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Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Dirig.R. Lombardia 23/09/2021, n. 12584
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Testo del documento
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RIFIUTI E TUTELA AMBIENTALE
Visti: − il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale»; − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26: «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»; − il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108; Visto in particolare l’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/06, relativo alla cessazione della qualifica del rifiuto (c.d. «end of waste»), che al comma 3, come modificato dal d.l. n. 77/2021 reca: «In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente, che includono: a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero; b) processi e tecniche di trattamento consentiti; c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario; |
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