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Sent. C. Giustizia UE 07/09/2021, n. C-927/19

7987692 7987692
Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 58, paragrafi 3 e 4 - Articolo 60, paragrafi 3 e 4 - Allegato XII - Svolgimento delle procedure di aggiudicazione - Scelta dei partecipanti - Criteri di selezione - Mezzi di prova - Capacità economica e finanziaria degli operatori economici - Possibilità per il capofila di un’associazione temporanea di imprese di avvalersi degli introiti ricavati da un appalto pubblico precedente rientrante nello stesso settore dell’appalto di cui al procedimento principale, anche quando questi non esercitava esso stesso l’attività rientrante nel settore oggetto dell’appalto di cui al procedimento principale - Capacità tecniche e professionali degli operatori economici - Carattere esaustivo dei mezzi di prova ammessi dalla direttiva - Articolo 57, paragrafo 4, lettera h), nonché paragrafi 6 e 7 - Aggiudicazione di appalti pubblici di servizi - Motivi di esclusione facoltativi dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto - Iscrizione in un elenco di operatori economici esclusi dalle procedure di aggiudicazione di appalti - Solidarietà tra i membri di un’associazione temporanea di imprese - Carattere personale della sanzione - Articolo 21 - Tutela della riservatezza delle informazioni trasmesse all’amministrazione aggiudicatrice da un operatore economico - Direttiva (UE) 2016/943 - Articolo 9 - Riservatezza - Tutela dei segreti commerciali - Applicabilità alle procedure di aggiudicazione di appalti - Direttiva 89/665/CEE - Articolo 1 - Diritto a un ricorso effettivo.

1) L’articolo 58 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo, per gli operatori economici, di dimostrare di realizzare un determinato fatturato medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto pubblico di cui trattasi costituisce un criterio di selezione relativo alla capacità economica e finanziaria di tali operatori, ai sensi del paragrafo 3 di tale disposizione.

2) Il combinato disposto dell’articolo 58, paragrafo 3, e dell’articolo 60, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE deve essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui l’amministrazione aggiudicatrice ha preteso che gli operatori economici abbiano realizzato un determinato fatturato minimo nel settore oggetto dell’appalto pubblico di cui trattasi, un operatore economico può avvalersi, al fine di fornire la prova della sua capacità economica e finanziaria, degli introiti ricavati da un raggruppamento temporaneo di imprese del quale ha fatto parte, soltanto se ha effettivamente contribuito, nell’ambito di un determinato appalto pubblico, alla realizzazione di un’attività di tale raggruppamento analoga a quella oggetto dell’appalto pubblico per il quale detto operatore intende dimostrare la propria capacità economica e finanziaria.

3) L’articolo 58, paragrafo 4, nonché gli

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