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Provv. Dirig.R. Valle D'Aosta 12/10/2017, n. 5302

Approvazione della metodologia per l'effettuazione dei controlli sugli attestati di prestazione energetica e per la selezione del campione oggetto dei controlli stessi, prevista al punto 14.6. dell'allegato A alla d.g.r. 1824/2016.
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Testo del documento

 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI

 

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia”;

vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);

vista la legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015)”, ed in particolare gli articoli 28, 29, 36, 37, 38, 39 e 41;

visto il decreto interministeriale 26 giugno 2015, concernente:

a) l’applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, ai sensi dell’

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ALLEGATO - Metodologia per l’effettuazione dei controlli sugli Attestati di Prestazione Energetica e per la selezione del campione oggetto degli stessi ai sensi della d.G.r. 1824/2016

1. Criteri generali per l’effettuazione dei controlli sugli APE

1.1. Il presente documento individua, ai sensi del punto 14.6 dell’Allegato alla d.G.r. 1824/2016, la metodologia per l’effettuazione dei controlli sugli Attestati di Prestazione Energetica validati a partire dal 1 luglio 2017 e per la selezione del campione oggetto degli stessi.

1.2. Il sistema dei controlli prevede un’articolazione su tre livelli:

a) controlli di I livello - accertamento preventivo: relativi al 100% degli APE, secondo quanto descritto al paragrafo 2;

b) controlli di I livello - accertamento documentale: relativi a tutti gli APE per i quali l’accertamento preventivo di cui alla lettera a) ha evidenziato potenziali anomalie, secondo quanto descritto al paragrafo 3;

c) controlli di II livello - verifiche tecniche ed ispezioni: secondo quanto descritto al paragrafo 4.

1.3. La somma degli APE sottoposti a controllo di cui ai punti 1.2.b) e 1.2.c), deve essere almeno pari al 2% degli APE validati nel trimestre di riferimento.

1.4. Per i controlli relativi agli APE validati fino al 30 giugno 2017 si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 23 ottobre 2015, fino a completamento degli stessi.

 

2. Controlli di I livello: accertamento preventivo

2.1. In fase di caricamento del “tracciato XML” relativo ad ogni APE sul Portale Beauclimat di cui al punto 7 della d.G.r. 1824/2016, prima della validazione definitiva dello stesso è previsto un “accertamento preventivo” di alcuni parametri significativi e la generazione di avvisi funzionali a segnalare potenziali anomalie. Il certificatore energetico può abbandonare tale operazione per correggere i dati immessi oppure validare comunque l’APE.

2.2. I parametri attualmente verificabili e i relativi algoritmi di controllo sono riportati in Tabella 1:

 

Tabella 1 - Parametri verificabili

 

N.

PARAMETRO VERIFICATO

ALGORITMO DI CONTROLLO

1

Numero unità immobiliari per le quali viene redatto l’APE

Se l’APE viene redatto per un intero edificio, il numero delle unità immobiliari di cui è composto l’edificio deve essere pari a 1.

2

Classificazione energetica per edifici di nuova costruzione

Se l’edificio per cui viene redatto l’APE si configura come una “nuova costruzione”, viene segnalata un’anomalia nel caso in cui la classe energetica dello stesso sia uguale a E, F o G.

3

Classificazione energetica per edifici esistenti non interessati da interventi di ristrutturazione importante

Se l’edificio per cui viene redatto l’APE è esistente e non è interessato da interventi di ristrutturazione importante, viene segnalata un’anomalia nel caso in cui la classe energetica dello stesso sia uguale a A4, A3, A2 o A1.

4

Indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EPgl,nren)

Viene segnalata un’anomalia nel caso in cui l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EPgl,nren) sia superiore a 1500 kWh/m2a.

5

Rapporto tra superficie disperdente e volume lordo riscaldato (S/V)

Viene segnalata un’anomalia nel caso il valore del rapporto tra superficie disperdente e volume lordo riscaldato (S/V

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