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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 02/08/2021, n. 19
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- L.R. 02/12/2021, n. 34
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Titolo I - Principi generali |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, degli articoli 45, secondo comma, e 117, quarto comma, della Costituzione, riconosce la funzione sociale e il ruolo economico dell'artigianato nel territorio marchigiano e ne promuove lo sviluppo, la valorizzazione e la t |
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Art. 2 - Ambito di applicazione1. Le disposizioni di questa legge si applicano alle imprese artigiane come definite al Titolo II, Capo I. |
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Titolo II - Stato giuridico dell'Impresa artigiana |
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Capo I - Disciplina giuridica dell'impresa artigiana |
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Art. 3 - Definizione di imprenditore artigiano1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena r |
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Art. 4 - Definizione di impresa artigiana1. È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano, è in possesso dei seguenti requisiti: a) ha per scopo prevalente lo svolgimento di un' |
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Art. 5 - Esercizio dell'impresa artigiana1. L'impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale. 2. L'impresa artigiana può essere esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che: a) nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3; |
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Art. 6 - Limiti dimensionali1. L'impresa artigiana può avvalersi della prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti: a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a ventidue a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di nove dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a dodici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; |
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Art. 7 - Consorzi e società consortili1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in una separata sezione dell'albo de |
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Art. 8 - Albo regionale delle imprese artigiane1. Le imprese in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 e i consorzi e le società consortili di cui all'articolo 7 sono tenuti ad iscriversi all'albo regionale delle imprese artigiane, di seguito denominato Albo. All'interno dell'Albo sono individuate apposite sezioni separate, nelle quali sono iscritti rispettivamente: a) i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, così come previsto dal comma 1 dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato); |
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Art. 9 - Effetti dell'iscrizione all'Albo1. L'iscrizione all'Albo è condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane. |
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Art. 10 - Procedure a richiesta di parte1. L'iscrizione nell'Albo, le modifiche e le cancellazioni sono determinate dalla presentazione alla struttura organizzativa regionale competente di una comunicazione del legale rappresentante dell'impresa, da effettuare con procedura esclusivamente telematica e integrata con la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico - professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. 2. La Giunta regionale è competente a determinare, nel rispetto e in coerenza con la discipli |
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Art. 11 - Procedure d'ufficio1. Acquisita la documentazione ed esperite le opportune verifiche, anche sulla base degli elementi istruttori e di accertamento forniti dal comune o da altre pubbliche amministrazioni competenti in materia di vigilanza fiscale, previdenziale, assicurativa e contributiva e nel rispetto delle disposizioni sulla pa |
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Art. 12 - Cancellazione dall'Albo1. Salvo quanto previsto al comma 7 dell'articolo 10, la struttura regionale competente in materia di artigianato, su richiesta dell'interessato o in a |
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Capo II - Commissione regionale per l'artigianato |
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Art. 13 - Commissione regionale per l'artigianato1. La Commissione regionale per l'artigianato, di seguito denominata Commissione, è un organo amministrativo regionale di rappresentanza e di tutela dell'artigianato ed ha sede presso la Giunta regionale. 2. La Commissione è costituita con deliberazione della Giunta regionale ed è composta: a) dal direttore della struttura regionale competente in materia di artigianato o da un suo delegato permanente; |
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Art. 14 - Funzioni1. La Commissione svolge le seguenti funzioni: a) decide sui ricorsi proposti contro le decisioni della struttura regionale competente in materia di artigianato, in materia di tenuta dell'Albo, ivi compreso il riconoscimento di im |
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Art. 15 - Ricorsi1. Contro i provvedimenti della struttura regionale competente in materia di artigianato relativi all'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo è ammesso ricorso in via amministrativa dav |
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Titolo III - Rafforzamento e valorizzazione del sistema delle imprese artigianali |
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Capo I - Misure di incentivazione e di sostegno alle Imprese artigiane |
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Art. 16 - Interventi regionali1. La Giunta regionale, sentite le associazioni di rappresentanza dell'artigianato e la competente Commissione assembleare, individua: |
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Art. 17 - Politiche di sviluppo per l'artigianato1. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 16, la Giunta regionale individua apposite misure di sostegno volte a favorire: a) la nascita e lo sviluppo di nuove imprese artigiane; b) la costituzione di attività in coworking tra artigiani, fablabs e artigianato digitale, di cui al comma 7 dell'articolo 5; c) il sostegno ai processi di innovazione delle imprese artigiane, con particolare attenzione ai processi di |
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Capo II - Trasmissione e diffusione delle conoscenze |
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Art. 18 - Maestro artigiano1. Il titolo di maestro artigiano è attribuito dalla struttura regionale competente in materia di artigianato, su richiesta dell'interessato, al titolare dell'impresa artigiana ovvero al socio lavoratore della stessa. |
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Art. 19 - Bottega scuola1. Le imprese nelle quali opera un maestro artigiano possono essere individuate come bottega scuola e riconosciute, nel rispetto della vigente normativ |
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Art. 20 - Interventi sui processi di qualità1. La Regione promuove: a) la collaborazione organica delle imprese artigiane e delle associazioni di categoria con le scuol |
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Capo III - Artigianato artistico, tipico, tradizionale e storico |
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Art. 21 - Artigianato artistico, tipico e tradizionale1. La Giunta regionale tutela, valorizza e promuove le lavorazioni artigianali che presentano elevati requisiti di carattere artistico, tipico e tradizionale o che manifestano valori economici collegati alla tipicità dei materiali impiegati, alle tecniche di lavorazione e ai luoghi di origine. 2. Ai fini di questa legge sono considerate: a) lavorazioni artistiche: le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi ti |
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Art. 22 - Artigianato storico1. La Regione, al fine di salvaguardare il proprio patrimonio storico, artistico, sociale e culturale, promuove iniziative per la valorizzazione delle imprese artigiane storiche in esercizio da almeno quaranta anni. 2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, incentiva, in c |
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Art. 23 - Contrassegno di qualità1. Al fine di conservare e di tramandare le lavorazioni dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale, individuate, la Giunta regionale approva appositi disciplinari di produzione che descrivono e |
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Art. 24 - Centri regionali di assistenza alle imprese1. Al fine di semplificare il rapporto tra l'amministrazione pubblica e le imprese, la Regione accredita i centri regionali di assistenza alle imprese, |
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Titolo IV - Sanzioni |
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Art. 25 - Sanzioni amministrative1. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 750,00 a euro 5.000,00 chiunque, essendovi tenuto in base alle disposizioni previste da questa legge, omette l'iscrizione dell'impresa all'Albo; b) da euro 103,00 a euro 1.032,00 chiunque, essendovi tenuto in base alle disposizioni previste da questa legge, omette la comunicazione delle seguenti modificazioni dello stato di fatto e di diritto dell'impresa artigiana: 1) modifica attività artigiana; 2) iscrizione att |
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Art. 26 - Applicazione e riscossione delle sanzioni1. Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l' |
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Titolo V - Disposizioni finali |
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Art. 28 - Clausola valutativa1. Il Consiglio regionale-Assemblea legislativa controlla l'attuazione di questa legge e valuta i risultati ottenuti dalle azioni intraprese per favorire la promozione, la diffusione e lo sviluppo del sistema artigiano marchigiano. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Gi |
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Art. 29 - Modifiche e abrogazioni1. Il titolo della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione) è sostituito dal seguente: “Partecipazioni societarie della Regione”. 2. Della l.r. 20/2003 sono abrogati: il Titolo I; il Titolo II, tranne l'articolo 25-bis; il Titolo III; il Titolo IV. 3. Sono altresì abrogati: a) l'articolo 13 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 1 (Modificazioni delle leggi regionali contenenti disposizioni che attribuiscono il potere regolament |
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Art. 30 - Norma finanziaria1. Per le finalità di questa legge è istituito il fondo per lo sviluppo dell'artigianato marchigiano a carico della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 1 “Industria, PMI e artigianato” dello stato di previsione della spesa del bilancio. 2. In sede di prima applicazione, per il finanziamento del fondo per lo sviluppo dell'artigianato marchigiano di cui al comma 1, con questa legge, è autorizzata per l'anno 2022 a carico della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 1 “Industria, PMI e artigianato” dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2021/2023 la spesa ma |
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