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Regolam. R. Puglia 06/09/2021, n. 7

Istituzione del Reddito energetico regionale.
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Titolo I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l’attuazione della Legge Regionale 9 agosto 2019 n. 42 “Istituzione del Redd

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) per nucleo familiare si intende il nucleo familiare del beneficiario della misura, anche composto da una sola persona, come definito dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, e risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU);

b) per richiedente si intende il componente del nucleo familiare in possesso dei requisiti di accesso di cui all’articolo 4 della legge regionale, che presenta la domanda di accesso alla misura del Reddito energetico regionale; il richiedente coincide con il soggetto beneficiario e, qualora lo stesso non sia il sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE, è tenuto ad in

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Art. 3 - Principi di funzionamento del Reddito energetico regionale

1. Ai fini della presente disciplina, ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 42/2019, il Reddito energetico regionale incentiva l’acquisto e l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili, da parte dei soggetti beneficiari di cui all’articolo 4 del presente regolamento, attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore dei soggetti beneficiari. L’importo concesso non è erogato al richiedente ma all’operatore economico iscritto nell’Elenco di cui all’articolo 12, a cui il soggetto si è rivolto.

2. Gli utenti beneficiari della misura hanno diritto all’autoconsumo gratuito dell’energia elettrica e termica prodotta attraverso gli impianti. L’utente beneficiario ha l’obbligo di sottoscrivere una convenzione con il GSE per l’attivazione del servizio di Scambio Sul Posto dell’energia elettrica prodotta dai suddetti impianti o

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Art. 4 - Beneficiari

1. Possono accedere alla misura del Reddito energetico regionale le seguenti categorie di beneficiari residenti in uno dei comuni della Regione Puglia:

a) i clienti finali e titolari di punti di consegna dell

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Art. 5 - Obblighi del beneficiario

1. Pena la decadenza dal beneficio, ai sensi dell’art 5 comma 2 della l.r. 42/2019 l’utente beneficiario ha l’obbligo di sottoscrivere due distinte convenzioni. Una convenzione con il GSE per l’attivazione del servizio di Scambio Sul Posto dell’energia elettrica prodotta dagli impianti o di altro meccanismo di valorizzazione dell’energia prodotta e/o immessa in rete nel caso tale servizio dovesse venire meno e una convenzione con la Regio

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Art. 6 - Rapporti tra la Regione e i beneficiari del Reddito energetico regionale

1. I rapporti tra la Regione e i beneficiari della misura sono regolati da una convenzione, la quale ha in particolare ad oggetto:

a) l’obbligo del beneficiario nei confronti del GSE di attivare e mantenere per la durata prevista il servizio di Scambio Sul Posto o altro meccanismo di valorizzazione dell’energia in caso di evoluzione dello Scambio Sul Posto, a pena della decadenza dal beneficio e del risarcimento di ogni danno patito dalla Regione;

b) l’obbligo del beneficiario di cedere alla Regione o di conferire ad essa la delega irrevocabile/procura irrevocabile all’incasso dei crediti maturati nei confronti del GSE in ragione del servizio di Scambio Sul Posto o di altro meccanismo, per la durata di almeno 20 anni a decorrere dall’entrata in esercizio dell’impianto, fatte salve le ipotesi di decadenza dal beneficio;

c) l’assenso e liberatoria del beneficiario (e degli altri comproprietari o contitolari dei diritti reali sull’immobile) a permettere l’accesso ai dati e gli impianti al personale della Regione Puglia o da essa delegato;

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Art. 7 - Rapporti tra la Regione e il Gestore Servizi energetici

1. Nel rispetto di quanto previsto dall’atto di indirizzo del MISE del 29/10/2009, la Regione Puglia e il GSE sottoscrivono un apposito Protocollo di intesa/Convenzione finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale, al fine di avviare il Reddito energetico regionale e di conseguire gli obiettivi comuni volti a favorire lo svi

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Titolo II - Funzionamento della misura Reddito energetico regionale
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Art. 8 - Requisiti di accesso

1. Con riferimento alle categorie di cui alla lettera a) e b) del comma 1 dell’articolo 4 del presente regolamento, l’accesso al beneficio è riservato alle persone fisiche, titolari di utenze residenziali domestiche che, con riferimento all’intero nucleo familiare di cui all’art. 2 comma 1 lettera a del presente regolamento abbiano i seguenti requisiti:

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Art. 9 - Modalità di presentazione delle domande

1. Con apposito provvedimento della struttura regionale competente è approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di prenotazione per l’accesso al Reddito energetico, nonché lo schema della domanda e i relativi allegati e le linee guida per la rendicontazione delle risorse da parte di ciascun beneficiario.

2. Le domande di prenotazione per l’accesso al Reddito energetico devono essere presentate in modalità esclusivamente telematica entro il termine indicato nell’Avviso pubblico. Le domande di prenotazione del contributo sono redatte secondo lo schema allegato all’Avviso, sono presentate dagli operatori di cui all’art. 12 unitamente agli allegati previsti dall’Avviso e dai commi seguenti. Nel caso in cui i richiedenti siano titolari di diritti reali minori, la domanda di accesso al beneficio, a pena di esclusione, deve essere corredata dall’atto di adesione e di autorizzazione all’installazione degli impianti sottoscritto dal proprietario dell’unità immobiliare (unitamente alla dichiarazione comprovante la proprietà dell’unità abitativa), il quale si obbliga, in caso di assegnazione del beneficio, a sottoscrivere, congiuntamente all’assegnatario del beneficio e titolare del diritto reale di godimento, la convenzione successiva alla cessione gli impianti, con l’assunzione dell’obbligo di subentrare negli impegni del beneficiario in caso di cessazione del diritto reale di godimento di quest’ultimo.

3. Con riferimento alla categoria di cui alla lettera b) comma 1 dell’art. 4, le domande devono essere corredate a

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Art. 10 - Istruttoria, verifica e valutazione delle domande

1. L’individuazione dei beneficiari avviene mediante procedure trasparenti, imparziali, non discriminatorie promosse dalla Regione previa pubblicazione di apposito Avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale, per almeno 90 giorni, assicurando ogni ulteriore forma di adeguata pubblicità.

2. Ulteriori avvisi potranno essere emanati in ragione delle disponibilità economiche del Fondo, ferma la possibilità di procedere allo scorrimento delle domande già presentate nel caso di precedente esaurimento dei fondi, purché non siano trascorsi oltre 18 mesi dalla presentazione della domanda. Gli avvisi sono s

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Art. 11 - Iter istruttorio

1. L’iter istruttorio di ogni singola proposta progettuale si conclude entro il termine previsto dall’Avviso decorrente dal giorno successivo alla ricezione della domanda, ovvero dal giorno successivo alla ricezione delle eventuali integrazioni richieste.

2. L’iter è strutturato come di seguito indicato:

a) verifica di ammissibilità della domanda;

b) valutazione ed attribuzione del punteggio.

3. La verifica di ammissibilità formale è finalizzata ad accertare, secondo quanto disposto dal presente Regolamento:

a) la completezza e la regolarità formale della domanda e dei relativi allegati;

b) il rispetto delle modalità e dei termini per la presentazione della domanda e dei relativi allegati;

c) la ricorrenza dei requisiti di accesso di cui all’articolo 8 del presente regolamento.

Sarà, pertanto, ritenuta inammissibile la domanda:

- non corre

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Art. 12 - Elenco degli operatori economici abilitati agli interventi di installazione degli impianti

1. La struttura regionale competente, previa pubblicazione di apposito avviso, predispone l’Elenco degli operatori economici dichiaranti il rispetto dei requisiti o l’assunzione degli impegni abilitanti alla realizzazione degli interventi di installazione degli impianti di cui alla misura di cui all’articolo 1. Tale Elenco è aggiornato con cadenz

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Art. 13 - Adempimenti degli operatori economici abilitati per l’installazione degli impianti

1. Il sopralluogo sul sito di installazione gli impianti è obbligatorio per l’operatore. Ai fini della predisposizione del preventivo, l’operatore è tenuto ad effettuare un sopralluogo presso il sito del beneficiario per verificare la corrispondenza del prodotto offerto a parametri quali: potenza installabile, producibilità dell’impianto, superficie a disposizione, esposizione e inclinazione, superfici di copertura disponibili, assenza di ombreggiamenti in tutte le stagioni, tipologia di componenti utilizzati, componenti per il controllo remoto.

2. Gli operatori economici abilitati agli interventi di installazione degli impianti sono tenuti a fornire agli utenti beneficiari della misura un preventivo degli interventi da realizzare. Nel caso in cui il richiedente abbia accesso alla misura, il contributo economico è direttamente corrisposto all’operatore economico abilitato scelto dal beneficiario, dopo l’espletamento degli adempimenti di cui all’art. 19 del presente regolamento.

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Art. 14 - Adempimenti degli operatori economici al termine dell’installazione

1. Alla conclusione delle attività di installazione è onere dell’operatore:

a) provvedere alla raccolta, trasporto, smaltimento ed eventuale riutilizzo del materiale di risulta derivante dall’installazione degli impianti in osservanza delle vigenti disposizioni normative in materia di gestione dei rifiuti e igienico-sanitaria;

b) verificare il corretto funzionamento e la sicurezza degli impianti e di tutti gli elementi che lo compongono e predisporre tutta la documentazione necessaria alla connessione dell’impianto in rete nelle modalità previste dal Gestore di rete locale;

c) comunicare al beneficiario la data di conclusione dell’attività di installazione e di collaudo.

2. L’operatore fornisce ai beneficiari i seguenti elaborati in formato cartaceo ed elettronico:

a) progetto redatto e so

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Art. 15 - Caratteristiche tecniche degli impianti dei beneficiari del Fondo

1. Gli impianti posti a disposizione delle utenze beneficiarie devono possedere i seguenti requisiti minimi:

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

MODULI

- Rendimento: > 17,5%

- Decadimento potenza erogata: <10% dopo 10 anni e <20% dopo 25 anni

- Tolleranza solo positiva sulla potenza di picco

- Perdita di potenza massima o nominale con la temperatura <= -0,38%/°

- Resistenza al carico statico anteriore minima 5.400 Pa

- Garanzia di prodotto: >= 10 anni

- Marchio CE

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Art. 16 - Assicurazione e Manutenzione

1. Con il contratto di assicurazione e manutenzione, incluso nella fornitura dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico o micro eolico) , l’operatore economico deve garantire i servizi di:

- assicurazione tramite polizza “all risks” di durata ventennale a favore del beneficiario che includa i rischi di eventi naturali, i guasti macchine e fenomeno elettrico con franchigie massime pari al 10% del valore dell’impianto e il costo della manodopera per la sostituzione

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Art. 17 - Sistema di telecontrollo

1. I servizi di telecontrollo e raccolta dei dati di produzione e consumo sono acquisiti da parte della Struttura regionale competente mediante procedure a evidenza pubblica, con oneri a carico

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Art. 18 - Decadenza e revoca del beneficio

1. Costituiscono cause di decadenza dal beneficio:

a) rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;

b) mancanza anche di uno solo dei requisiti di accesso di cui all’articolo 8;

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Art. 19 - Modalità di erogazione del finanziamento

1. Entro 150 giorni dall’accettazione della prenotazione del contributo, il beneficiario tramite l’operatore economico trasmette alla struttura regionale competente la richiesta di erogazione del finanziamento, unitamente alla documentazione di seguito indicata:

a) il progetto;

b) le certificazioni riferite all’impianto;

c) il collaudo di tutti gli interventi previsti ivi compresi quelli che hanno dato titolo a punteggi premiali;

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Art. 20 - Entrata in vigore e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione sul BURP.

2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della l.r. 42/2019, la struttura regionale

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