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D. Dir.R. Veneto 13/10/2021, n. 391

Approvazione del nuovo modello regionale del simbolo distintivo di classificazione delle strutture ricettive complementari: case per vacanze (art. 31 della L.r. n. 11 del 2013 s.m.i. e DGR n. 419 del 31 marzo 2015 s.m.i.. Revoca del Decreto n. 27 del 15 giugno 2016.
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Testo del documento

 

Il Direttore

 

PREMESSO CHE

- la l.r. 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" disciplina all'articolo 31 la classificazione delle strutture ricettive, ivi comprese quelle complementari, quali le case per vacanze, così come definite dall'articolo 27 della citata l.r.;

- ai sensi dell'articolo 31, comma 3, lettera e) della citata legge regionale, la Giunta regionale, con provvedimento, definisce: "il modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo della classificazione delle altre strutture ricettive e delle sedi congressuali";

- in data 24 aprile 2015 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) la DGR n. 419 del 31 marzo 2015, con oggetto: "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast." che successivamente è stata modificata dalle Deliberazioni della Giunta regionale n. 498/2016, 780/2016 e n. 989/2018;

CONSIDERATO CHE

- con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 419 del 31 marzo 2015, Allegato A, articolo 10 "Simboli distintivi delle strutture complementari", sono state approvate le direttive relativamente alla realizzazione del simbolo grafico distintivo delle strutture ricettive complementari, tra le quali sono comprese le case per vacanze;

- le strutture ricettive, tra cui le case per vacanze, ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale n. 11 del 2013 e s.m.i, devono esporre, in modo ben visibile all'esterno, il segno distintivo della classe assegnata, realizzato in conformità al modello regionale di cui al comma 3, lettera e) del citato articolo;

- i titolari delle strutture ricettive, tra cui le case per vacanze, che non espongono o espongono in modo non visibile al pubblico il segno distintivo della classe assegnata, sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00= a euro 2.000,00= ai sensi della lettera e) del comma 3 dell'articolo 49 della l. r. n. 11 del 2013;

- a decorrere dal 24 aprile 2015, ai sensi dell'abrogato comma 7 dell'articolo 50 della l.r. n. 11/2013 s.m.i. e dell'articolo 11 dell'Allegato A della DGR n. 419/2015 s.m.i., tutte le case per vacanze sia quelle di nuova apertura, sia quelle regolarmente esercitate come strutture ricettive turistiche extralberghiere in vigenza della l.r. n. 33/2002, devono essere classificate in conformità alla citata DGR;

- in particolare le seguenti tipologie di strutture ricettive quali: case per ferie, centri vacanze per ragazzi, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità, centri soggiorno studi, foresterie per turisti già regolarmente esercitate in vigenza della l.r. n. 33/2002 devono classificarsi come case per vacanze in conformità alla citata DGR;

- nel punto n. 10 del deliberato della citata DGR n. 419/2015 s.m.i. si autorizza il Direttore della Sezione regionale Turismo, con proprio decreto, ad individuare il modello regionale del simbolo grafico per esporre il segno distintivo di clas

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Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

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