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11/10/2021

Nozione di volumetria e superficie utile ai fini paesaggistici

Secondo la Corte di Cassazione, la realizzazione di nuovi volumi urbanisticamente irrilevanti può costituire un illecito paesaggistico.

L’art. 181, D. Leg.vo 42/2004, comma 1-ter, lett. a), consente l’accertamento di compatibilità paesaggistica (con applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria e non di quella penale) per i lavori realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati.
Nel caso di specie si trattava della abusiva realizzazione di un manufatto (box) che occupava una superficie di mq. 29 e sviluppava una volumetria di mc. 80, stabilmente ancorato alla sottostante platea di cemento e destinato al ricovero di equini.
La domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica era stata accolta dalla Commissione provinciale per il paesaggio sul rilievo che la volumetria, trattandosi di costruzione accessoria al deposito agricolo e di limitate dimensioni, non è urbanisticamente rilevante ai sensi della legislazione urbanistica locale, sicché l’intervento non avrebbe determinato creazione di superfici utili o volumi ai sensi del suddetto art. 181, D. Leg.vo 42/2004.

NOZIONE DI VOLUMETRIA E SUPERFICI UTILI - La Corte d’Appello e poi la Corte di Cassazione (sentenza 27/09/2021, n. 34585) hanno invece ritenuto di disattendere tale delibera sulla base dell’orientamento secondo il quale ai fini della qualificazione del reato paesaggistico ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'art. 181, comma 1, D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42, la nozione di "volumetria" - al pari di quella di “superficie utile” - deve essere individuata prescindendo dai criteri applicabili per la disciplina urbanistica, dovendo invece essere considerato l'impatto dell'intervento sull'originario assetto paesaggistico del territorio.
La Suprema Corte ha inoltre precisato che il rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica non determina automaticamente la non punibilità dei reati paesaggistici, in quanto compete sempre al giudice l'accertamento dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'applicazione del c.d. "condono ambientale" previsto dall’art. 181, D. Leg.vo 42/2004 (commi 1-ter e 1-quater).

In altri termini, la creazione di un nuovo volume può essere irrilevante sul piano urbanistico (come, ad esempio, un volume tecnico - vedi TAR Toscana, sez. II, 17 giugno 2019, n. 885), ma non sul piano paesaggistico, comportando comunque la punibilità del reato.

PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO - Sulla richiesta volta ad ottenere l’applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto, la Corte ha infine precisato che la limitata volumetria sviluppata dal manufatto non costituisce di per sé argomento risolutivo favorevole.
Ed infatti ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis del codice penale nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio:
- la destinazione dell'immobile,
- l'incidenza sul carico urbanistico,
- l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria,
- il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni,
- l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti,
- la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso,
- il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente,
- le modalità di esecuzione dell’intervento (vedi anche C. Cass. pen. 09/05/2016, n. 19111).
Poiché nel caso di specie il diniego non era stato adeguatamente motivato, i giudici di legittimità hanno rinviato alla Corte d’Appello per una valutazione sulla base dei suddetti parametri.

Dalla redazione