario, così come definito all’articolo 2, comma 1, lettera c), i soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei settori di cui all'articolo 10 della l.r. 12/2010, sentito il parere della Consulta provinciale per il patrimonio escursionistico di cui all’articolo 9 della l.r. 12/2010.

2. Le richieste di registrazione sono indirizzate alla struttura regionale competente, allegando la seguente documentazione:

a) scheda itinerario;

b) cartografia dell’itinerario in formato numerico e cartaceo;

c) documentazione comprovante le caratteristiche organizzative e di qualità, nel caso di itinerario di qualità di cui all’articolo 13;

d) documentazione tecnico-scientifica attestante il valore ambientale, storico-culturale dell'itinerario, nel caso di itinerario di interesse storico-culturale di cui all’articolo 14;

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Art. 11. - (Classificazione degli itinerari)

1. Gli itinerari sono classificati in:

a) itinerari di I livello o livello regionale (I.R.): fanno parte di questa categoria gli itinerari che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

1) collegamenti e interconnessioni interregionali o internazionali;

2) sviluppo complessivo all’interno della Regione Piemonte indicativamente superiore ai 100 chilometri;

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Art. 12. - (Itinerari di qualità, itinerari di interesse storico-culturale e itinerari a fruizione specifica)

1. La struttura regionale competente, nel corso della registrazione a catasto di un itinerario può assegnare all’itinerario stesso, oltre alla classe di cu

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Art. 13. - (Itinerari di qualità)

1. Sono definiti Itinerari di qualità quegli itinerari che presentano, oltre ad un elevato valore ambientale o culturale, le caratteristiche organizzative e di qualità che seguono:

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Art. 14. - (Itinerari di interesse storico–culturale)

1. Sono definiti itinerari di interesse storico-culturale quegli itinerari che appartengono ad una o più delle seguenti categorie:

a)itinerari significativi per specifiche memorie storiche;

b) itinerari devozionali;

c) itinerari utilizzati in passato a fini commerciali, strategici, militari;

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Art. 15. - (Itinerari a fruizione specifica)

1. Il soggetto gestore della rete locale, in accordo con i comuni territorialmente interessati, le associazioni e la struttura regionale competente, può individuare degli itinerari destinati ad una spec

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CAPO IV - MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA RETE LOCALE
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Art. 16. - (Fruizione multipla)

1. La fruizione multipla (a piedi, in bicicletta e a cavallo) è di norma liberamente consentit

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Art. 17. - (Indirizzi per la fruizione in bicicletta/mountain bike)

1. Ferme restando le indicazioni di cui all’articolo 16, comma 5, della l.r. 12/2010 R, la fruizione dei percorsi della RPE con bicicletta/mountain bike (MTB) è di norma consentita sui percorsi che presentano caratteristiche fisiche tali da permettere l’agevole passaggio contemporaneo di utenza multipla.

2. Laddove il percorso presenti tratti con caratteristiche fisiche (elevata pendenza, larghezza limitata, particolare tipologia di fondo ed altre caratteristiche valutate dal soggetto ge

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Art. 18. - (Indirizzi per la fruizione a cavallo)

1. La fruizione dei percorsi della RPE a cavallo è di norma consentita sui percorsi che presentano caratteristiche fisiche tali da permettere l’agevole passaggio contemporaneo di utenza multipla.

2. Laddove il percorso presenti tratti con caratteristiche fisiche tali da impedire la fruizione multipla o da renderla difficoltosa anche ai fini della sicurezza degli utenti, il soggetto competente ai fini della gestione tecnica d

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Art. 19. - (Norme di comportamento ed informazione agli escursionisti)

1. La fruizione di tutti i percorsi della RPE è regolamentata dalle norme del d. lgs. 285/1992 R per gli ambiti di applicazione e dalle specifiche norme di comportamento contenute negli indirizzi tecnici di cui all’articolo 30.

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CAPO V - VIE FERRATE E SITI DI ARRAMPICATA
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Art. 20. - (Disposizioni generali)

1. La Regione Piemonte, in attuazione dell’articolo 11 della l.r. 12/2010:

a) promuove la pratica in sicurezza dell’arrampicata su roccia e del ferratismo tramite la creazione di una rete di siti di arrampicata e vie ferrate di valenza regionale inclusi nella RPE; promuove altresì la loro riqualificazione, la periodica manutenzione e la promozione, in quanto parti integranti del patrimonio escursionistico regionale;

b) detta gli indirizzi in merito alle loro modalità fruitive.

2. Ai fini dell’applicazione del presente articolo i siti di arrampicata e le vie ferrate costituiscono, insieme alle relative pertinenze, un sistema organizzativo e gestionale omogeneo.

3. Ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 12/2010, al comune compete:

a) l’individuazione delle vie ferrate dei siti di arrampicata da proporre alla Regione;

b) la progettazione, la realizzazione, la gestione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, e tutti gli altri interventi volti a garantire la sicurezza e l’efficienza dei siti di arrampicata e delle vie ferrate inseriti nella RPE e delle relative pertinenze;

c) la predisposizione di un regolamento relativo alle modalità di accesso e fruizione del sito di arrampicata o via ferrata tenuto altresì conto di eventuali disposizioni già vigenti relative al

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CAPO VI - TUTELA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ESCURSIONISTICO
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Art. 21. - (Tutela dei percorsi inseriti nella rete escursionistica regionale)

1. La RPE è rappresentata nell’ambito del Piano paesaggistico regionale ed è compresa nella rete fruitiva definita nelle norme del Piano stesso.

2. Le province ed i comuni rappresentano, in sede di formazione ed approvazione della pianificazione territoriale e paesaggistica, la rete escursionistica di propria competenza.

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Art. 22. - (Interventi di manutenzione dei percorsi escursionistici delle vie ferrate e dei siti di arrampicata)

1. La manutenzione dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata è definita coordinata nell’ambito della pianificazione biennale prevista all’articolo 13 della l.r. 12/2010 e secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all’articolo 30.

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CAPO VII - PIANIFICAZIONE BIENNALE DEGLI INTERVENTI E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ ESCURSIONISTICHE
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Art. 23. - (Tipologie d’ intervento)

1. La Regione Piemonte realizza direttamente e promuove, anche attraverso il sostegno finanziario agli enti ed alle associazioni più rappresentative operanti nel settore, l'infrastrutturazione e la manutenzione del patrimonio escursionistico regionale, l'implementazione e l'aggiornamento della RPE e del relativo catasto, le iniziative nel campo della promozione, della divulgazione e informazione

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Art. 24. - (Pianificazione provinciale)

1. Ai fini della definizione del piano d'intervento, le province, in accordo con i soggetti gestori dei settori, con i comuni interessati ed il CAI definiscono l'elenco degli interventi di infrastrutturazione e di manutenzione della rete dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata, con le relative prior

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Art. 25. - (Pianificazione regionale)

1. La pianificazione provinciale è integrata dal piano degli interventi effettuati direttamente dalla Regione Piemonte, sui percorsi preventivamente individuati dalla Regione e valutati di interesse regionale.

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Art. 26. - (Valorizzazione e promozione delle attività escursionistiche)

1. La Regione Piemonte definisce ed effettua specifiche azioni di valorizzazione e promozione dell'escursionismo nell'ambito di iniziative a regia regionale tese alla realizzazione di progetti di sviluppo escursionistico attraverso l’organizzazione di eventi di rilievo regionale, nazionale ed internazionale, finalizzati alla promozione della frequentazione dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata ineriti nella RPE.

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CAPO VIII - SEGNALETICA E STRUMENTI DI PROMOZIONE DELLA RETE REGIONALE DEL PATRIMONIO ESCURSIONISTICO
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Art. 27. - (Sistema modulare di segnaletica)

1. Il sistema modulare di segnaletica per i percorsi escursionistici, le vie ferrate ed i siti di arrampicata adottato dalla Regione Piemonte prevede l’utilizzo di segnali ed etichette montati su appositi supporti (segnaletica verticale), accompagnati da segnavia applicati su elementi naturali o manufatti lungo il percorso (segnaletica orizzontale).

2. La segnaletica verticale è applicata su appositi elementi di supporto (palo o picchetto), realizzati secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all’articolo 30.

3. Il luogo di posa è un punto del percorso su cui viene installato l’insieme di un palo di supporto e degli elementi della segnaletica verticale relativi a quel punto. Il luogo di posa &egrav

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Art. 28. - (Pannelli descrittivi della rete del patrimonio escursionistico)

1. Il sistema di segnaletica della RPE è integrato da una serie di pannelli descrittivi dei diversi livelli della rete stessa, da posizionarsi secondo una specifica gerarchia. In particolare:

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Art. 29. - (Strumenti di promozione della rete regionale del patrimonio escursionistico)

1. Sono strumenti di promozione della RPE al livello locale, provinciale e regionale il materiale div

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CAPO IX - NORME FINALI
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Art. 30. - (Indirizzi tecnici)

1. Con provvedimenti della struttura regionale competente sono individuati gli indirizzi tecnici per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative a:

a) catasto regionale del patrimonio escursionistico (articolo 4);

b) banche dati della rete e del catasto r

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