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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Decreto Antifrode per il Superbonus e gli altri Bonus edilizi
Sulla Gazzetta Ufficiale 11/11/2021, n. 269 è stato pubblicato il D.L. 11/11/2021, n. 157, (c.d. "Decreto Antifrode") che contiene misure volte a contrastare comportamenti fraudolenti e rafforzare i controlli sulla fruizione delle detrazioni e sulle operazioni di cessione del credito e sconto in fattura.
Il provvedimento dispone in sintesi quanto segue.
VISTO DI CONFORMITÀ ESTESO E ASSEVERAZIONE CONGRUITÀ COSTI
- Viene esteso l’obbligo del Visto di conformità anche per i casi in cui il Superbonus è utilizzato dal beneficiario direttamente in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne che nei casi in cui dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente tramite la precompilata oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (si ricorda che al momento, invece, il Visto di conformità è richiesto solo nel caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura).
- Viene inoltre esteso l’obbligo del Visto di conformità anche per i casi in cui si opta per la cessione del credito o lo sconto in fattura relativa agli altri bonus fiscali edilizi diversi dal Superbonus (elencati al comma 2, art. 121 del D.L. 34/2020).
- Viene infine previsto che in tutti i casi nei quali il contribuente intenda usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura, per tutti gli interventi agevolabili (non solo quindi per il Superbonus), è necessario acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato riferita alla congruità dei costi sostenuti, da redigersi secondo le procedure già in vigore per il Superbonus ai sensi del comma 13-bis, art. 119 del D.L. 34/2020 (in attesa che venga emanato un ulteriore decreto del Ministero della transizione ecologica chiamato a prevedere ulteriori valori di costo massimi).
Sono queste le misure di maggiore impatto operativo immediato contenute nel DL.
SOSPENSIONE COMUNICAZIONI PER LA CESSIONE DEI CREDITI
Si prevede che l’Agenzia delle entrate possa sospendere, fino a 30 giorni, l’efficacia delle cessioni del credito e delle relative comunicazioni all’Agenzia - anche successive alla prima - nel caso in cui vengano individuati determinati “profili di rischio” concernenti:
- la coerenza e la regolarità dei dati indicati;
- correlazione tra i dati dei crediti ceduti e i soggetti che intervengono nelle operazioni;
- analoghe cessioni effettuate in precedenza tra gli stessi soggetti.
anche successive alla prima, e delle opzioni inviate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, che presentano profili di rischio, ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni. Il richiamato comma 1, inoltre, circoscrive l’ambito di individuazione dei profili di rischio utilizzabili dall’Agenzia delle entrate ai fini del controllo preventivo.
Le cessioni e relative comunicazioni riacquistano efficacia in caso di esito negativo dei controlli oppure decorsi 30 giorni.
L’attuazione della suddetta procedura di controllo preventivo è demandata a uno o più provvedimenti attuativi dell'Agenzia entrate.
Si prevede inoltre che banche, istituti di credito, poste italiane e altri operatori finanziari di cui all’art. 3 del D. Leg.vo 231/2007 non acquisiscono crediti in caso di operazioni soggette alle disposizioni antiriciclaggio di cui agli artt. 35 e 42 del D. Leg.vo 231/2007 medesimo.
Ai fini dell’individuazione delle operazioni sospette, oggetto dell’obbligo di comunicazione all’UIF, è necessario tener conto dei rischi connessi con:
i)l’eventuale natura fittizia dei crediti stessi;
ii)la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita;
iii)lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’amplia platea di cedenti.
(cfr. Comunicazione UIF - Covid 19 del 11/02/2021)
CONTROLLI AGENZIA DELLE ENTRATE E PROCEDIMENTO DI RECUPERO
Viene disciplinata in dettaglio l’attività di accertamento e di recupero prevedendo che:
- si applicano le disposizioni in materia di imposte dirette (artt. 31-45 del D.P.R. 600/1973) e di IVA (artt. 51-66 del D.P.R. 633/1972);
- viene utilizzato l’atto di recupero disciplinato dai commi 421 e 422, art. 1 della L. 311/2004, al fine di recuperare sia le somme indebitamente fruite che sanzioni e interessi;
- si prevede come termine di decadenza per la notifica del suddetto atto di recupero il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
CONCORSO NELLA VIOLAZIONE DA PARTE DEL FORNITORE O CESSIONARIO DEL CREDITO
Si prevede che la fattispecie di “concorso nella violazione” di cui al comma 6, art. 121 del D.L. 34/2020, nonché l’utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare previsto dal comma 4 del medesimo art. 121 del D.L. 34/2020, sussistono anche quando il fornitore che ha applicato lo sconto o il cessionario omettano di usare l’ordinaria diligenza richiesta per evitare la partecipazione a condotte fraudolente.
In particolare ciò si verifica sempre quando:
a) il cessionario non acquisisca preliminarmente la documentazione che comprova, in capo all’originario beneficiario, l’effettivo sostenimento delle spese e l’effettiva realizzazione degli interventi;
b) risulti manifesta la non riferibilità degli interventi al soggetto che si dichiara beneficiario originario delle relative detrazioni;
c) risulti manifesta la sproporzione tra il credito d’imposta e le caratteristiche soggettive dei beneficiari.