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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Superbonus 110%, condomini e interventi trainati: chiarimenti sulle scadenze
Nota a cura di
Legislazione Tecnica Area Consulenza
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Nella disciplina del Superbonus si prevede che gli interventi c.d. “trainati”, per essere agevolabili, devono essere eseguiti “congiuntamente” con gli interventi “trainanti”.
INTERVENTI TRAINATI, SIGNIFICATO DI “ESECUZIONE CONGIUNTA” - La condizione che gli interventi trainati siano eseguiti “congiuntamente” a quelli trainanti si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati sono ricomprese nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti (si vedano: Circolare 08/08/2020, n. 24/E, punto 2.2; art. 2 del DRE, comma 5; Circolare 22/12/2020, n. 30/E, punto 4.2.2).
Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus ad interventi trainati, occorre verificare le seguenti due condizioni:
1) che le spese sostenute per gli interventi trainanti siano effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione;
2) le spese per gli interventi trainati siano effettuate nel periodo di vigenza dell’agevolazione e inoltre nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
Dal momento che - per le committenze private - vice il “principio di cassa”, per determinare il momento di sostenimento delle spese si ha riguardo alle date dei bonifici (si veda per dettagli il punto 4 della Circolare 08/08/2020, n. 24/E).
La Circolare 22/12/2020, n. 30/E, punto 4.2.6, ha anche chiarito che per dimostrare che il lavoro trainato è stato svolto tra l’inizio e la fine lavori dell’intervento trainante - se il complesso dei lavori è affidato ad una unica impresa che fattura l’intero intervento con acconti e saldi - è sufficiente un’attestazione da parte dell’impresa stessa.
SCHEMA GRAFICO - Si riporta di seguito, a ulteriore chiarimento, uno schema grafico esemplificativo. Lo schema evidenzia la linea della vigenza del Superbonus e quella dello svolgimento dei lavori (le due linee in alto più spesse). In conseguenza della scansione temporale così delineata, e del dettato normativo, vengono individuate le due finestre temporali utili per il sostenimento delle spese per gli interventi trainanti e trainati, al fine di poter usufruire del Superbonus (le due “graffe” stilizzate presenti nella parte bassa dello schema).
Nello schema, la data di inizio dei lavori per l’intervento trainante è stata voluta-mente inserita come antecedente al momento di inizio della vigenza del Superbonus (01/07/2020). Questo per rimarcare che tale agevolazione si applica - in presenza ovviamente di tutti i requisiti tecnici, soggettivi e oggettivi richiesti - anche agli interventi già in corso a tale data, per le spese sostenute nel periodo di vigenza.
SCADENZE PER ESECUZIONE INTERVENTI TRAINATI - Sotto il profilo delle scadenze temporali, per gli interventi trainati non c’è dubbio che valgano le stesse scadenze allo stato attuale previste per gli interventi trainanti (cfr. Superbonus 110%, scadenze e proroghe definitive e per le possibili proroghe in arrivo Bonus edilizi, proroghe e scadenze previste dal DDL di bilancio 2022), pur in assenza di esplicite indicazioni rinvenibili in tal senso nella normativa.
Per gli interventi trainati, infatti, la norma si limita a rinviare alle singole disposizioni che ne disciplinano l’esecuzione (per l’Ecobonus, l’art. 14 del D.L. 63/2013; per il Sismabonus, l’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986), senza prevedere scadenze specifiche ma limitandosi a disporre che l’aliquota di detrazione maggiorata al 110% sia fruibile sotto la condizione dell’esecuzione “congiunta”, sopra illustrata, ma senza prevedere alcuna ulteriore condizione o specifici termini di vigenza.
Dunque:
- per i condomini, anche in attesa che le auspicabili proroghe vengano concretizzate, anche per gli interventi trainati la scadenza è attualmente fissata al 31/12/2022;
- per gli edifici plurifamiliari di unico proprietario da due a quattro unità, invece, è prevista la scadenza al 30/06/2022, estendibile al 31/12/2022 se al 30/06/2022 si è raggiunto almeno SAL del 60%;
- per unifamiliari e unità autonome, invece, è prevista la scadenza al 30/06/2022.
Quanto sopra vale anche per il fotovoltaico, è infatti evidente che si tratta di un refuso l’indicazione nel comma 5, art. 119 del D.L. 34/2020, dove si parla ancora di 31/12/2021, dal momento che subito dopo si parla di spesa da ripartire “in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022”.