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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Economia e Fin. 24/09/2012
D. Min. Economia e Fin. 24/09/2012
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[Premessa]IL MINISTRO DELL’ECONOMIAE DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 R e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 9, commi 3-bis e 3-ter in materia di certificazione dei crediti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti; Visto il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 R, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed, in particolare, l'art. 12, commi 11-quater ed 11-quinquies, concernenti l'estensione dell'istituto della certificazione alle amministrazioni statal |
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Art. 1 - (Modifiche al D.M. 22 maggio 2012)1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 R, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 giugno 2012, n. 143 recante "Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali", gli allegati 1, 1-bis, 2 e 2-bis sono sostituiti dagli allegati 1, 1-bis, 2 e 2-bis al presente decreto e sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 2, la parola "sessanta" è sostituita con la parola "trenta"; b) all'articolo 2, comma 4, aggiungere il seguente periodo: "In tal caso, l'eventuale cessione del credito potrà essere effettuata solo per l'importo corrispondente all'ammontare del credito indicato nella certificazione, decurtato delle somme relative all'accertata inadempienza." c) all'articolo 2, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente "4-bis. Laddove previsto, il versamento di cui all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve essere effettuato entro 12 mesi dal rilascio della certificazione."; d) all'articolo 2, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Tra i debiti di cui al periodo precedente non rientrano le somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."; e) all'articolo 2, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente |
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Art. 2 - (Delega alla banca o all'intermediario finanziario)1. L'impresa creditrice può delegare una banca o un intermediario finanziario abilitato ai sen |
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Allegato 1 - Istanza per il rilascio della certificazione dei crediti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioniParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 1-bis - Istanza per la nomina di un commissario ad acta per l'acquisizione della certificazione del credito di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioniParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 2 - Certificazione dei crediti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioniParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 2-bis - Certificazione dei crediti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioniParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 4 – Modello per mandato ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 maggio 2012 e successive modifiche e integrazioniParte di provvedimento in formato grafico |
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