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Deliberaz. G.R. Valle D'Aosta 04/10/2021, n. 1249

Approvazione delle disposizioni previste dal titolo III, capo II, della l.r. 13/2015 (legge europea regionale 2015), in materia di certificazione energetica degli edifici, e della modalità per l'effettuazione dei controlli sugli attestati di prestazione energetica, a decorrere dal 1° gennaio 2022, in sostituzione della deliberazione n. 1824/2016 e del provvedimento dirigenziale n. 5302/2017.
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Testo del documento

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia);

vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia e s.m.i;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (“Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”);

visto il decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa, recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del d.lgs. 192/2005, con relativi allegati 1 (e rispettive appendici A e B) e 2;

visto il decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del d.lgs. 192/2005, con relativi allegati 1, 2 e 3;

richiamato il decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante “Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” (di seguito denominato “D.M. Linee guida”);

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Allegato A - CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI GESTIONE DEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE BEAUCLIMAT

1. Oggetto e finalità

1.1. Le presenti disposizioni definiscono, in applicazione del titolo III, capo II, della l.r. 13/2015 e in coerenza con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia”, e con il decreto interministeriale 26 giugno 2015 ”Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 - Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” (di seguito denominato “D.M. Linee guida”), il sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici ed in particolare:

a) gli obblighi di dotazione, rilascio e affissione dell’attestato di prestazione energetica (di seguito denominato “APE”), come definito al punto 2.1, lettera a);

b) le metodologie di calcolo per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della l.r. 13/2015, da utilizzare ai fini della certificazione energetica;

c) il numero, l’articolazione e le caratteristiche delle classi energetiche degli edifici;

d) il modello di APE e i relativi criteri di validità;

e) le modalità e gli strumenti per la redazione dell’APE e per la sua validazione attraverso il Portale Beauclimat come definito al punto 2.1, lettera h);

f) gli importi del contributo da richiedere per ogni APE in fase di validazione del medesimo sul Portale Beauclimat, ai sensi dell’articolo 39, comma 6, della l.r. 13/2015;

g) il modello di targa energetica e le relative modalità di utilizzo;

h) il modello di Attestato di qualificazione energetica (di seguito denominato “AQE”) e di annuncio immobiliare, come definito al punto 2.1, lettera b);

i) gli adempimenti relativi al Sistema informativo sugli attestati di prestazione energetica (di seguito denominato “SIAPE”) previsto a livello nazionale;

j) le modalità di effettuazione dei controlli di cui all’articolo 61, comma 1, lettera c), della l.r. 13/2015 e i casi di non correttezza formale e sostanziale di cui all’articolo 62, comma 3, della medesima legge.

 

2. Definizioni

2.1. Ai soli fini dell’applicazione delle presenti disposizioni, valgono le definizioni riportate all’articolo 2 del d.lgs. 192/2005 e al relativo allegato A, nonché le seguenti ulteriori definizioni:

a) attestato di prestazione energetica (APE): documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio o di un’unità immobiliare, classificandone, con una scala da A4 a G, le prestazioni energetiche;

b) attestato di qualificazione energetica (AQE): documento predisposto e asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio, nel quale sono riportati i dati previsti dal format di cui all’Appendice D del D.M. Linee guida;

c) catasto energetico regionale (CER): banca dati del sistema energetico regionale, prevista dall’articolo 27, comma 5, lettera a) della l.r. 13/2015, nella quale confluiscono gli attestati di prestazione energetica, i dati contenuti nei libretti di impianto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013), quelli relativi ai controlli sugli impianti termici, nonché i dati necessari alla valutazione dei consumi energetici reali;

d) catasto impianti termici della Valle d’Aosta (CIT-VDA): sistema informativo attraverso il quale la Regione gestisce, per il tramite del Centro Osservazione e Attività sull’energia (di seguito “COA energia”) i dati, nell’ambito del CER relativi agli impianti termici presenti sul territorio regionale;

e) codice identificativo dell’impianto termico (codice catasto CIT-VDA): codice numerico che individua in modo univoco un impianto termico e che viene riportato su tutta la documentazione inerente all’impianto stesso;

f) codice identificativo dell’attestato di prestazione energetica (codice APE): codice alfanumerico che individua in modo univoco un APE, attribuito allo stesso dal certificatore a seguito dell’acquisto tramite il Portale Beauclimat;

g) decreto interministeriale 26 giugno 2015 (D.M. Linee guida): adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;

h) Portale Beauclimat: sistema informativo attraverso il quale la Regione gestisce, per il tramite del COA energia, il sistema di certificazione energetica Beauclimat (il cui logo identificativo è riportato in Appendice A) e che comprende il catasto degli APE;

i) struttura regionale: Struttura sviluppo energetico sostenibile dell’Assessorato Sviluppo economico, formazione e lavoro;

j) superficie utile totale: esclusivamente per le finalità di cui al punto 3.2, lettera a), e ai punti 4.6. e 4.7., si intende la superficie urbanistica, come definita al paragrafo G, punto 8, della deliberazione del Consiglio regionale 517/XI/1999;

k) File in formato .xml: si intende il file esportato dai software commerciali nel formato “esteso” riportante, oltre alle informazioni contenute nell’APE, anche una serie di dati di input (caratteristiche dell’edificio) e di output (risultati di calcolo intermedi e finali).

 

3. Ambito di applicazione e disposizioni generali sulla certificazione energetica

3.1. La certificazione energetica di un edificio prevede la valutazione dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione estiva e invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l’illuminazione artificiale, gli impianti ascensori e le scale mobili, riferita ad un uso standard dello stesso, con attribuzione di una classe energetica, e la conseguente redazione dell’APE di cui al punto 5.

3.2. Ai sensi dell’articolo 36, comma 2, della l.r. 13/2015 e dell’Appendice A al D.M. Linee guida, le presenti disposizioni si applicano a tutti gli edifici ubicati sul territorio regional

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Allegato B - MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI CERTIFICATORI ENERGETICI, DI REGISTRAZIONE DEI NOTAI E DI AUTORIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PER CERTIFICATORI ENERGETICI

1. Soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di prestazione energetica (APE) sul territorio regionale e relativo elenco pubblico regionale

1.1. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13, le presenti disposizioni definiscono le modalità di gestione del sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati al rilascio dell’APE degli edifici (di seguito certificatori energetici), volto a garantire il possesso dei requisiti individuali previsti dall’articolo 2, commi 3 e 4, del DPR 16 aprile 2013, n. 75.

1.2. Ai fini del rispetto dei requisiti individuali di cui al punto 1.1, sono riconosciuti i corsi di formazione conformi ai contenuti minimi definiti nell’allegato 1 del DPR 75/2013 ed erogati:

a) dalla Regione o da soggetti erogatori, privati o pubblici, di ambito regionale, in conformità con quanto previsto ai punti 2 e 3;

b) da soggetti autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del medesimo decreto;

c) da altre regioni o province autonome o da soggetti di ambito regionale autorizzati dalle predette regioni e province autonome e da queste riconosciuti.

1.3. I soggetti ritenuti idonei, previo procedimento di riconoscimento di cui al punto 5, vengono inseriti nell’elenco pubblico regionale dei certificatori energetici e accedono all’area riservata del Portale Beauclimat.

1.4. L’istruttoria di riconoscimento dei certificatori energetici e la gestione dell’elenco di cui al punto 1.3 sono in capo al COA energia, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettere i) e j), della l.r. 13/2015.

1.5. Ai sensi dell’articolo 65, comma 1, della l.r. 13/2015, i certificatori energetici già abilitati ai sensi delle leggi regionali 18 aprile 2008, n. 21, e 1° agosto 2012, n. 26, sono di diritto riconosciuti e inseriti nell’elenco dei certificatori energetici di cui al punto 1.3.

1.6. L’elenco regionale dei certificatori energetici, che ne riporta in particolare i dati identificativi e di contatto, è consultabile on-line sul Portale Beauclimat e accessibile anche dal canale tematico “Energia” del sito internet istituzionale della Regione.

1.7. I certificatori energetici sono tenuti ad aggiornare i propri “Dati personali” nell’area riservata del Portale Beauclimat e a comunicare tempestivamente al COA energia, a mezzo PEC, l’eventuale perdita, anche temporanea, dei requisiti individuali di cui al punto 1.1.

1.8. Nel caso di perdita, anche temporanea, dei requisiti individuali di cui al punto 1.1, i certificatori energetici sono sospesi dall’elenco regionale fino ad eventuale regolarizzazione della propria posizione.

1.9. Il COA energia gestisce l’aggiornamento dell’elenco regionale dei certificatori energetici provvedendo a:

a. inserire i nuovi soggetti abilitati;

b. sospendere, anche in esito ai controlli di cui al punto7 lettera a), i certificatori di cui al punto 1.8;

c. revocare l’abilitazione in caso di decesso o di eventua

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Allegato C - MODALITÀ DI GESTIONE DEI CONTROLLI SUGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)

1. Criteri generali per l’effettuazione dei controlli sugli APE

1.1. Ai sensi dell’articolo 61, comma 1, lettera c), della l.r. 13/2015, coerentemente con l’articolo 5 del D.M. Linee guida, la struttura regionale definisce le attività necessarie per l’effettuazione dei controlli volti a verificare la regolarità formale e la correttezza tecnica degli APE e l’osservanza degli adempimenti ad essi correlati.

1.2. Ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettera l) della l.r. 13/2015, la struttura regionale si avvale del COA energia per l’organizzazione e la gestione del sistema dei controlli di cui al punto precedente; a tal fine, il COA energia individua al suo interno il responsabile del procedimento e il responsabile dell’istruttoria.

1.3. Nell’ambito delle sopra citate attività, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b) della l.r. 13/2015, il COA energia si avvale, a sua volta, dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) per l’effettuazione delle verifiche tecniche e delle ispezioni relative agli APE, tramite espressione di un parere tecnico vincolante da rendere a Finaosta S.p.A.; ARPA, in relazione alle proprie competenze, individua internamente il responsabile dell’istruttoria.

1.4. Per l’effettuazione dei controlli di cui al punto 1.3 ARPA può avvalersi anche di risorse professionali esterne abilitate al rilascio dell’APE ai sensi dell’articolo 41 della l.r. 13/2015.

1.5. É fatto divieto ai soggetti di cui al punto 1.4. di svolgere contestualmente l’attività di certificatore energetico per gli edifici ubicati nel territorio regionale. In caso di compresente iscrizione all’elenco regionale dei certificatori energetici, l’esercizio dell’attività di controllo è consentita solo a seguito di sottoscrizione di apposita istanza di sospensione dalla potestà di rilascio di APE, trasmessa dal soggetto interessato al COA energia.

1.6. Nell’effettuazione dei controlli di cui al punto 1.3, i soggetti incaricati devono garantire indipendenza e imparzialità di giudizio, così come previsto per i certificatori energetici al punto 12 dell’Allegato A.

1.7. I controlli sono articolati su tre livelli:

a) accertamento preventivo: algoritmi automatici di controllo, relativi al 100% degli APE, volti ad individuare potenziali anomalie prima della validazione dell’Attestato di Prestazione Energetica, secondo quanto descritto al punto 2;

b) accertamento documentale: controlli interni, relativi a tutti gli APE per i quali l’accertamento preventivo di cui alla lettera a) ha evidenziato potenziali anomalie, propedeutici alla selezione del campione da sottoporre ai controlli di cui alla lettera c), secondo quanto descritto al punto 2;

c) verifiche tecniche ed ispezioni: controlli tecnici sui dati utilizzati nel modello di calcolo, secondo quanto descritto al punto 3.

1.8. Il numero dei controlli di cui al punto 1.7, lettera c), deve essere pari almeno al 2% degli APE validati nell’anno di riferimento.

 

2. Modalità di svolgimento degli accertamenti preventivi e documentali

2.1. In fase di caricamento del “tracciato XML” relativo ad ogni APE sul Portale Beauclimat di cui al punto 7. dell’Allegato A alla presente deliberazione, prima della validazione definitiva dello stesso, è previsto un “accertamento preventivo” automatico di alcuni parametri significativi e la generazione di avvisi funzionali a segnalare potenziali anomalie. Il certificatore energetico può abbandonare tale operazione per correggere i dati immessi oppure validare comunque l’APE.

2.2. L’elenco dei parametri verificabili in fase di “accertamento preventivo” e i relativi algoritmi di controllo sono riportati in Appendice A.

2.3. A cadenza bimestrale, il COA energia estrae dal Portale Beauclimat tutti gli APE per i quali l’accertamento preventivo di cui al punto 2.1 ha segnalato potenziali anomalie e li sottopone ad accertamento documentale, cioè verifica, per quanto riscontrabile dalla lettura dei files .xml, l’effettiva sussistenza delle potenziali anomalie segnalate dal sistema, in particolare in riferimento alle anomalie 1, 3, 4 e 5.

2.4. Ogni estrazione è relativa all’insieme degli APE che sono stati validati dai certificatori energetici nell’apposita sezione del Portale Beauclimat nel “bimestre di riferimento” precedente all’estrazione.

2.5. In esito all’accertamento documentale di cui al punto 2.3, il COA energia attribuisce ad ogni APE un “punteggio di criticità”, dato dalla somma dei pesi (come riportati in Appendice A) di tutte le anomalie riscontrate per quell’APE. Nel caso in cui una o più anomalie non vengano confermate, le stesse non concorrono alla definizione del punteggio.

2.6. Il COA energia seleziona

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