Responsabilità penale per mancata esposizione del cartello di cantiere | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : FL6616

Flash news del
29/09/2021

Responsabilità penale per mancata esposizione del cartello di cantiere

Chiarimenti della Corte di Cassazione sulla violazione dell’obbligo di esposizione del cartello di cantiere in caso di opere soggette a SCIA.

Nel caso di specie il ricorrente contestava la condanna per omessa esposizione del cartello di cantiere con riferimento alla realizzazione di un’opera assentibile mediante SCIA. In particolare sosteneva che il regolamento comunale, pur disciplinando l’obbligo di collocazione del cartello, non contemplava espressamente la SCIA quale titolo abilitante connesso a tale obbligo. Evidenziava inoltre la sua qualità di mero committente dei lavori, per i quali si era affidato a professionisti del settore.

CONFIGURABILITÀ DEL REATO - In proposito C. Cass. pen. 10/08/2021, n. 31356 ha ricordato che, secondo la giurisprudenza, la violazione dell'obbligo di esporre il cartello indicante gli estremi del titolo abilitativo, qualora prescritto dal regolamento edilizio, è punita dall'art. 44, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. a), ed è configurabile indipendentemente dal fatto che l'intervento edilizio sia assoggettato a permesso di costruire oppure a SCIA. Secondo la Corte infatti la fattispecie penale residuale contenuta nella citata lett. a) (salva l'ipotesi dei lavori in parziale difformità) si riferisce a qualsiasi tipo di inosservanza delle previsioni normative, di pianificazione e regolamentari, non richiedendo che per l’intervento sia previsto il permesso di costruire (o una SCIA ad esso alternativa) piuttosto che una semplice SCIA.
Ne consegue che la violazione penale sussiste ogni qual volta il regolamento edilizio preveda l'apposizione del cartello, anche se il titolo rilasciato non sia il permesso di costruire.

SOGGETTI RESPONSABILI - Secondo la Corte inoltre, l’obbligo di esposizione del cartello si rivolge, oltre che al titolare del permesso di costruire, al costruttore e direttore dei lavori, anche al committente, essendo detti soggetti responsabili, stante il principio ricavabile dall'art. 29, comma 1, D.P.R. 380/2001, di conformarsi alle previsioni urbanistiche ed esecutive risultanti dalla normativa, dalla pianificazione e dal titolo edilizio.
Ne consegue che il committente-proprietario, autonomamente responsabile per legge, non può legittimamente abdicare al proprio obbligo di osservanza semplicemente facendo leva sul fatto di avere affidato i lavori e persona esperta e competente come appunto il direttore dei lavori, non essendo tale solo fatto sufficiente a far venire meno la culpa in vigilando incombente sul committente stesso (v. C. Cass. pen. 22/09/2015, n. 38380C. Cass. pen. 11/07/2013, n. 29730).

Dalla redazione